CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 29/01/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso; udite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, riportatisi al contenuto del ricorso ed alla memoria a firma del secondo, ne hanno invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2025 la Corte di appello di Trieste ha confermato (per quanto in questa sede di interesse) quella con cui il Giudice dell'udienzapreliminare presso il Tribunale di Trieste, il 22 febbraio 2024, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole (in Concorso con altri) del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, contestato il 30 maggio 2023, capo n, e, riconosciute attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate, con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 63.000 di multa, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonché aveva disposto la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e dei veicoli in sequestro se dotati di doppiofondo o altri accorgimenti idonei all'uso illecito per cui è condanna, con assegnazione degli stessi come da dispositivo, e del denaro in sequestro con versamento all'erario a garanzia del pagamento delle spese di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, due ricorsi. Il primo ricorso, a firma dell'avv [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen., e 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Assume la difesa che la Corte distrettuale non ha fatto corretto uso dei criteri di valutazione della prova indiziaria e di selezione del materiale probatorio disponibile (attività di polizia giudiziaria attestante la presenza del ricorrente all'incontro del 23 maggio data della ritenuta negoziazione de dei circa .cinquantadue chili di stupefacente del tipo cocaina); la difesa aveva addotto l'estemporaneità della presenza del ricorrente in quella occasione, e l'impossibilità che il medesimo potesse identificarsi -come ritenuto sulla scorta «degli accertamenti sulle riprese, accertamenti sul veicolo utilizzato» e delle dichiarazione dell'UC con percorso .inferenziaie basato sull'iniziale dato equivoco e quindi con ricostruzione incoerente ed illogica- con colui che, nel periodo, successivo, tra il 26 ed il 30 maggio, era stato in contatto con l'undercover, in quanto pacificamente in quella tornata di tempo si trovava in Calabria, ed in assenza di prova del trasporto materiale della droga, della ricezione del denaro a fronte della consegna, della conoscenza della piazza di smercio della sostanza, dei canali di approvvigionamento, dei destinatari. 2.2. Col secondo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 cod.pen.. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, in particolare relativamente al discostamento dal minimo edittale a fronte della marginalità dei ruolo, della giovane età, e della condotta processuale tenuta, peraltro disattendendo in toto l'obbligo di motivazione sulle proposte censure difensive. 2Il secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi. 2.1.bis. Col primo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett, e), cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per vizio di travisamento della prova della sussistenza del fatto-reato contestato, in presenza di cd. doppia conforme. Non esisterebbe, in tesi, fondamenti probatori per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'odierno ricorrente. in sede di appello a fondamento della condanna sono state poste, per la prima volta, le dichiarazioni spontanee dell"imputato. Contraddittoria ed illogica sarebbe la interpretazione delle prove acquisite. Così relativamente alla presenza del ricorrente all'incontro del 28 maggio, cui però l'imputato non avrebbe mai partecipato; e al contenuto delle dichiarazioni dell'imputato -la cui ricostruzione dei fatti risulterebbe inverata ab estrinseco come indicato alle pagg. 3 e 4 del ricorso- che ha ammesso la sua sola presenza, in veste di accompagnatore, all'incontro del 23 maggio, ma non la intromissione nelle trattative e, neppure, la conoscenza della natura illecita dell'operazione sub iudice. 2.2.bis. Col secondo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio -di motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. La Corte di appello, nel confermare la configurabilità dell'aggravante, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, ha omesso di eseguire il dovuto accertamento delle condizioni richieste dall'art. 59, comma 2, cod.pen. . Manca, in particolare, l'accertamento delle condizioni richieste in punto di imputabilità soggettiva della circostanza aggravante -la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto insufficienti così il collegamento dell'imputato con organizzazioni criminali dediti al narcotraffico, come il volume oggettivo degli involucri, ritenendo necessaria la prova della consapevolezza dell'agente in merito allo specifico profilo del quantitativo dello stupefacente, nella specie non raggiunta-, mentre la motivazione della Corte di appello è palesemente illogica e contraddittoria giacché basata sul travisamento della prova della sussistenza del fatto-reato contestato aba luce delle altre emergenze probatorie, da cui emergerebbe un ruolo del ricorrente del tutto contrario alla valutazione svolta dalla Corte di merito. 2.3.bis. Col terzo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., per la omessa valutazione di prevalenza delle pur ritenute attenuanti generiche. La Corte di appello ha dedotto di non poter ritenere le attenuanti generiche, errando in quanto le stesse già erano state ritenute dal primo giudice, che comunque aveva svolto un giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata. 3Tanto integrerebbe un difetto di motivazione in punto di bilancia mento, così come in punto di dosimetria della pena, invocata nel minimo edittale. 2.4.bis. Con la memoria la difesa ha reiterato, specificandole talvolta, le censure come sopra svolte, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1. Si premette che non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (nella specie in c.d. "doppia conforme") dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv«. 255542. 2. Ha ritenuto questa Corte (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.) che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni. n.m.; Sez 4, n. 44765, Buonfine e altri, n.m.). Se non ché, il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di 4'4 gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante, e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., ex multis, Sez 5, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini; Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ Borriello ; Sez. 5, n. 18542 del 2011, Carone, n.m.). Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nei processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; e Sez 5, n. 48.050 del 02/07/2019, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata, ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante", e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario di questa premessa è quello secondo cui -anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11-, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 3. Ciò premesso, passando al concreto esame dei motivi svolti, il primo del ricorso a firma dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] ed il primo di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -che si ritiene di poter trattare unitariamente, per medesimezza delle censure ivi svolte-sono infondati.3.1. La Corte di appello ha riassunto -alle pagg. 4 e 5 della sentenza- il percorso motivazionale del Tribunale a partire dalla ricognizione delle fonti probatorie: verbali di arresto, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di perquisizione e sequestro e relazione dell'agente undercover in atti; ha descritto quanto rilevato dalla Guardia di Finanza a proposito delle condotte del ricorrente censite il 23 maggio 2023, quando i soggetti presenti nello spazio del centro commerciale insieme a tale Villamil venivano fotografati nel mentre si accordavano per lo scambio di cocaina, per poi allontanarsi a bordo di un veicolo BMW, che risultava di proprietà della moglie di [OSCURATO:PERSONA]; ha descritto, poi, le condotte dei soggetti che hanno preso parte all'incontro, successivo, del 28 maggio (cui l'imputato, con dichiarazioni spontanee rese al Giudice per le indagini preliminari e che il primo grado non aveva valorizzato, aveva ammesso di aver preso parte, pur illogicamente e inverosimilmente secondo il giudizio della Corte territoriale, dichiarando di averlo fatto per conto di un soggetto terzo, deceduto, di cui non indicava l'identità, ed allegando la mancata conoscenza del proprio accompagnatore come dell'oggetto della trattativa di cui non conosceva il contenuto, semplicemente limitandosi a fare un favore) comunque non espressamente indicato in imputazione; ha sottolineato, in particolare, che in quella occasione tali Stefano e Giovanni, insieme con Villamil, trattavano l'acquisto dello stupefacente, concordando pagamento, da rinviarsi alla consegna programmabile per la settimana successiva, e che il primo indicava all'interlocutore Villamil quale vettore del denaro, e il secondo quale delegato alla ricezione dello stupefacente; ha chiarito che, all'esito dell'incontro, Stefano e Giovanni si erano allontanati a bordo della vettura intestata alla coniuge dell'imputato-odierno ricorrente, emergenza che, insieme con la foto dell'imputato scattata nel frangente commentato, con le dichiarazioni dell'agente sotto copertura, gli accertamenti sulle riprese, con gli accertamenti sul veicolo utilizzato, era valsa ad identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto, indicato come Stefano, calabrese, che interloquiva con l'undercover per conto degli acquirenti (conclusione validata dalle già menzionate dichiarazioni dell'imputato di ammissione della propria presenza nell'occorso, cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata e, per quanto ivi non espressamente riportato, la motivazione della sentenza di primo grado). Atteso il ruolo svolto nell'occasione la Corte territoriale ne ha inferito non solo il concorso, morale e materiale, nel reato contestato, ma anche la non marginalità dell'apporto, tale da giustificare la negazione della invocata minima partecipazione al fatto e delle attenuanti generiche. 3.2. A fronte di una motivazione siffatta, che conferma quella del primo giudice, la difesa torna a contestare, in difetto di concrete allegazioni di segno contrario, e quindi con argomentazioni alfine generiche, la ricostruzione degli accadimentioggetto di imputazione come da prospettazione accusatoria, non confrontandosi, essa, con le emergenze probatorie e con le puntuali e logiche argomentazioni motivazionali, che, sulla scorta di un percorso immune da vizi logico-ricostruttivi hanno affermato la presenza del ricorrente all'incontro del 28 maggio. Fermo restando che le stesse rivendicazioni difensive sono parziali, in quanto, ora come con l'atto di appello, risultano fuori fuoco, in quanto -testualmente- mirano a negare che il soggetto identificato come "Stefano", che messaggiava con l'undercover dal 26 al 30 maggio, sia l'odierno ricorrente (e non concretamente che egli fosse stato presente all'incontro del 28), e comunque anche intrinsecamente generiche, in quanto non spiegano perché mai la allegata e non provata -anzi contraddetta in fatto dalle risultanze probatorie disponibili per giudicanti- collocazione del [OSCURATO:PERSONA] in Calabria in quel lasso temporale dovrebbe provare la impossibilità dello stesso di 'messaggiare" con l'agente sotto copertura (si sottolinea che la Corte territoriale ed il primo giudice ne hanno attestato con dati di fatto la presenza fisica il 28 maggio). Né può in alcun modo censurarsi la valorizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente al Giudice per le indagini preliminari, parte del compendio probatorio da sempre disponibile che, non espressamente dedotte in motivazione dal Tribunale, dalla Corte territoriale ritenute illogiche ed inattendibili, nemmeno in questa sede dalla difesa sono revocate in dubbio nella loro veridicità. Si osserva, infatti, che la Corte aveva altrimenti raggiunto e motivato la presenza del ricorrente al secondo incontro, quello in cui la trattativa per l'acquisto della importante partita di stupefacente si è concretizzata. Mentre sorvola la difesa sulla circostanza che la partecipazione all'incontro del 28 maggio -nel ricorso negata- è risultante da emergenze probatorie oggettive ed incontestate, altre rispetto a quella su cui incentra la propria attenzione. I motivi risultano, pertanto, infondati. 4. Gli altri motivi riguardano, tutti, la dosimetria della pena, 4.1. Così, innanzi tutto, il secondo motivo del primo ricorso, inerente alla dosimetria della pena, denunciata come eccessivamente gravosa, a dispetto delle allegazioni difensive relative a marginalità del ruolo e giovane età del ricorrente, e condotta processuale tenuta. 4.1.1. Quanto alla pretesa marginalità del ruolo del ricorrente -in via di breve digressione- si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, 7infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'Iter", criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv, 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091). In tale corretto contesto, nel caso di specie, il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali il ruolo del ricorrente non potesse essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod, pen. dovesse essere disattesa, nella parte in cui ha indicato il ruolo ricoperto nella trattativa, quale emissario del gruppo acquirente, a conoscenza delle disponibilità non solo finanziarie dello stesso, in grado di indicare al venditore chi avrebbe provveduto al concordato pagamento e di delegare altri alla ricezione del prezioso carico, così delineandone una figura di rilievo nella gerarchia criminale, «probabilmente molto superiore a quella di un semplice corriere». Considerazioni che superano, evidentemente, qualsiasi pretesa difensiva atta a ridimensionare il ruolo effettivamente ricoperto dal ricorrente, laddove la giovane età non risulta essere stata oggetto di esplicito motivo difensivo addotto in sede di appello, così come la condotta processuale -aspecificamente indicata anche in questa sede e che, comunque, ove si fosse voluto far riferimento alla scelta del rito alternativo, ricopre limitata valenza ai fini invocati, atteso che gli indubbi vantaggi premiali almeno perequano, in una valutazione complessiva, la finalità di deflazione processuale sullo sfondo dell'istituto estranea ad esclusiva utilità dell'imputato-. 4.1.2. Ciò premesso la Corte di appello ha ritenuto la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 94.000 di multa, di poco superiore ai minimi edittali, ma di gran lunga inferiore ai massimi, equa, in ragione del ruolo tenuto, del comportamento successivo non certo chiarificatore, della quantità dello stupefacente -non contestata dalla difesa nella sua rilevanza ontologica, ma, solo, presa in considerazione e contestata nei limiti del ritenuto giudizio di valenza-, della natura transnazionale della trattativa. 4.1.3. Inammissibile per genericità estrinseca (le Sezioni Unite della Corte -Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, depi. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 812727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01- hanno precisato che i motivi di impugnazione, sia in appello che in cassazione, sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale -alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» -Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-), il motivo è dunque anche manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha puntualmente motivato la ritenuta irrilevanza delle pretese difensive, ed ha correttamente fatto applicazione del dato normativo, nel solco della interpretazione uniforme di questa Corte, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con li richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 dei 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 4.2. Infondato è il secondo motivo del secondo ricorso, relativo alla contestata mancanza dell'accertamento delle condizioni richieste in punto di imputabilità soggettiva. 4,2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente premesso che l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta soltanto quando sia accertato die l'agente conosceva l'entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa (così, Sez. IV, 06/07/2023, n. 40724; Sez. IV, 14/04/2022, n. 18049, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21968, Amato; Sez. VI, 05/03/2014, n. 13087, Mara). Da ultimo Sez. 7^, ordinanza n. 11663/2025, udienza dell'il. marzo 92025, ha ribadito che il coefficiente psichico dell'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, secondo la previsione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., non richiede il dolo (ovvero la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), essendo solo necessario che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Il suddetto criterio di imputazione è operativo nei casi in cui la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Difatti, l'art.118 cod, pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen. . Ad uguale conclusione è pervenuta la precedente Sez. 4^, n. 18049/2022, udienza del 14 aprile 2022, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (in una fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna). 4.2.2. La pronuncia citata si attaglia al caso che ne occupa; anche nel presente procedimento infatti, la Corte di merito, nella coerenza della intera motivazione, ha chiarito perfettamente le ragioni per cui la effettiva ingente entità della transazione doveva esser nota al ricorrente, atteso il ruolo, tutt'altro che secondario, ma anzi para apicale, ricoperto (cfr. pag 8, in fine, e pag 9 della motivazione). Il motivo risulta, genericamente contestativo, e comunque infondato. 4.3. Venendo, in fine, al terzo motivo del secondo ricorso, si osserva che, pur vero che la Corte di appello ha, erroneamente, discettato della impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, invero già ritenute dal Tribunale, nessun elemento concreto, dirompente e demolitore della motivazione resa dal primo giudice ha svolto la difesa per giustificare la invocata prevalenza delle generiche sulle aggravanti contestate e ritenute. Il motivo è, dunque, infondato, oltre che prima intrinsecamente generico. 105. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M