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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34765/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24930/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliatoin Roma al vale [OSCURATO:PERSONA] n.262. –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore, domiciliatiope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lirappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenza n.1607/09/2015 d ella Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 19 febbraio 205, deposita ta il 18 marzo 2015e non notificata. tributi r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle entrateed il Ministero dell’economia e delle finanze, che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , indicata in epigrafe , che ha accolto l’appello del l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento per maggiore Irpef relativa al l’anno di imposta 2005.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la notifica dell’atto di appello fosse valida e che l’Agenzia delle entrate avesse provato anche la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento; pertanto, la C.t.r. rilevava l’inammissibilità delle doglianze relative all’atto impositivo,poiché la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri.

Quanto all’eccezione relativa all’omessa indicazione del funzionario responsabile dell’emissione della cartella di pagamento, la C.t.r. ne riteneva la palese infondatezza, essendo indicato il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dellastessa, tale [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 8 novembre2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unicomotivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art.2697 co d . c iv. degli artt. 4 ed 8 l. 20 novembre 1982, n.980, nonché dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente di aver contestato la notifica dell’avviso di accertamento propedeutico all’emissione della cartella di pagamento sia in primo, sia in secondo grado.

Il contribuente sostiene, infatti, l’invalidità della notifica, in quanto la stessa non era riconducibile all’avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata.

In particolare, il ricorrente aveva rilevato la non coincidenza del numero identificativo dell’avviso di accertamento con quello indicato nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, nonché la mancata produzione, da parte dell’ufficio, di copia conforme dell’avviso insieme con la documentazione attestante la notifica.

Dunque, secondo il ricorrente, erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto che la non coincidenza del numero identificativo fosse un mero errore materiale e che dalla documentazione prodotta emergesse la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento in questione. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e finanze.

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia (Cass.

S.U. n. 3116/2006).

2.2. Ancora preliminarmente, deve darsi atto che l’Agenzia delle entrate ha emesso provvedimento di diniego di condono sull’istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art.6 d.l. n.119/2018, alla quale, secondo quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate, non erano seguiti i versamenti dovuti per il perfezionamento della definizione. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la nota di deposito del diniego di condono, l’ufficio ha precisato che, se nessuna delle parti avesse richiesto la trattazione della causa entro il 31/12/2020, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione del giudizio.

Tuttavia, deve rilevarsi che la vicenda condonisticanon ha avuto alcuna emersione dal punto di vista processuale, la partecontribuente non ha mai fatto valere in giudizio alcuna domanda di condono,neppure in termini di sospensione, e in atti non abbiamo altro che il diniego di un condono; dunque nel caso di specie, in cui non vi è stata la sospensione del giudizio ed il condono non si è perfezionato, non può dichiararsi l’estinzione dello stesso per inattività delle parti ed il ricorso va esaminato.

2.3. L’unico motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

Invero, la prova del perfezionamento del procedimento d ella notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilitàdi prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)(cfr. Cass.n.16528/2018, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale).

Più di recente, questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha affermato che laprova del relativo perfezionamento è r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assolta mediante la produzione dell'avvisodi ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di unaccertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile diprova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avvisodi ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (Cass. n.17841/2023).

Dunque, anche in tema di prova del perfezionamento del la notifica a mezzo posta dell’atto impositivo, deve ribadirsi che non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica dell’avviso di accertamento, essendo invece sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento.

Nel caso di specie, il giudice di appello, con accertamento di fatto insuscettibile di sindacato in questa sede, ha ritenuto la riconducibilità della notifica all’atto impugnato, sostenendo che l’indicazione di un numero identificativo diverso (per la non corrispondenza di un’unica cifra –TK5054P08085 e non TK5014P08085) fosse attribuibile a mero errore materiale, risultando dalla documentazione in atti l’avvenuta notifica al contribuente dell’atto impositivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed essendo inverosimile che nello stesso giorno al contribuente venissero notificati due avvisi di accertamento il cui numero identificativo era diverso per un sola cifra.

Per quanto fini qui detto, pertanto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24930/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliatoin Roma al vale [OSCURATO:PERSONA] n.262. –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore, domiciliatiope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lirappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenza n.1607/09/2015 d ella Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 19 febbraio 205, deposita ta il 18 marzo 2015e non notificata. tributi r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle entrateed il Ministero dell’economia e delle finanze, che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , indicata in epigrafe , che ha accolto l’appello del l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento per maggiore Irpef relativa al l’anno di imposta 2005. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la notifica dell’atto di appello fosse valida e che l’Agenzia delle entrate avesse provato anche la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento; pertanto, la C.t.r. rilevava l’inammissibilità delle doglianze relative all’atto impositivo,poiché la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri. Quanto all’eccezione relativa all’omessa indicazione del funzionario responsabile dell’emissione della cartella di pagamento, la C.t.r. ne riteneva la palese infondatezza, essendo indicato il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dellastessa, tale [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 8 novembre2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unicomotivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art.2697 co d . c iv. degli artt. 4 ed 8 l. 20 novembre 1982, n.980, nonché dell’art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente di aver contestato la notifica dell’avviso di accertamento propedeutico all’emissione della cartella di pagamento sia in primo, sia in secondo grado. Il contribuente sostiene, infatti, l’invalidità della notifica, in quanto la stessa non era riconducibile all’avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata. In particolare, il ricorrente aveva rilevato la non coincidenza del numero identificativo dell’avviso di accertamento con quello indicato nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, nonché la mancata produzione, da parte dell’ufficio, di copia conforme dell’avviso insieme con la documentazione attestante la notifica. Dunque, secondo il ricorrente, erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto che la non coincidenza del numero identificativo fosse un mero errore materiale e che dalla documentazione prodotta emergesse la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento in questione. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e finanze. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia (Cass. S.U. n. 3116/2006). 2.2. Ancora preliminarmente, deve darsi atto che l’Agenzia delle entrate ha emesso provvedimento di diniego di condono sull’istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art.6 d.l. n.119/2018, alla quale, secondo quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate, non erano seguiti i versamenti dovuti per il perfezionamento della definizione. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la nota di deposito del diniego di condono, l’ufficio ha precisato che, se nessuna delle parti avesse richiesto la trattazione della causa entro il 31/12/2020, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione del giudizio. Tuttavia, deve rilevarsi che la vicenda condonisticanon ha avuto alcuna emersione dal punto di vista processuale, la partecontribuente non ha mai fatto valere in giudizio alcuna domanda di condono,neppure in termini di sospensione, e in atti non abbiamo altro che il diniego di un condono; dunque nel caso di specie, in cui non vi è stata la sospensione del giudizio ed il condono non si è perfezionato, non può dichiararsi l’estinzione dello stesso per inattività delle parti ed il ricorso va esaminato. 2.3. L’unico motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Invero, la prova del perfezionamento del procedimento d ella notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilitàdi prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)(cfr. Cass.n.16528/2018, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale). Più di recente, questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha affermato che laprova del relativo perfezionamento è r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assolta mediante la produzione dell'avvisodi ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di unaccertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile diprova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avvisodi ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (Cass. n.17841/2023). Dunque, anche in tema di prova del perfezionamento del la notifica a mezzo posta dell’atto impositivo, deve ribadirsi che non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica dell’avviso di accertamento, essendo invece sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento. Nel caso di specie, il giudice di appello, con accertamento di fatto insuscettibile di sindacato in questa sede, ha ritenuto la riconducibilità della notifica all’atto impugnato, sostenendo che l’indicazione di un numero identificativo diverso (per la non corrispondenza di un’unica cifra –TK5054P08085 e non TK5014P08085) fosse attribuibile a mero errore materiale, risultando dalla documentazione in atti l’avvenuta notifica al contribuente dell’atto impositivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed essendo inverosimile che nello stesso giorno al contribuente venissero notificati due avvisi di accertamento il cui numero identificativo era diverso per un sola cifra. Per quanto fini qui detto, pertanto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. r.g. n.24930/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u