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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 25749/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2797/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ZACCA' ROSSELLA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2410/2019depositata il 05/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 2410\2019, pubblicata il 5.11.2019, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla Zaccà nei suoi confronti, volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto traslativo in cessione gratuita di alcune porzioni di beni immobili (la metà indivisa di un appartamento e di un garage) dal Fornaio alla ricorrente, nell’ambito di una convenzione di negoziazione assistita redatta in occasione della separazione consensuale tra i coniugi , stipulata e trascritta nel 2015. 2.Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

3. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora rilevante in questa sede: la Zaccà proponeva l’azione revocatoria nel 2015, assumendo di vantare un credito nei confronti del Fornaio, al quale aveva ceduto nel 2014 un’attività commerciale senza ricevere il saldo prezzo, e sostenendo che il debitore aveva preordinato la cessione gratuita delle quote di sua proprietà di alcuni immobili alla moglie, [OSCURATO:PERSONA],allo scopo di sottrarre il proprio patrimonio immobiliare alla garanzia della creditrice. 4.Il tribunale accoglieva la domanda.

Premetteva che l'atto dispositivo del 2015 doveva considerarsi a titolo oneroso e non gratuito, in quanto finalizzato all'adempimento della obbligazione alimentare gravante sul marito nei confronti della moglie a seguito della separazione.

Ciò premesso, riteneva sussistenti sia l'eventus damni sia il consilium fraudis in capo alla ricorrente, beneficiaria dell’atto traslativo.

5. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, respingeva l'impugnazione della odierna ricorrente, affermando, in riferimento al consilium fraudis, che non potesse dubitarsi della consapevolezza in capo a lla moglie della situazione debitoria gravante sul disponente, avendo la stessa ricevuto l'atto di precetto a lui destinato, e considerati altresì , come element i presuntiv i , la successione cronologica degli avvenimenti e il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti del Fornaio (6 giugno 2015) e la stipula,immediatamente successiva, della convenzione di negoziazione assistita (18 giugno 2015), trascritta prima del pignoramento, che rendeva verosimile l'intenzione dei coniugi di sottrarre all'azione esecutiva il bene immobile appena pignorato.

Il collegio si è riservato di depositare la decisione nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, ex art. 380 bis

1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 112, 113 e 115 c.p.c. nonché degli articoli 2 e 111 Cost. e dell'articolo 2901 c.c., in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., osservando che il giudice d'appello avrebbe confermato l’accoglimento dell’azionerevocatoria per un profilo diverso rispetto a quello originariamente dedotto dalla parte intimata, avendo la Corte d'appello recepito la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la quale l'atto dispositivo doveva essere considerato atto a titolo oneroso e non a titolo gratuito.

Assume che così facendo il giudice d'appello è andato extra petita, avendo mutato i fatti costitutivi posti a base della pretesa ed allegat i dalla parte.

La ricorrente sottolinea infatti che l'attrice, avendo qualifica to l’atto dispositivo come compiuto a titolo gratuito, non avrebbe mai neppure allegato il consilium fraudis della signora Moutsisa, né provato o chiesto di provare l'esistenza di fatti a sostegno della presunta partecipazione fraudolenta della convenuta all'operazione negoziale posta in essere dal debitore (non essendo tenuta a provare il consilium fraudis, in caso di atto di disposizione effettivamente compiuto a titolo gratuito).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. là dove la corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova circa il requisito del consilium fraudis in vir tù di alcuni elementi presuntivi, quali il rapporto di coniugio, la ricezione a mani proprie della notifica dell'atto di precetto, nonché in ragione della scansione cronologica caratterizzante l'operazione negoziale avente ad oggetto il trasferimento delle quote di unità immobiliari dal marito alla moglie, rispetto alla notifica del precetto e all’atto di pignoramento.

Sostiene che gli elementi indiziari assunti come fonte di prova non risultino dotati dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Aggiunge che i due coniugi erano in crisi da tempo e separati di fatto già da un anno e di aver depositato il ricorso per separazione giudiziale un mese dopo aver ricevuto la notifica del precetto.

La cronologia dei fatti non sarebbe stata poi, a suo avviso, ove isolatamente considerata, in grado di comprovare l'esistenza del consilium fraudis, perché alla data della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare (giugno 2015) i rapporti tra i coniugi eranogià cessati, cosicché ella non avrebbe avuto alcuna contezza della situazione economica del marito.

Quanto all'atto di precetto, non contesta di averne effettivamente ricevuto la notifica,ma sottolinea che l'atto era destinato al marito e quindi confezionato in busta sigillata che la stessa non ebbe ad aprire.

A ggiunge che non esiste comunque alcuna prova del perfezionamento della notifica di quel precetto giacché, trattandosi di notifica a mezzo servizio postale di un atto giudiziario, essa si sarebbe perfezionata soltanto con la notizia data al destinatario a mezzo della raccomandata informativa, che non risulta essere mai stata acquisita agli atti del giudizio.

3. Il primo motivo è infondato.

Va premesso che gli accordi patrimoniali che i coniugi concludono in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata o del divorzio, anche denominati contratti della crisi coniugale, che possono prevedere anche il trasferimento di diritti su beni immobili ed essere contenuti nelle condizioni di separazione o di divorzio o, come in questo caso, in un autonomo accordo frutto della negoziazione assistita, mantengono la loro autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta ( v.

Cass. n. 24687 del 2022) o con l’azione revocatoria(v., tra le altre, Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 17908 del 2019).

Essi possono poi colorarsi, a seconda dei casi, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c.,dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quellidella "gratuità".

La verifica della corretta qualificazione del negozio giuridico revocando è un potere-dovere del giudice di merito, che deve apprezzare l'atto sottoposto al suo esame e, sulla base delle allegazioni della parte, può qualificarlo diversamente rispetto a quanto prospettato dalla parte.

La qualificazione dell'atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, da parte del giudice adito, volta ad accertare se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali di una coppia , maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale(Cass. n. 10433 del 2019; v. anche Cass. n. 17908 del 2019), ovvero se integri una modalità per adempiere, una tantum , all’obbligazione di mantenimento, o ancora se sia un ’ attribuzion e patrimonial e caratterizzata, in tutto o in parte, da mero spirito di liberalità o comunque da gratuità.

Non incorre in extrapetizione, dunque, il giudice di merito dinanzi al quale sia proposta azione revocatoria in riferimento ad un determinato atto traslativo accessorio alla separazione, che l’attore indica come compiuto a titolo gratuito, ove qualifichi il negozio giuridico revocando come compiuto a titolo oneroso.

Il perimetro esterno del legittimo esercizio del potere di qualificazione da parte del giudice del negozio giuridico sottoposto al suo esame è costituito infatti dalla domanda proposta dalla parte e dalle sue allegazioni.Entro questo ambito , l a diversa quali ficazione del negozio giuridico è legittima purchè non si traduca, ove non sottoposta al contraddittorio, in una alterazione del la parità delle armi, ovvero n on si traduca in un aggravio , a sua insaputa, degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice, come avverrebbe qualora si ponesse a suo carico, senza aver sollecitato previamente il contraddittorio sul punto, un onere probatorio che sulla base della qualificazione originaria non esisterebbe o sarebbe comunque più lieve, facendo discendere il rigetto della domanda dal suo mancato assolvimento.

Nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del necessario rispetto del principio fondamentale del contraddittorio.

La domanda originaria deduceva l'avvenuto compimento di un negozio tra il debitore e una terza persona, sua moglie all'epoca dei fatti, atto a pregiudicare le ragioni della creditr ic e e del quale quest a chiedeva pertanto la revoca , ovvero la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti.

La creditrice Zaccà, attrice, aveva colorato di gratuità l’intera operazione negoziale posta in essere dagli ex coniugi, leggendola come una operazione posta in essere solo allo scopo di trasferire alla moglie la metà della casa e del garage in proprietà del marito, e quindi non caratterizzata da una causa onerosa ma volta esclusivamente a sottrarre gli immobili alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Sia il tribunale, prima, che la corte d’appello, poi, nell’esaminare l’operazione negoziale sottoposta al loro esame, hannoreputato che la stessa, in ogni caso , fosse da qualificarsi come avvenuta a titolo oneroso, non foss’altro in considerazione del fatto che la moglie si obbligava a corrispondereal marito un conguaglio in denaro.

Qualificata l’operazione come a titolo oneroso, piuttosto che gratuito, entrava nell’ambito della valutazione, per poter rit enere accoglibile la domanda, un presupposto che non sarebbe stato oggetto di considerazione ove il negozio traslativo fosse stato qualificato come a titolo gratuito, ovvero il consilium fraudis, la consapevolezza in capo al terzo acquirente che il negozio stesso sarebbe stato idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori.

La corte d’appello ha, in proposito, legittimamente ritenuto, sulla base degli elementi presuntivi entrati a far parte del giudizio in quanto allegati dalla parte, che potesse ritenersi provato, in capo all’acquirente, anche il presupposto del consilium fraudis.

Della diversa qualificazioneavrebbe eventualmente potuto dolersi la creditrice, se la qualificazione del negozio revocando come a titolo oneroso, con l’introduzione di un nuovo elemento costitutivo della fattispecie, e l’allargamento del terreno probatorio, fossero stati sottratti al contraddittorio e la sua domanda fosse stata rigettata perché ritenuta sfornita di prova, ma non la terza acquirente, la cui posizione non è stata in alcun modo pregiudicata.

4. Il secondo motivo, che pro pone una diversa interpretazione in fatto di que gli stessi elementi presuntivi sui quali è fondata la decisione impugnata, è inammissibile.

Il ricorso è complessivamente rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2797/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ZACCA' ROSSELLA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2410/2019depositata il 05/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 2410\2019, pubblicata il 5.11.2019, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla Zaccà nei suoi confronti, volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto traslativo in cessione gratuita di alcune porzioni di beni immobili (la metà indivisa di un appartamento e di un garage) dal Fornaio alla ricorrente, nell’ambito di una convenzione di negoziazione assistita redatta in occasione della separazione consensuale tra i coniugi , stipulata e trascritta nel 2015. 2.Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede. 3. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora rilevante in questa sede: la Zaccà proponeva l’azione revocatoria nel 2015, assumendo di vantare un credito nei confronti del Fornaio, al quale aveva ceduto nel 2014 un’attività commerciale senza ricevere il saldo prezzo, e sostenendo che il debitore aveva preordinato la cessione gratuita delle quote di sua proprietà di alcuni immobili alla moglie, [OSCURATO:PERSONA],allo scopo di sottrarre il proprio patrimonio immobiliare alla garanzia della creditrice. 4.Il tribunale accoglieva la domanda. Premetteva che l'atto dispositivo del 2015 doveva considerarsi a titolo oneroso e non gratuito, in quanto finalizzato all'adempimento della obbligazione alimentare gravante sul marito nei confronti della moglie a seguito della separazione. Ciò premesso, riteneva sussistenti sia l'eventus damni sia il consilium fraudis in capo alla ricorrente, beneficiaria dell’atto traslativo. 5. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, respingeva l'impugnazione della odierna ricorrente, affermando, in riferimento al consilium fraudis, che non potesse dubitarsi della consapevolezza in capo a lla moglie della situazione debitoria gravante sul disponente, avendo la stessa ricevuto l'atto di precetto a lui destinato, e considerati altresì , come element i presuntiv i , la successione cronologica degli avvenimenti e il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti del Fornaio (6 giugno 2015) e la stipula,immediatamente successiva, della convenzione di negoziazione assistita (18 giugno 2015), trascritta prima del pignoramento, che rendeva verosimile l'intenzione dei coniugi di sottrarre all'azione esecutiva il bene immobile appena pignorato. Il collegio si è riservato di depositare la decisione nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, ex art. 380 bis 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 112, 113 e 115 c.p.c. nonché degli articoli 2 e 111 Cost. e dell'articolo 2901 c.c., in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., osservando che il giudice d'appello avrebbe confermato l’accoglimento dell’azionerevocatoria per un profilo diverso rispetto a quello originariamente dedotto dalla parte intimata, avendo la Corte d'appello recepito la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la quale l'atto dispositivo doveva essere considerato atto a titolo oneroso e non a titolo gratuito. Assume che così facendo il giudice d'appello è andato extra petita, avendo mutato i fatti costitutivi posti a base della pretesa ed allegat i dalla parte. La ricorrente sottolinea infatti che l'attrice, avendo qualifica to l’atto dispositivo come compiuto a titolo gratuito, non avrebbe mai neppure allegato il consilium fraudis della signora Moutsisa, né provato o chiesto di provare l'esistenza di fatti a sostegno della presunta partecipazione fraudolenta della convenuta all'operazione negoziale posta in essere dal debitore (non essendo tenuta a provare il consilium fraudis, in caso di atto di disposizione effettivamente compiuto a titolo gratuito). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. là dove la corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova circa il requisito del consilium fraudis in vir tù di alcuni elementi presuntivi, quali il rapporto di coniugio, la ricezione a mani proprie della notifica dell'atto di precetto, nonché in ragione della scansione cronologica caratterizzante l'operazione negoziale avente ad oggetto il trasferimento delle quote di unità immobiliari dal marito alla moglie, rispetto alla notifica del precetto e all’atto di pignoramento. Sostiene che gli elementi indiziari assunti come fonte di prova non risultino dotati dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Aggiunge che i due coniugi erano in crisi da tempo e separati di fatto già da un anno e di aver depositato il ricorso per separazione giudiziale un mese dopo aver ricevuto la notifica del precetto. La cronologia dei fatti non sarebbe stata poi, a suo avviso, ove isolatamente considerata, in grado di comprovare l'esistenza del consilium fraudis, perché alla data della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare (giugno 2015) i rapporti tra i coniugi eranogià cessati, cosicché ella non avrebbe avuto alcuna contezza della situazione economica del marito. Quanto all'atto di precetto, non contesta di averne effettivamente ricevuto la notifica,ma sottolinea che l'atto era destinato al marito e quindi confezionato in busta sigillata che la stessa non ebbe ad aprire. A ggiunge che non esiste comunque alcuna prova del perfezionamento della notifica di quel precetto giacché, trattandosi di notifica a mezzo servizio postale di un atto giudiziario, essa si sarebbe perfezionata soltanto con la notizia data al destinatario a mezzo della raccomandata informativa, che non risulta essere mai stata acquisita agli atti del giudizio. 3. Il primo motivo è infondato. Va premesso che gli accordi patrimoniali che i coniugi concludono in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata o del divorzio, anche denominati contratti della crisi coniugale, che possono prevedere anche il trasferimento di diritti su beni immobili ed essere contenuti nelle condizioni di separazione o di divorzio o, come in questo caso, in un autonomo accordo frutto della negoziazione assistita, mantengono la loro autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta ( v. Cass. n. 24687 del 2022) o con l’azione revocatoria(v., tra le altre, Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 17908 del 2019). Essi possono poi colorarsi, a seconda dei casi, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c.,dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quellidella "gratuità". La verifica della corretta qualificazione del negozio giuridico revocando è un potere-dovere del giudice di merito, che deve apprezzare l'atto sottoposto al suo esame e, sulla base delle allegazioni della parte, può qualificarlo diversamente rispetto a quanto prospettato dalla parte. La qualificazione dell'atto traslativo tra coniugi o ex coniugi come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, da parte del giudice adito, volta ad accertare se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali di una coppia , maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale(Cass. n. 10433 del 2019; v. anche Cass. n. 17908 del 2019), ovvero se integri una modalità per adempiere, una tantum , all’obbligazione di mantenimento, o ancora se sia un ’ attribuzion e patrimonial e caratterizzata, in tutto o in parte, da mero spirito di liberalità o comunque da gratuità. Non incorre in extrapetizione, dunque, il giudice di merito dinanzi al quale sia proposta azione revocatoria in riferimento ad un determinato atto traslativo accessorio alla separazione, che l’attore indica come compiuto a titolo gratuito, ove qualifichi il negozio giuridico revocando come compiuto a titolo oneroso. Il perimetro esterno del legittimo esercizio del potere di qualificazione da parte del giudice del negozio giuridico sottoposto al suo esame è costituito infatti dalla domanda proposta dalla parte e dalle sue allegazioni.Entro questo ambito , l a diversa quali ficazione del negozio giuridico è legittima purchè non si traduca, ove non sottoposta al contraddittorio, in una alterazione del la parità delle armi, ovvero n on si traduca in un aggravio , a sua insaputa, degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice, come avverrebbe qualora si ponesse a suo carico, senza aver sollecitato previamente il contraddittorio sul punto, un onere probatorio che sulla base della qualificazione originaria non esisterebbe o sarebbe comunque più lieve, facendo discendere il rigetto della domanda dal suo mancato assolvimento. Nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del necessario rispetto del principio fondamentale del contraddittorio. La domanda originaria deduceva l'avvenuto compimento di un negozio tra il debitore e una terza persona, sua moglie all'epoca dei fatti, atto a pregiudicare le ragioni della creditr ic e e del quale quest a chiedeva pertanto la revoca , ovvero la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti. La creditrice Zaccà, attrice, aveva colorato di gratuità l’intera operazione negoziale posta in essere dagli ex coniugi, leggendola come una operazione posta in essere solo allo scopo di trasferire alla moglie la metà della casa e del garage in proprietà del marito, e quindi non caratterizzata da una causa onerosa ma volta esclusivamente a sottrarre gli immobili alla garanzia patrimoniale dei creditori. Sia il tribunale, prima, che la corte d’appello, poi, nell’esaminare l’operazione negoziale sottoposta al loro esame, hannoreputato che la stessa, in ogni caso , fosse da qualificarsi come avvenuta a titolo oneroso, non foss’altro in considerazione del fatto che la moglie si obbligava a corrispondereal marito un conguaglio in denaro. Qualificata l’operazione come a titolo oneroso, piuttosto che gratuito, entrava nell’ambito della valutazione, per poter rit enere accoglibile la domanda, un presupposto che non sarebbe stato oggetto di considerazione ove il negozio traslativo fosse stato qualificato come a titolo gratuito, ovvero il consilium fraudis, la consapevolezza in capo al terzo acquirente che il negozio stesso sarebbe stato idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori. La corte d’appello ha, in proposito, legittimamente ritenuto, sulla base degli elementi presuntivi entrati a far parte del giudizio in quanto allegati dalla parte, che potesse ritenersi provato, in capo all’acquirente, anche il presupposto del consilium fraudis. Della diversa qualificazioneavrebbe eventualmente potuto dolersi la creditrice, se la qualificazione del negozio revocando come a titolo oneroso, con l’introduzione di un nuovo elemento costitutivo della fattispecie, e l’allargamento del terreno probatorio, fossero stati sottratti al contraddittorio e la sua domanda fosse stata rigettata perché ritenuta sfornita di prova, ma non la terza acquirente, la cui posizione non è stata in alcun modo pregiudicata. 4. Il secondo motivo, che pro pone una diversa interpretazione in fatto di que gli stessi elementi presuntivi sui quali è fondata la decisione impugnata, è inammissibile. Il ricorso è complessivamente rigettato. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo