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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37876/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, avverso la sentenza del 11/7/2022 della Corte di Appello di Perugia, nel processo a carico di: GAGLIARDI Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica .presso la Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo, in data 14 giugno 2021, assolvendo l'imputato dai delitti di illecita introduzione nel sistema informatico delle [OSCURATO:PERSONA] e frode informatica, contestati ai capi A e B della imputazione.

Fatti commessi il 24 giugno 2014; recidiva non ritenuta e non applicata con la sentenza di primo grado.

Deduce il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], motivi della impugnazione- la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) che regge la decisione di proscioglimento dai fatti ascritti in concorso con ignoti, in quanto la Corte territoriale avrebbe svolto un esame solo parcellizzato degli indizi, evidenziando difetto di univocità e convergenza degli indizi atti ad accertare (oltre il dubbio ragionevole) che fosse proprio l'imputato ad essersi introdotto nel sistema informatico della [OSCURATO:PERSONA], sottraendo la provvista dal conto della persona offesa (non costituitasi parte civile), senza considerare che il complesso della piattaforma indiziaria, complessivamente esaminata e valutata, non lasciava alcuna logica alternativa alla responsabilità dell'imputato per i fatti descritti in imputazione.

In particolare, non erano percorribili ipotesi alternative alla identificazione dell'unico interessato a "giocare" sempre con la medesima persona perdente e così trasferire la provvista illecitamente conseguita attraverso l'accesso illecito al sistema informatico "chiuso" delle Poste.

La motivazione addotta dalla Corte di merito in tema di insufficienza indiziaria nella identificazione del responsabile delle fraudolente intrusioni in sistema informatico "chiuso", per finalità di arricchimento patrimoniale, tradisce quindi illogicità manifesta, giacché non coglie nella concatenazione logica dei fatti occorsi l'unico interessato ad agire nella frode e nell'abuso informatico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti-reato ascritti, allorquando i motivi si limitino a illustrare una possibile alternativa al conc:atenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l'unica logicamente plausibile (Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv 252178).

1.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dal ricorrente alla motivazione di merito, che dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbio ragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove logiche assunte nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità.

1.2. In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che non è rimasta storicamente dimostrata la connessione tra l'imputato ed il soggetto che ebbe a sottrarre la provvista finanziaria dal conto [OSCURATO:PERSONA] oggetto di abusiva intromissione, giacché se è vero che l'indizio volge in quella direzione soggettiva (per la singolare coincidenza consistente nel disputare sempre con il medesimo soggetto perdente) è altresì indubitabile che non vi è prova che l'imputato disputasse, solo e sempre, con la medesima partner "perdente".

Il che non rappresenta affatto una valutazione atornistica delle singole evidenze narrative, ma anzi valorizza la divisata equivocità dell'indizio, neppure caratterizzato da particolare gravità.

1.3. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, R.I. 245627; Sez. 1 - , n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01).

E' del tutto evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, i nesplorate.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo, in quanto si è affermato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo rnotivazionale della decisione impugnata e della sua intima coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato -o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, F:v 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

Consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sulrid quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

1.4. Ciò posto, nella fattispecie aperta all'attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l'ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l'unica logicamente percorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché fragile, congetturale e non univocamente sostenuta nella premessa.

La Corte di merito ha dunque argomentato funditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità.

2. Inoltre, e l'argomento appare decisivo, occorre dare atto del fatto naturalistico costituito dallo scorrere del tempo: i fatti sono contestati come commessi il 24 giugno 2014; il termine di prescrizione previsto dalla legge per i reati contestati è pari ad anni sei (la recidiva contestata non è stata ritenuta dal giudice di primo grado), tale termine è prorogabile di un quarto, in ragione degli eventi interruttivi verificatisi; al termine di sette anni e sei mesi vanno poi aggiunti mesi nove ed 1 giorno, per le rilevanti sospensioni del corso della prescrizione realizzatesi nel corso del giudizio di merito.

I reati contestati, per i quali l'imputato è stato assolto, sarebbero, quindi, comunque prescritti in data 25 agosto 2022„ di poco successiva alla decisione impugnata (11 luglio 2022) e precedente rispetto alla data (18 novembre 2022) di deposito del ricorso.

2.1. In proposito questa Corte (Sez. 6, n. 33573 del 20/5/201.5, Rv. 264996-01; da ultimo, Sez. 6, n. 26221 del 4/5/2023, n.m.) ha già ripetutamente (sono oltre 20 le decisioni conformi, ancorché non massimate) affermato che quando il Pubblico ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia -sia ormai esaurita, a -nulla rilevando l'aspirazione all'affermazione, in astratto, di un principio di diritto da diffondere.

Nelle fattispecie richiamate, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto.

Nel caso che ne occupa, i reati contestati erano invece già prescritti alla data di deposito dell'atto di impugnazione.

3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, avverso la sentenza del 11/7/2022 della Corte di Appello di Perugia, nel processo a carico di: GAGLIARDI Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica .presso la Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo, in data 14 giugno 2021, assolvendo l'imputato dai delitti di illecita introduzione nel sistema informatico delle [OSCURATO:PERSONA] e frode informatica, contestati ai capi A e B della imputazione. Fatti commessi il 24 giugno 2014; recidiva non ritenuta e non applicata con la sentenza di primo grado. Deduce il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], motivi della impugnazione- la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) che regge la decisione di proscioglimento dai fatti ascritti in concorso con ignoti, in quanto la Corte territoriale avrebbe svolto un esame solo parcellizzato degli indizi, evidenziando difetto di univocità e convergenza degli indizi atti ad accertare (oltre il dubbio ragionevole) che fosse proprio l'imputato ad essersi introdotto nel sistema informatico della [OSCURATO:PERSONA], sottraendo la provvista dal conto della persona offesa (non costituitasi parte civile), senza considerare che il complesso della piattaforma indiziaria, complessivamente esaminata e valutata, non lasciava alcuna logica alternativa alla responsabilità dell'imputato per i fatti descritti in imputazione. In particolare, non erano percorribili ipotesi alternative alla identificazione dell'unico interessato a "giocare" sempre con la medesima persona perdente e così trasferire la provvista illecitamente conseguita attraverso l'accesso illecito al sistema informatico "chiuso" delle Poste. La motivazione addotta dalla Corte di merito in tema di insufficienza indiziaria nella identificazione del responsabile delle fraudolente intrusioni in sistema informatico "chiuso", per finalità di arricchimento patrimoniale, tradisce quindi illogicità manifesta, giacché non coglie nella concatenazione logica dei fatti occorsi l'unico interessato ad agire nella frode e nell'abuso informatico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti-reato ascritti, allorquando i motivi si limitino a illustrare una possibile alternativa al conc:atenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l'unica logicamente plausibile (Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv 252178). 1.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dal ricorrente alla motivazione di merito, che dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbio ragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove logiche assunte nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità. 1.2. In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che non è rimasta storicamente dimostrata la connessione tra l'imputato ed il soggetto che ebbe a sottrarre la provvista finanziaria dal conto [OSCURATO:PERSONA] oggetto di abusiva intromissione, giacché se è vero che l'indizio volge in quella direzione soggettiva (per la singolare coincidenza consistente nel disputare sempre con il medesimo soggetto perdente) è altresì indubitabile che non vi è prova che l'imputato disputasse, solo e sempre, con la medesima partner "perdente". Il che non rappresenta affatto una valutazione atornistica delle singole evidenze narrative, ma anzi valorizza la divisata equivocità dell'indizio, neppure caratterizzato da particolare gravità. 1.3. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, R.I. 245627; Sez. 1 - , n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 - 01). E' del tutto evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, i nesplorate. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo, in quanto si è affermato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo rnotivazionale della decisione impugnata e della sua intima coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato -o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, F:v 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. Consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sulrid quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. 1.4. Ciò posto, nella fattispecie aperta all'attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l'ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l'unica logicamente percorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché fragile, congetturale e non univocamente sostenuta nella premessa. La Corte di merito ha dunque argomentato funditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità. 2. Inoltre, e l'argomento appare decisivo, occorre dare atto del fatto naturalistico costituito dallo scorrere del tempo: i fatti sono contestati come commessi il 24 giugno 2014; il termine di prescrizione previsto dalla legge per i reati contestati è pari ad anni sei (la recidiva contestata non è stata ritenuta dal giudice di primo grado), tale termine è prorogabile di un quarto, in ragione degli eventi interruttivi verificatisi; al termine di sette anni e sei mesi vanno poi aggiunti mesi nove ed 1 giorno, per le rilevanti sospensioni del corso della prescrizione realizzatesi nel corso del giudizio di merito. I reati contestati, per i quali l'imputato è stato assolto, sarebbero, quindi, comunque prescritti in data 25 agosto 2022„ di poco successiva alla decisione impugnata (11 luglio 2022) e precedente rispetto alla data (18 novembre 2022) di deposito del ricorso. 2.1. In proposito questa Corte (Sez. 6, n. 33573 del 20/5/201.5, Rv. 264996-01; da ultimo, Sez. 6, n. 26221 del 4/5/2023, n.m.) ha già ripetutamente (sono oltre 20 le decisioni conformi, ancorché non massimate) affermato che quando il Pubblico ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia -sia ormai esaurita, a -nulla rilevando l'aspirazione all'affermazione, in astratto, di un principio di diritto da diffondere. Nelle fattispecie richiamate, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto. Nel caso che ne occupa, i reati contestati erano invece già prescritti alla data di deposito dell'atto di impugnazione. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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