CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 18362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2021, il Tribunale di Caltagirone dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen. (per non avere osservato un provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e, in particolare, per essersi sottratto alla notifica di un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania da parte dei militari della stazione dei Carabinieri di Palagonia) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 100,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge in relazione all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e all'art. 192 n. 1 cod. proc. pen., laddove il Tribunale ha omesso di indicare le prove contrarie e, conseguentemente, non ha enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie; correlata violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: contraddittorietà e illogicità della motivazione nel punto in cui il Tribunale nella valutazione della prova non ha preso in considerazione tutti e ciascuno gli elementi processualmente emersi" (in particolare, la documentata circostanza che l'imputato dal 2007 aveva trasferito la propria residenza dal n. 51 di via Canalicchio di Palagonia, dove avevano continuato a risiedere la madre e la sorella, erroneamente considerate conviventi dello stesso, al n. 41 della medesima via). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge in relazione all'art. 650 cod. pen., laddove viene ritenuto che per provvedimento legalmente dato dall'Autorità va inteso qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico diretto a perseguire dei pubblici interessi, idoneo a incidere direttamente sulla sfera soggettiva di un soggetto; correlata violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen., laddove viene considerato provvedimento legalmente dato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza avente n. DIUS 2014/2255 TDS che le Forze dell'Ordine tentavano di notificare", sotto il profilo sia della "carenza dell'elemento materiale del reato" e sia della "carenza dell'elemento psicologico" dello stesso. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine al non operato vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto che il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n, 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, innanzitutto, premesso che il reato contestato al ricorrente, commesso in data 5 agosto 2015, non è, allo stato, estinto per prescrizione, tenuto conto dei numerosi periodi di sospensione del decorso di detta causa estintiva per effetto degli altrettanti numerosi rinvii della trattazione del processo disposti su richiesta della difesa (il reato si prescriverebbe il 20 maggio 2022). 2. Ciò posto, ritiene il Collegio che merita accoglimento il secondo motivo di impugnazione di natura assorbente e preliminare rispetto agli altri. E in vero, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, i Carabinieri si erano recati in via Calanicchio n. 51 di Palagonia, al fine di notificare all'imputato un provvedimento del Tribunale di sorveglianza, e avevano trovato la madre del prevenuto, la quale aveva loro riferito che il figlio sarebbe rientrato la sera; successivamente ritornati al medesimo indirizzo, non avevano rinvenuto nessuno e avevano lasciato nella cassetta della posta un biglietto con il quale invitavano il Vintrici a recarsi l'indomani presso il loro ufficio; poiché l'imputato non si era presentato, erano ritornati presso la suddetta abitazione, dove, pur constatando che il biglietto fosse stato ritirato, non avevano trovato nessuno. 3. Ebbene, il fatto così ricostruito non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod. pen.. Se l'esigenza da assolvere afferiva alla sola notificazione di atti, come è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, essa non poteva di per sé legittimare la convocazione per ragioni tutelate dalla fattispecie incriminatrice qui in rilievo. E' stato, infatti, affermato che "non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., l'inottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari" (Cass. Sez. 1, n. 41445 del 18/07/2013, Rv. 257531 - 01), ovvero l'inottemperanza a presentarsi presso un ufficio di polizia per la notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 48310 del 13/11/2012, Rv. 253969) o, anche, l'inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, Rv. 252290 - 01). 4. In applicazione dei superiori principi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così decis