CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 38933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bari ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per i reati di diffamazione e minaccia, oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la sopravvenuta remissione di querela e, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione. 3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2. Nel caso in esame, risulta che, con dichiarazione resa ai CC di Modugno il 3 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere la querela; risulta, altresì, rituale e contestuale accettazione da parte dell'imputata. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». Ne consegue l'improcedibilità dei reati ascritti alla ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata. 4. Segue come per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensor