CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06335/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24081/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4787/2023, depositata il 5/6/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4787/2023, depositata il 5/6/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato nullo il preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato alla contribuente in relazione ad un presupposto avviso di accertamento dell’importo di euro 485.779,83, emesso dalla SERIT per l’anno 2010, previa dichiarazione di nullità della notifica del suddetto avviso di accertamento. Avverso tale decisione Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione propongono ricorso per cassazione, mentre la Prinzi resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, si espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. dichiarato nulla la notifica dell’avviso di accertamento sull’errato presupposto che questa fosse avvenuta presso la residenza anagrafica (in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] km 4 100 Contesse), anziché presso il domicilio fiscale della contribuente (invece fissato in Messina, viale [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, secondo i ricorrenti, dagli atti di causa (precisamente, dalla copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento, 2010) risulta che vi fosse coincidenza tra la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale indicato in dichiarazione, entrambi in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] km 4 100 Contesse. 2. Col secondo motivo, si censura la medesima statuizione, sotto il diverso profilo del vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 2.1. Questa seconda censura è fondata, assorbita l’altra. 2.2. Come noto, la nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". 2.3. La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico (Cass. 13024/2022; 2268/2022; 22397/2019; 24035/2018). 2.4. Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. 17761/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio. 2.5. Per giurisprudenza costante di questa Corte, è riconducibile al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. il caso in cui la mancata considerazione di una prova si risolva nell'omesso esame del fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo (Cass.9211/2024; 18859/2021; 16812/2018; 19150/2016; 25756/2014). Il mancato esame di un documento può, dunque, essere denunciato per cassazione, quando determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. 2.6. In definitiva, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Cass. 9211/2024, cit.). 2.7. Ebbene, nel caso di specie risultano integrati i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio. 2.7.1. Ed invero, la ricorrente deduce il deposito, da parte della contribuente, unitamente al ricorso introduttivo, di copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento (ovvero il 2010), che, però, non risulta essere stata esaminata dal giudice di appello, sebbene offrisse la prova di un fatto discusso tra le parti e decisivo, e cioè che la Prinzi avesse il proprio domicilio fiscale in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] km 4 100 Contesse, ovvero nel luogo in cui le fu notificato l’avviso di accertamento(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58). 2.7.2. È stato, dunque, totalmente pretermesso l’esame di un documento (riprodotto dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo, in ossequio al principio di autosufficienza), la cui visione avrebbe potuto comportare una diversa valutazione in ordine all’individuazione del domicilio fiscale della contribuente alla data dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, anche in merito alla validità della notifica di detto avviso. 3. P.Q.M causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte