CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4925/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 avverso la sentenza n. 4353/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Data pubblicazione 17/05/2022 depositata il 01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4353/2019, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 140/2013 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 6.200,00, per aver negoziato presso il proprio istituto un assegno di traenza non trasferibile del predetto importo, emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intestato a [OSCURATO:PERSONA] e pagato a soggetto diverso dal beneficiario. Il giudice d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse né usato la dovuta diligenza nel pagare l’assegno oggetto della presente controversia né aveva fornito la prova liberatoria che il proprio inadempimento, quale banca negoziatrice, fosse dispeso da fatto non imputabile ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.. In particolare, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel costituirsi nel grado di appello, non aveva provveduto a depositare il fascicolo di parte “cui era evidentemente allegata documentazione a sostegno del proprio assunto di aver agito con diligenza”. In ogni caso, era emerso dagli scritti delle parti e dall’esame della sentenza di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato i canoni di comportamento prescritti dalla Circolare ABI del 7 maggio F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 2001, non avendo provveduto ad identificare il beneficiario del titolo attraverso l’esame di due documenti di riconoscimento, come del resto, specificato nella comparsa di costituzione a pag. 4, in cui sosteneva di aver identificato il presentatore del titolo di cui è causa mediante patente di guida e codice fiscale, delle cui copie, tuttavia, non vi era traccia nel presente procedimento. In conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto che Poste italiane non avesse fornito adeguata prova liberatoria in ordine al proprio comportamento, essendosi limitata a sostenere di aver provveduto ad indentificare il soggetto che aveva posto all’incasso il titolo di cui è causa, insistendo sulla natura documentale della presente controversia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a due motivi. Milano assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 RD n. 1763/1933 e degli artt. 1218,1176 comma 2°, 1992 cod. civ.,e della L. 445/2000 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Espone la ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la circostanza che la stessa aveva diligentemente identificato il presentatore mediante patente di guida e tessera sanitaria in cui è contenuto il codice fiscale, acquisendone copia (depositata unitamente alla comparsa di costituzione di primo grado, doc. 4). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La diligenza di Poste italiane è stata quindi provata dai documenti depositati (doc. 4 fascicolo primo grado) che dimostrano che l’operatore di sportello ha effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame dell’autenticità del titolo ed aver verificato l’assenza di segni di contraffazione. La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’operatore dello sportello non avrebbe dovuto richiedere l’esibizione di due documenti di riconoscimento, non costituendo la regola di comportamento suggerita dall’ABI oggetto di norma di legge o di regolamento, bensì mera raccomandazione, cui non segue alcun regime sanzionatorio in caso d’inosservanza. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha colto, né censurato almeno una delle due rationes decidendi della decisione impugnata, relativa al mancato deposito in appello dei documenti con cui la ricorrente riteneva di aver assolto l’obbligo di diligenza nell’identificazione del beneficiario dell’assegno (la seconda verte sulla necessarietà dell’utilizzo di due documenti di riconoscimento ai fini della identificazione del presentatore del titolo). Va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte secondo cui è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame (vedi Cass. 1462/2013, vedi anche recentemente Cass. n. 40606/2021). La Corte d’Appello ha fatto buon uso di tale principio, avendo esplicitamente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel costituirsi nel grado di appello, non aveva provveduto a depositare il fascicolo di parte “cui era evidentemente allegata documentazione a sostegno del proprio assunto di aver agito con diligenza” (pag. 9 sentenza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 impugnata). Tale affermazione è stata, inoltre, precisata dal giudice di Data pubblicazione 17/05/2022 appello, che ha sottolineato che, nonostante la ricorrente avesse sostenuto di aver identificato il presentatore del titolo di cui è causa mediante patente di guida e codice fiscale, delle relative copie, tuttavia, non vi era traccia nel presente procedimento. Anche alla luce di tali considerazioni che il Collegio d’appello ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova liberatoria di cui all’art. 1218 cod. civ.. La ricorrente non si è minimamente confrontata con tale ratio decidendi, limitandosi a dedurre di aver dimostrato di aver diligentemente identificato il presentatore del titolo mediante patente di guida e codice fiscale, le cui copie erano state depositate unitamente alla comparsa di costituzione di primo grado, così non negando, anzi implicitamente avallando l’affermazione della Corte d’Appello in ordine all’omesso deposito di tali documenti in appello. L’illustrazione della seconda autonoma ratio decidendi, nei termini sopra sintetizzati – questa sì censurata con il primo motivo - è stata dalla Corte d’Appello preceduta dalla locuzione “ in ogni caso” (vedi pag. 10 prima riga della sentenza impugnata), a conferma che le ulteriori argomentazioni a fondamento dell’accoglimento dell’appello erano rese ad abundantiam. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020 che è arrivata alla stessa soluzione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dell’inammissibilità dell’impugnazione pur con un percorso logico- argomentativo diverso, ovvero per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156, del D.M. 26 febbraio 2004, degli artt. 1227 comma 1° cod. civ. e 43 L.A. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato concorso di colpa del danneggiato in relazione alle modalità di spedizione del titolo, che è avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata. 4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Posto che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a tale questione, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad osservare genericamente di averla sollevata in primo e secondo grado, ma avrebbe dovuto precisare in quali atti e in quali precisi termini ciò fosse avvenuto (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4925/2020 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 15830/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6