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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 07521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 27/1/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Udita la requisitoria del Sot.

Proc.

Gen.,Dott.

M.G.

Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessa provvisionale e rigetto nel resto; letta la memoria conclusionale del difensore della costituita parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 8/11/2021 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale condannava, inoltre, l'imputata al pagamento in favore della p.c. di una provvisionale nella misura di euro 40mila.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Alessi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del reato di truffa piuttosto che di appropriazione indebita e conseguente omessa declaratoria di improcedibilità per tardività della querela.

La difesa sostiene che la Alessi aveva conseguito il possesso dei beni in conto visione, impegnandosi a retrocederli in caso di mancata vendita ovvero a corrisponderne il prezzo decurtato della provvigione.

Pertanto,l'onnessa riconsegna della merce o del prezzo ricavato dalla vendita integra l'interversione del possesso sanzionata ex art. 646 cod.pen., non rilevando gli eventuali artifizi e raggiri posti in essere per celare l'avvenuta appropriazione.

Nella specie, secondo la difesa, la p.o. si era determinata alla consegna dei gioielli non in forza di particolari raggiri ma per effetto del rapporto di amicizia che intratteneva con l'imputata sicché difettano elementi per ritenere sussistente la condotta strumentale della contestata truffa.

Aggiunge il ricorrente che, in esito all'invocata riqualificazione, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione per tardività della querela, collocandosi l'interversione del possesso al più tardi alla data del 12/3/2014, in coincidenza con la stesura della scrittura privata che prevedeva l'effettuazione di un bonifico, mai effettuato, a ristoro della parte civile; 2.2 la violazione degli artt. 539, comma 2, e 597, comma 3, cod.proc.pen.

La difesa censura la statuizione del giudice d'appello che ha ritenuto di accordare alla parte civile una provvisionale sulla base della mera reiterazione della domanda già rigettata dal primo giudice e in assenza di impugnazione della parte interessata.

La difesa segnala come detta pronunzia si ponga in contrasto con i principi enunziati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 53153/2016 e violi il principio devolutivo, che delimita l'ambito cognitivo del giudice del gravame; 2.3 la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata comunicazione al difensore delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla parte civile nell'ambito del rito camerale disciplinato dall'art. 23 bis D.L. 137/2020.

La difesa lamenta che la mancata previsione della comunicazione degli atti depositati dalla parte civile lede le facoltà difensive dell'imputato, precludendogli la possibilità di interloquire in ordine alle richieste e deduzioni dell'accusa privata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa reitera doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito e disattese con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.

Infatti, la sentenza impugnata (pag. 4) ha ampiamente esposto le ragioni che impongono la sussunzione della condotta contestata nel paradigma sanzionatorio dell'art. 640 cod.pen., evidenziando la pluralità di artifizi e raggiri posti in essere dalla ricorrente allo scopo di indurre in errore la parte civile sulla propria affidabilità e determinarla alla consegna in conto vendita di gioielli di consistente valore.

I giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra le due fattispecie evocate giacché sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340), mentre ricorre il reato ex art. 646 cod.pen. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234).

2. Risulta fondato e meritevole d'accoglimento il secondo motivo.

Il primo giudice aveva, infatti, disatteso la richiesta della parte civile di assegnazione di una provvisionale e, in assenza di impugnazione sul punto, sulla base della mera riproposizione della domanda, la Corte di merito ha ritenuto di accoglierla.

Con sentenza n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che quando la richiesta di assegnazione di una provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice d'appello non può pronunziare la condanna al pagamento della provvisionale in mancanza di impugnazione sul punto della parte interessata, rimarcando che simile conclusione si pone in linea con i principi stabiliti da Sez.

U. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv 216239, in base ai quali la mancata impugnazione di taluni punti della decisione determina il verificarsi di una preclusione dipendente dall'effetto devolutivo del gravame e dal principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

Conforme a detto indirizzo risulta la successiva giurisprudenza; tra tante, Sez. 5 , n. 12725 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279020; Sez. 4, n. 23128 del 20/01/2021, Rv. 281402). 3.11 terzo motivo che lamenta la violazione del contraddittorio in conseguenza della mancata comunicazione ex art. 23bis D.Igs n. 137/2020 delle conclusioni scritte della parte civile è destituito di pregio, non avendo il ricorrente chiarito il pregiudizio conseguitone alla luce della possibilità d'impugnare, come nella specie verificatosi, la decisione sfavorevole sollecitata dall'accusa privata.

In ogni caso, non è configurabile la dedotta nullità ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen., non 3 OLV„ vertendosi in ipotesi di violazione che compromette il diritto di intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

Deve, peraltro, aggiungersi che, a norma dell'art. 24, comma 5, Digs n.137/20, gli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata sono inseriti nel fascicolo telematico a cura del personale di cancelleria dell'ufficio giudiziario, con conseguente facoltà di agevole accesso dell'interessato anche al fine delle controdeduzioni. 4.Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento di una provvisionale, statuizione che viene elisa, mentre le residue censure, nel complesso manifestamente infondate, devono essere dichiarate inammissibili.

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali possono essere compensate (Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv. 277508; Sez. 2, n. 52216 del 28/10/2016, Rv. 268783).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento di una provvisionale, che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 27/1/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Udita la requisitoria del Sot. Proc. Gen.,Dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessa provvisionale e rigetto nel resto; letta la memoria conclusionale del difensore della costituita parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 8/11/2021 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/2/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale condannava, inoltre, l'imputata al pagamento in favore della p.c. di una provvisionale nella misura di euro 40mila. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Alessi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua del reato di truffa piuttosto che di appropriazione indebita e conseguente omessa declaratoria di improcedibilità per tardività della querela. La difesa sostiene che la Alessi aveva conseguito il possesso dei beni in conto visione, impegnandosi a retrocederli in caso di mancata vendita ovvero a corrisponderne il prezzo decurtato della provvigione. Pertanto,l'onnessa riconsegna della merce o del prezzo ricavato dalla vendita integra l'interversione del possesso sanzionata ex art. 646 cod.pen., non rilevando gli eventuali artifizi e raggiri posti in essere per celare l'avvenuta appropriazione. Nella specie, secondo la difesa, la p.o. si era determinata alla consegna dei gioielli non in forza di particolari raggiri ma per effetto del rapporto di amicizia che intratteneva con l'imputata sicché difettano elementi per ritenere sussistente la condotta strumentale della contestata truffa. Aggiunge il ricorrente che, in esito all'invocata riqualificazione, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione per tardività della querela, collocandosi l'interversione del possesso al più tardi alla data del 12/3/2014, in coincidenza con la stesura della scrittura privata che prevedeva l'effettuazione di un bonifico, mai effettuato, a ristoro della parte civile; 2.2 la violazione degli artt. 539, comma 2, e 597, comma 3, cod.proc.pen. La difesa censura la statuizione del giudice d'appello che ha ritenuto di accordare alla parte civile una provvisionale sulla base della mera reiterazione della domanda già rigettata dal primo giudice e in assenza di impugnazione della parte interessata. La difesa segnala come detta pronunzia si ponga in contrasto con i principi enunziati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 53153/2016 e violi il principio devolutivo, che delimita l'ambito cognitivo del giudice del gravame; 2.3 la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata comunicazione al difensore delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla parte civile nell'ambito del rito camerale disciplinato dall'art. 23 bis D.L. 137/2020. La difesa lamenta che la mancata previsione della comunicazione degli atti depositati dalla parte civile lede le facoltà difensive dell'imputato, precludendogli la possibilità di interloquire in ordine alle richieste e deduzioni dell'accusa privata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa reitera doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito e disattese con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Infatti, la sentenza impugnata (pag. 4) ha ampiamente esposto le ragioni che impongono la sussunzione della condotta contestata nel paradigma sanzionatorio dell'art. 640 cod.pen., evidenziando la pluralità di artifizi e raggiri posti in essere dalla ricorrente allo scopo di indurre in errore la parte civile sulla propria affidabilità e determinarla alla consegna in conto vendita di gioielli di consistente valore. I giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra le due fattispecie evocate giacché sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340), mentre ricorre il reato ex art. 646 cod.pen. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234). 2. Risulta fondato e meritevole d'accoglimento il secondo motivo. Il primo giudice aveva, infatti, disatteso la richiesta della parte civile di assegnazione di una provvisionale e, in assenza di impugnazione sul punto, sulla base della mera riproposizione della domanda, la Corte di merito ha ritenuto di accoglierla. Con sentenza n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che quando la richiesta di assegnazione di una provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice d'appello non può pronunziare la condanna al pagamento della provvisionale in mancanza di impugnazione sul punto della parte interessata, rimarcando che simile conclusione si pone in linea con i principi stabiliti da Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv 216239, in base ai quali la mancata impugnazione di taluni punti della decisione determina il verificarsi di una preclusione dipendente dall'effetto devolutivo del gravame e dal principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Conforme a detto indirizzo risulta la successiva giurisprudenza; tra tante, Sez. 5 , n. 12725 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279020; Sez. 4, n. 23128 del 20/01/2021, Rv. 281402). 3.11 terzo motivo che lamenta la violazione del contraddittorio in conseguenza della mancata comunicazione ex art. 23bis D.Igs n. 137/2020 delle conclusioni scritte della parte civile è destituito di pregio, non avendo il ricorrente chiarito il pregiudizio conseguitone alla luce della possibilità d'impugnare, come nella specie verificatosi, la decisione sfavorevole sollecitata dall'accusa privata. In ogni caso, non è configurabile la dedotta nullità ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen., non 3 OLV„ vertendosi in ipotesi di violazione che compromette il diritto di intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Deve, peraltro, aggiungersi che, a norma dell'art. 24, comma 5, Digs n.137/20, gli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata sono inseriti nel fascicolo telematico a cura del personale di cancelleria dell'ufficio giudiziario, con conseguente facoltà di agevole accesso dell'interessato anche al fine delle controdeduzioni. 4.Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento di una provvisionale, statuizione che viene elisa, mentre le residue censure, nel complesso manifestamente infondate, devono essere dichiarate inammissibili. Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali possono essere compensate (Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv. 277508; Sez. 2, n. 52216 del 28/10/2016, Rv. 268783). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento di una provvisionale, che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 27 gennaio 202
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