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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 26192/2023

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0/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 23440-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO nr. cron. 2457/2021, depositatoil 31/05/2021; Ric. 2021 n. 23440 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 10.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., adiva la Corte di Appello di Milano per chiedere il riconoscimento dell’equa riparazione, nella sua qualità di creditore privilegiato, per l’eccessiva durata del fallimento della società datrice di lavoro.

2. La Corte territoriale accoglieva la domanda, riconoscendo la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, per complessivi euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rimborso delle spese processuali.

3. Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter, comma 1, L. n. 89/2001 il Ministero della Giustizia, che sosteneva l’erroneità del quantum liquidato, sia in relazione al parametro annuo adottato, sia per avere il Rovati dovuto attendere oltre il tempo ragionevole solo per ricevere la minor somma di euro 2.735,51 (rispetto ad un credito complessivo di euro 17.628,29), avendo già in precedenza beneficiato della liquidazione da parte delFondo di garanzia dell’INPS.

4. Con decreto n. 2457/2021 la Corte di Appello meneghina respingeva l’opposizione, ritenendo congruo il liquidato importo di euro 500,00 annui e irrilevante la circostanza che il credito residuo vantato dal Rovati fosse di euro 2.735,51, dato che la misura dell'indennizzo deve tenere conto del complessivo credito accertato dal giudice e dell'esito del processo, considerando che nel caso in esame per essere integralmente soddisfatto [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23440 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -3- ha dovuto attendere la chiusura della procedura fallimentare, intervenuta con un ritardo accertato di nove anni rispetto al termine ragionevole di durata previsto dalla legge.

5. Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha propostoricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

7. In prossimità dell’udienza il Ministero ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’ unico motivo il ricorrente lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, della l.24 marzo 2001, n. 89.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 rispetto al valore della causa nell’ambito di una procedura fallimentare in caso di parziale soddisfazione del credito ammesso al passivo entro il termine ragionevole.

Il ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe viziato per avere la Corte di Appello preso a riferimento quale valore della causa l’intero importo del credito ammesso al passivo, senza detrarre la somma ricevuta dal ricorrente nel corso del giudizio primache si eccedesse il termine di durata ragionevole.

Secondo il Ministero ricorrente il limite posto dall’art. 2-bis comma 3 della L. n. 89/01, secondo cui la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa, imponeva nella specie di non liquidare una somma superiore rispetto al credito rimasto insoddisfatto.

In altri termini, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente identificato il valore della causa con la somma ammessa al passivo, mentre la norma fa riferimento al diritto accertato dal giudice, sicché , qualora un credito risulti ammesso al passivo per una somma parzialmente soddisfatta entro il termine della durata ragionevole del Ric. 2021 n. 23440 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -4- processo,è solo alla somma residua che deve farsi riferimento per individuare il valore della causa.

Il ricorrente evidenzia che il valore economico rimasto “in bilico”non corrispondeva all’intera somma ammessa al passivo ma solo alla residua somma non liquidata al ricorrente nel termine di durata ragionevole. 2.-Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 689/81, "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice".

Questa Corte ha evidenziato (Cass. n. 8289/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un'esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c.

Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012), è di evitare il rischio di sovracompensazioni,se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti.

Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. fra le tante, Cass. n. 28749 del 2018; Cass. n. 22646 del 2018; Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009).

Ric. 2021 n. 23440 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -5- Nel solco di questo indirizzo, e con specifico riferimento al caso di specie, è stato affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: «In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858/2021; conf.

Cass, Sez. 2, n. 15966/2022).

In tale pronuncia si è messo in risalto che nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, "non è configurabile un pregiudizio per l'irragionevole durata della procedura fallimentare". 3.- Il decreto della Corte di Appello di Milano nr. c ron. 2457/2021 va pertanto cassato e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto exart. 384 comma 2° ultima parte c.p.c., questa Corte decide la causa nel merito liquidando l’indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 2.735,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 4.-Stante l’esito del giudizio , compensa per il 50% le spese della fase di merito e quelle del presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate per l’intero nella misura indicata in dispositivo, ponendo il restante 50% a carico del Ministero della Ric. 2021 n. 23440 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -6- Giustizia, da corrispondersi infavore del procuratore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida l’indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 2.735,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa nella misura del 50%le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità e pone la restante frazione delle spese a carico del Ministero della Giustizia, da corrispondersi in favore del procuratore distrattario.

Liquida le spese nella totalità in euro 1.198,50 per la fase di merito e in euro 750,00 per il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 23440-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO nr. cron. 2457/2021, depositatoil 31/05/2021; Ric. 2021 n. 23440 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 10.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., adiva la Corte di Appello di Milano per chiedere il riconoscimento dell’equa riparazione, nella sua qualità di creditore privilegiato, per l’eccessiva durata del fallimento della società datrice di lavoro. 2. La Corte territoriale accoglieva la domanda, riconoscendo la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, per complessivi euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rimborso delle spese processuali. 3. Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter, comma 1, L. n. 89/2001 il Ministero della Giustizia, che sosteneva l’erroneità del quantum liquidato, sia in relazione al parametro annuo adottato, sia per avere il Rovati dovuto attendere oltre il tempo ragionevole solo per ricevere la minor somma di euro 2.735,51 (rispetto ad un credito complessivo di euro 17.628,29), avendo già in precedenza beneficiato della liquidazione da parte delFondo di garanzia dell’INPS. 4. Con decreto n. 2457/2021 la Corte di Appello meneghina respingeva l’opposizione, ritenendo congruo il liquidato importo di euro 500,00 annui e irrilevante la circostanza che il credito residuo vantato dal Rovati fosse di euro 2.735,51, dato che la misura dell'indennizzo deve tenere conto del complessivo credito accertato dal giudice e dell'esito del processo, considerando che nel caso in esame per essere integralmente soddisfatto [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23440 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- ha dovuto attendere la chiusura della procedura fallimentare, intervenuta con un ritardo accertato di nove anni rispetto al termine ragionevole di durata previsto dalla legge. 5. Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha propostoricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. In prossimità dell’udienza il Ministero ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’ unico motivo il ricorrente lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, della l.24 marzo 2001, n. 89.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 rispetto al valore della causa nell’ambito di una procedura fallimentare in caso di parziale soddisfazione del credito ammesso al passivo entro il termine ragionevole. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe viziato per avere la Corte di Appello preso a riferimento quale valore della causa l’intero importo del credito ammesso al passivo, senza detrarre la somma ricevuta dal ricorrente nel corso del giudizio primache si eccedesse il termine di durata ragionevole. Secondo il Ministero ricorrente il limite posto dall’art. 2-bis comma 3 della L. n. 89/01, secondo cui la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa, imponeva nella specie di non liquidare una somma superiore rispetto al credito rimasto insoddisfatto. In altri termini, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente identificato il valore della causa con la somma ammessa al passivo, mentre la norma fa riferimento al diritto accertato dal giudice, sicché , qualora un credito risulti ammesso al passivo per una somma parzialmente soddisfatta entro il termine della durata ragionevole del Ric. 2021 n. 23440 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- processo,è solo alla somma residua che deve farsi riferimento per individuare il valore della causa. Il ricorrente evidenzia che il valore economico rimasto “in bilico”non corrispondeva all’intera somma ammessa al passivo ma solo alla residua somma non liquidata al ricorrente nel termine di durata ragionevole. 2.-Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 689/81, "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". Questa Corte ha evidenziato (Cass. n. 8289/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un'esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012), è di evitare il rischio di sovracompensazioni,se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. fra le tante, Cass. n. 28749 del 2018; Cass. n. 22646 del 2018; Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009). Ric. 2021 n. 23440 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- Nel solco di questo indirizzo, e con specifico riferimento al caso di specie, è stato affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: «In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858/2021; conf. Cass, Sez. 2, n. 15966/2022). In tale pronuncia si è messo in risalto che nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, "non è configurabile un pregiudizio per l'irragionevole durata della procedura fallimentare". 3.- Il decreto della Corte di Appello di Milano nr. c ron. 2457/2021 va pertanto cassato e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto exart. 384 comma 2° ultima parte c.p.c., questa Corte decide la causa nel merito liquidando l’indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 2.735,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 4.-Stante l’esito del giudizio , compensa per il 50% le spese della fase di merito e quelle del presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate per l’intero nella misura indicata in dispositivo, ponendo il restante 50% a carico del Ministero della Ric. 2021 n. 23440 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- Giustizia, da corrispondersi infavore del procuratore distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida l’indennizzo spettante a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 2.735,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa nella misura del 50%le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità e pone la restante frazione delle spese a carico del Ministero della Giustizia, da corrispondersi in favore del procuratore distrattario. Liquida le spese nella totalità in euro 1.198,50 per la fase di merito e in euro 750,00 per il giudizio