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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23472/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la condanna per reati di furto; Rilevato che è pervenuto atto di rinunzia; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa; Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce.

Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso; Considerato che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle me de.

Così deciso, 23 fee.raio 2022 Il consigli sore [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] DIO ,PaThs [OSCURATO:PERSONA] C 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la condanna per reati di furto; Rilevato che è pervenuto atto di rinunzia; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa; Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso; Considerato che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle me de. Così deciso, 23 fee.raio 2022 Il consigli sore [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] DIO ,PaThs [OSCURATO:PERSONA] C 1
Sentenza Cassazione n. 23472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris