CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato viso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della di.:oo-i,t000 i. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rcQ ecj. • oni,o1 indicata in epigrafe, con la quale il Thburol , 444 cod, proc. pen., ha applicato al ricorro - .ne en e p‘n;-tior i reati di cui agli artt. 73, commi le 4, L'esponente si duole del vizio della care ,o.. ine., giudice ha mancato di valutare adeguato:nei L imineO:oto proscioglimento, la congruità della po' qualificazione giuridica del fatto. 2. Ebbene; l'impugnazione proposta è A. sensi dell'art. 448, comma 2-bis, iod. o e d , legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 cigusa On, e e en o 'ombin di patteggiamento è proponibile solo per mei io •(.! de ia volontà dell'imputato, al difetto di correo' :do e ;en1._(H1, e; all'erronea qualificazione giuridica dei fato); O e e. ori7, di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è st:o.a oc. -ce irr- • peno -- e re ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili :hifrO pok: si sollevano questioni attinenti alla corrisoei -Oi•oloi or' i,orenzo o questioni riguardanti l'erronea quaiificazio a. o-i,•:,boi irhougnazione deve intendersi proposta di Ho- 3 il ricorso deve essere dichiarato inarniinissOiL e ira,o nOn. ideim,a, occorre rilevare come la sentenza impugni:O, - riferimento ai profili dedotti, avendo i uoioH, Okieit,....-e•iierito in ouonto sostenuto dal ricorrente, dato conto in maeioo. dc'ia qualificazione giuridica, della congruità d. cause dr proscioglimento ex art, 129 cod. proc. poro La decisione in ordine alla "de olano", poiché l'art. 610, corninE espressamente, quale unico modello piocio (ocKeircoiionei ci inammissibilità del ricorso avverso la 5,;eri':: d.:1()i osilla una, a dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso cor'a o o ia H:or:erv.e pagamento delle spese processuali. Tenu': i-Li de te' Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e per ritenere che il ricorrente abbia proposto C.',1J)a !a determinazione della causa di inammissibliO dkHi ci i . ,31e, uou. proc. pen., l'onere del versamento di uné! ammende, determinata, in considerazione agioni di fili abiti nei ricorso, nella misura di euro quattromila. Dichiara inammissibile il ricorso e conca ne vic,i2rnenLo drele spese processuali e della somma di euro dele ammende. Così deciso