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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 650/2021

ECLI:EU:C:2021:531
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0277

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 1 o luglio 2021 ( 1 ) Causa C‑277/20 UM con l’intervento di HW in qualità di amministratore dell’eredità di ZL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Atti di disposizione a causa di morte – Nozione di “patto successorio” – Donazione tra vivi – Scelta della legge applicabile alla successione – Disposizioni transitorie – Articolo 83, paragrafi da 2 a 4»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( 2 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, della decisione di rigetto da parte delle autorità austriache della sua domanda di trascrizione nel registro fondiario del diritto di proprietà di un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], che egli intende far valere ai fini di un procedimento di successione aperto in Germania, sulla base di un atto di donazione a causa di morte.

3. La Corte è quindi invitata a pronunciarsi, sulla scorta della qualificazione di un siffatto atto tra vivi che può essere accolta, sull’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 nonché sull’interpretazione delle sue disposizioni transitorie.

4. Esporrò le ragioni che m’inducono a considerare che un atto di donazione a causa di morte può essere qualificato come «patto successorio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, e quali conseguenze dovrebbero trarsi in ordine alla validità della scelta della legge applicabile da cui dipende la competenza del giudice adito.

II. Contesto normativo A. Regolamento n. 650/2012

5. I considerando 9, 11, 14, 37 e 49 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue: «(9) L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. (…) (11) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione.

A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. (…) (14) I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione. (…) (37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione.

Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori.

La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti.

Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. (…) (49) Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri.

Al fine di agevolare l’accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l’ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento».

6. L’articolo 1 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera g), così dispone: «1.

Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte (…)

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (…) g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i)».

7. L’articolo 3 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, lettere a), b) e d), prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “successione”, la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima; b) “patto successorio”, l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo; (…) d) “disposizione a causa di morte”, un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio».

8. A termini dell’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Criterio generale», inserito nel capo III, relativo alla «[l]egge applicabile»: «1.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

9. L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», è così formulato: «1.

Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. (…)

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione».

10. L’articolo 23 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile», al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera i), dispone quanto segue: «1.

La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2. Tale legge regola in particolare: (…) i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari».

11. L’articolo 25 del suddetto regolamento, intitolato «Patti successori», ai paragrafi 1 e 3, così recita: «1.

Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. (…)

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate».

12. L’articolo 83 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Disposizioni transitorie», ai paragrafi da 2 a 4, dispone quanto segue: «2.

Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione.

4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

B. Diritto austriaco 13.

L’articolo 956 dell’[OSCURATO:PERSONA] (codice civile), nella versione applicabile nella specie prima dell’entrata in vigore dell’Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (legge recante modifica della normativa in materia di successioni del 2015) ( 3 ), del 30 luglio 2015, era così formulato: «Una donazione, la cui attuazione è prevista solo dopo il decesso del donante, è considerata valida come lascito, nel rispetto delle formalità prescritte.

Essa deve essere considerata come un contratto solo se il donatario l’ha accettata, il donante ha espressamente rinunciato alla facoltà di revoca e il donatario ha ricevuto un atto scritto al riguardo».

14. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della Notariatsaktsgesetz (legge sugli atti notarili) ( 4 ), del 25 luglio 1871, nella versione applicabile al procedimento principale, subordina la validità di un atto di donazione senza trasferimento effettivo alla redazione di un atto notarile.

15. L’articolo 26 dell’[OSCURATO:PERSONA] (legge sul registro fondiario) ( 5 ), del 2 febbraio 1955, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «(1) Trascrizioni e annotazioni possono essere autorizzate solo sulla base di atti redatti nella forma richiesta per la loro validità. (2) Tali atti, se riguardano l’acquisizione o variazione di un diritto reale, devono contenere una base giuridica valida».

16. A termini dell’articolo 2, punto 3, del Rechtspflegergesetz (legge sugli ausiliari di giustizia) ( 6 ), del 12 dicembre 1985, nella versione applicabile al procedimento principale: «Un membro del personale giudiziario può essere designato quale ausiliario di giustizia in uno o più dei seguenti ambiti: (…)

3. cause in materia di registro fondiario e registro navale».

17. L’articolo 16, paragrafo 2, punto 6, di tale legge così dispone: «Sono sempre riservate al giudice: (…)

6. le decisioni in relazione alle quali si applica una legislazione straniera».

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18. ZL, cittadino tedesco residente abitualmente in Germania al momento del suo decesso avvenuto il 13 maggio 2018, aveva stipulato, in data 22 luglio 1975, con suo figlio UM, cittadino tedesco, e con la di lui moglie XU, cittadina austriaca, un contratto che prevedeva il trasferimento alla sua morte a favore di questi ultimi, ciascuno per il cinquanta per cento, di un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA].

All’epoca della conclusione di tale contratto, tutte le parti avevano la loro residenza abituale in Germania.

19. Tale contratto prevedeva l’acquisizione da parte di ZL di un bene immobile alle seguenti condizioni: «(…)

b) ZL si impegna a costruire sul bene immobile in oggetto, che quindi sarà di sua proprietà, una casa bifamiliare entro un termine di dieci anni dalla conclusione del contratto. Tale obbligo è trasferito ai suoi eredi qualora egli non vi adempia in vita. (…)

c) ZL trasferisce il citato bene immobile al momento del decesso a XU e UM, ciascuno per il cinquanta per cento, compreso tutto quanto vi è connesso in tale momento, in particolare la casa ivi situata (…).

Il trasferimento avviene al momento del decesso di ZL, ma non prima dell’ultimazione dei lavori di costruzione della casa.

Il trasferimento è subordinato alla condizione che, al momento del decesso di ZL, [UM e XU] non siano divorziati e che XU sopravviva a ZL.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, il trasferimento in caso di morte si considera effettuato solo a UM, per il quale il diritto derivante dal contratto da stipulare può essere trasmesso per successione già prima del decesso di ZL.

d) Salvo accordi relativi a corrispettivi in relazione al trasferimento, quest’ultimo avviene al momento del decesso a titolo di donazione, come dichiarato espressamente da ZL. Egli rinuncia a revocare il presente contratto.

e) Quale parziale corrispettivo per il trasferimento, [UM e XU] sono tenuti a concedere a (…), madre di XU, un diritto di abitazione nell’immobile da costruire (…).

f) I rapporti giuridici derivanti dai contratti che saranno stipulati sono soggetti al diritto austriaco (…).

g) ZL si impegna a non alienare o a non gravare di oneri il bene immobile di sua proprietà senza il consenso di UM e XU, in modo da garantire i loro diritti derivanti dal contratto di trasferimento al momento del decesso (…).

h) ZL autorizza la trascrizione nel registro fondiario per la partita tavolare ancora da aprirsi per il terreno oggetto del contratto presso il comune catastale (…) aa) (…) bb) sulla base del presente contratto e dell’atto di morte di ZL, del diritto di proprietà per i due cessionari, [UM e XU], al cinquanta per cento ciascuno, dietro domanda congiunta, oppure del diritto di proprietà solo per UM, dietro sua domanda e previa esibizione di prove che si sia verificata la condizione per il trasferimento del bene immobile unicamente alla sua persona. (…)».

20. Alla data del decesso di ZL, XU, divorziata da UM, era già deceduta dal 5 novembre 2005 e non era stata costruita alcuna casa.

21. Il procedimento di successione è pendente dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania).

Ai fini di tale procedimento, UM, facendo valere che al momento del decesso del padre era l’unico beneficiario dell’atto di donazione, ha chiesto la trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà relativo al bene immobile di cui trattasi presso il giudice competente, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] (ausiliario di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) di detto tribunale di primo grado, competente a esaminare la domanda di UM, ha ritenuto che la legge applicabile fosse la legge austriaca e ha respinto la domanda in mancanza di prove documentali che dimostrassero la sussistenza delle condizioni richieste dal contratto fatto valere da UM. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato tale decisione con la motivazione che il regolamento n. 650/2012 non sarebbe applicabile a causa della scelta di applicare il diritto austriaco operata nel contratto e che il trasferimento del bene immobile per donazione a causa di morte non avrebbe potuto verificarsi senza la prova della costruzione della casa, come stabilito nel suddetto contratto.

L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è investito del ricorso per cassazione («Revision») avverso tale decisione.

22. Detto giudice, il quale ha rilevato che i documenti presentati al tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario consentono di concludere che, in base ai criteri del diritto austriaco, è stato stipulato un contratto di donazione a causa di morte a favore di UM, ritiene che il contratto di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 e che possa essere qualificato come «patto successorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o d), di tale regolamento.

23. Per quanto riguarda l’applicazione della legge austriaca scelta dai contraenti, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ritiene applicabili le disposizioni transitorie del suddetto regolamento e nutre dubbi circa l’interpretazione secondo la quale l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento medesimo sarebbe applicabile alla scelta della legge che regola un patto successorio.

24. In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce un patto successorio ai sensi di tale disposizione un atto di donazione a causa di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], in base al quale, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull’eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto atto di donazione e dell’atto di morte del donante, quindi senza l’intervento dell’autorità competente in materia di successioni. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che esso disciplina anche la validità di una scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, in merito a un contratto di donazione a causa di morte, da qualificarsi come patto successorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 650/2012]».

25. UM, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

Le suddette parti nonché il governo tedesco hanno risposto entro il termine impartito ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte.

IV. Analisi

26. In via preliminare, mi sembra opportuno evidenziare, in considerazione della finalità del regolamento n. 650/2012, che la domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale verte sull’applicabilità di tale regolamento, è proposta nel corso di un procedimento nazionale riguardante il riconoscimento dell’attribuzione di diritti relativi a un bene immobile, situato in [OSCURATO:PERSONA], che è stato oggetto di una donazione a causa di morte ( 7 ), ai fini della trascrizione in un registro fondiario.

Il procedimento di successione è avviato in un altro Stato membro.

Di conseguenza, per la prima volta la domanda di pronuncia pregiudiziale si presenta nel contesto dell’accertamento di un diritto di proprietà più generale rispetto a quello della successione, in quanto l’autorità adita da UM non è competente ad adottare una decisione o a rilasciare un atto ad essa direttamente collegato.

Il giudice del rinvio ha inoltre precisato che la sua domanda è intesa ad accertare la competenza dell’autorità che ha respinto la domanda di UM, che dipende dall’applicazione del diritto austriaco ( 8 ).

A. Sulla prima questione pregiudiziale

27. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un atto di donazione tra vivi, in forza del quale il trasferimento della proprietà di un bene appartenente al donante avviene soltanto alla morte dello stesso, rientra nella nozione di «patto successorio».

28. In primo luogo, occorre precisare che la questione vertente sull’applicabilità di detto regolamento è giustificata: – ratione temporis, in conformità con il suo articolo 83, paragrafo 1, dato che il procedimento principale ha per oggetto la successione di ZL, deceduto dopo il 17 agosto 2015; – dalle implicazioni transnazionali della successione, in quanto il defunto risiedeva abitualmente in Germania e il procedimento principale riguarda un bene immobile di proprietà situato in [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), e – perché la controversia ha per oggetto le condizioni di acquisizione di un diritto nell’ambito di una successione, ai fini della sua trascrizione in un registro fondiario, e non le modalità di quest’ultima che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 ( 10 ).

29. In secondo luogo, va rilevato che, in mancanza di disposizioni relative alle donazioni a causa di morte nel regolamento n. 650/2012 ( 11 ), occorre trarne diversi elementi al fine di stabilire se atti del genere possano essere qualificati come «patti successori», ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), come sostengono il giudice del rinvio, UM, il governo tedesco e la Commissione o se, al contrario, tali atti debbano considerarsi donazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di detto regolamento, come afferma il governo spagnolo.

30. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 12 ).

31. Ai fini dell’interpretazione letterale delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 applicabili nella specie, osservo, da una parte, che, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, di tale regolamento, esso si applica alle «successioni a causa di morte».

All’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, si precisa che si intende per «successione» la successione a causa di morte e che tale termine comprende « qualsiasi modalità di trasferimento di beni (…) a causa di morte» ( 13 ).

Tale definizione riprende il contenuto del considerando 9 del regolamento medesimo, secondo il quale esso dovrebbe applicarsi « a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte» ( 14 ).

32. Sono due le modalità di trasferimento di beni a causa di morte ivi contemplate, ossia l’atto volontario per disposizione a causa di morte e il trasferimento per effetto di una successione legittima.

33. All’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, si precisa che l’espressione «disposizione a causa di morte» comprende «un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio».

Tale patto è definito alla lettera b) del medesimo articolo, come, essenzialmente, un accordo che conferisce diritti nella successione futura di una o più persone parti di detto accordo.

34. Dall’altra parte, le suddette definizioni, che costituiscono nozioni autonome ( 15 ), in quanto intese a garantire l’applicazione uniforme del regolamento n. 650/2012 indipendentemente dal diritto degli Stati membri, vanno accostate all’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento dei «diritti e i beni (…) trasferiti con strumenti diversi dalla successione , quali le donazioni » ( 16 ), enunciata al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera g) ( 17 ).

35. Alla luce della nozione di «successione» ( 18 ) e in mancanza di definizione sia delle donazioni sia del testamento, si pone la questione di quale criterio consenta di distinguere le donazioni ( 19 ) dalle disposizioni a causa di morte, ai fini di un’interpretazione uniforme di tali nozioni.

36. Rilevo, in primo luogo, che al considerando 14 del regolamento n. 650/2012, alla luce del quale dev’essere letto l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, è utilizzata l’espressione « donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale » ( 20 ).

37. Mi sembra si debba dedurne, anche rifacendosi alle altre modalità di trasferimento di diritti e beni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012, vale a dire la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento gli atti tra vivi costitutivi di diritti precedentemente alla morte del loro titolare o che, in linea di principio, pianificano il trasferimento al fuori della successione.

38. In secondo luogo, preciso che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012 trova la sua fonte nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, firmata all’Aia il 1 o agosto 1989 ( 21 ), mai entrata in vigore.

Nella relazione esplicativa relativa a tale convenzione ( 22 ), si precisa che detto articolo 1, paragrafo 2, lettera d), ha un ambito molto ampio che comprende tutte le disposizioni diverse dalle disposizioni a causa di morte e che esclude gli accordi inter vivos, quando il diritto di proprietà si acquisisce con la morte.

39. In terzo luogo, sottolineo che, trattandosi di un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 volto ad assoggettare l’intera successione a un’unica legge, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento dev’essere interpretato in modo restrittivo, anche se le liberalità non sfuggono completamente all’applicazione della legge che regola la successione ( 23 ).

40. Di conseguenza, non possono qualificarsi come «donazioni», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), le donazioni a causa di morte che prevedono il conferimento di un diritto su beni che fanno parte del patrimonio del de cuius, soltanto alla sua morte, a favore del donatario, qualora gli sopravviva, e che in tal modo organizzano alcune modalità di trasmissione dell’eredità.

In altre parole, il criterio essenziale consiste nella determinazione dei diritti del donatario riguardo ai beni che formano l’asse ereditario in relazione agli altri eredi ( 24 ) in una successione non aperta.

41. Dal momento che il decesso del donante deve costituire una condizione di tale trasferimento del diritto e non della sua concreta esecuzione ( 25 ) e che la donazione risulta da un accordo irrevocabile ( 26 ) tra le parti sui diritti di proprietà che sorgeranno al momento del decesso sui beni che costituiranno il patrimonio del de cuius ( 27 ), la donazione a causa di morte (o, in altri termini, ogni accordo relativo al trasferimento di diritti di proprietà mortis causa) può essere qualificata, a mio avviso, come «patto successorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, in quanto nozione autonoma ( 28 ), quand’anche tale atto non riguardi l’intera successione ( 29 ) o beni che il donante non possedeva già al momento dell’accordo.

42. Occorre pertanto affrontare la questione della diversità dei regimi giuridici delle donazioni a causa di morte nonché dei patti successori, rilevata, per quanto riguarda questi ultimi, al considerando 49 del regolamento n. 650/2012 ed evidenziata dalle parti nelle loro osservazioni scritte e in dottrina ( 30 ), al fine di garantire un’applicazione uniforme di tale regolamento.

43. Condivido, al riguardo, i pareri espressi da numerosi autori nel senso che la qualificazione dell’atto dovrebbe risultare dall’applicazione della legge che disciplina i patti successori, quale prevista all’articolo 25 del regolamento n. 650/2012 ( 31 ).

44. Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito da tale regolamento che consiste, da una parte, nell’aiutare gli eredi e i legatari, le altre persone vicine al defunto, nonché i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione ( 32 ).

45. Dall’altra parte, ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione ( 33 ), il regolamento n. 650/2012 prevede, per tutti i beni oggetto dell’eredità, l’applicazione di un’unica legge successoria, che incide sulla competenza dei giudici a pronunciarsi sull’intera successione ( 34 ), collegata allo Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento, o alla legge dello Stato di cui il defunto ha la cittadinanza, scelta dallo stesso in forza dell’articolo 22 di detto regolamento.

46. Inoltre, al fine di garantire il più ampio adeguamento delle suddette disposizioni alle finalità del regolamento n. 650/2012, il legislatore dell’Unione ha previsto taluni adattamenti, in particolare rispetto al principio dell’unità della legge applicabile alla successione ( 35 ).

Tale circostanza si verifica, come sottolinea il governo tedesco nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, nel caso dell’articolo 25 di detto regolamento, che dev’essere letto alla luce del suo considerando 49, il quale stabilisce, in termini analoghi a quelli dell’articolo 24 del medesimo regolamento, relativi alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, che i patti successori sono disciplinati dalla legge applicabile alla successione il giorno della loro conclusione al fine di preservare l’organizzazione della successione stabilita in tali atti.

47. In tali circostanze, a differenza del governo spagnolo, ritengo che la qualificazione di una donazione a causa di morte come «patto successorio» non sia atta a comportare la frammentazione della successione, bensì garantisca alle parti interessate dal trasferimento di un bene o dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto la certezza del diritto perseguita in caso di successione con implicazioni transfrontaliere.

48. Un’interpretazione contraria avrebbe l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione altri atti comunemente redatti al fine di pianificare la trasmissione successoria rispetto ai quali si pongono le medesime questioni, come le donazioni al coniuge superstite o le donazioni inter vivos ( 36 ).

49. Un numero significativo di atti importanti per l’organizzazione della successione dovrebbero quindi essere soggetti, a seconda del caso, o al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 37 ), o alle norme nazionali o contrattuali dello Stato interessato ( 38 ), il che rischierebbe di indebolire seriamente il principio dell’unità della legge applicabile alla successione.

50. Nella fattispecie, il procedimento principale ha per oggetto un accordo che organizza il trasferimento della proprietà di un bene immobile che dovrebbe avvenire al momento del decesso del padre del ricorrente, a determinate condizioni ( 39 ).

Se è vero che, a mio avviso, tale accordo presenta le caratteristiche di un patto successorio, ai sensi del regolamento n. 650/2012, tale qualificazione dovrebbe dipendere dalla legge applicabile alla successione, come ho proposto ( 40 ).

51. Per tutte le ragioni suesposte, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «patto successorio» un atto di donazione tra vivi in forza del quale il trasferimento, a favore del donatario, della proprietà di un bene o dei beni che costituiscono anche parzialmente il patrimonio successorio del donante avviene soltanto al suo decesso.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

52. Il giudice del rinvio si chiede se la scelta della legge austriaca nell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale ( 41 ) sia valida alla luce delle disposizioni transitorie del regolamento n. 650/2012 e ha ad oggetto l’articolo 83, paragrafo 2, di quest’ultimo, il quale dispone un rinvio alle condizioni stabilite all’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge».

53. Come rilevato dalla Commissione, la versione in lingua tedesca dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, a differenza di altre versioni linguistiche ( 42 ), non precisa che la scelta della legge debba riguardare l’intera successione.

54. A tale proposito, va precisato che, in una sentenza pronunciata poco tempo dopo il deposito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che una persona può scegliere una legge «che regola la sua intera successione» in forza di tale articolo 22 e che l’articolo 83, paragrafo 2, di detto regolamento riguarda i casi in cui il de cuius aveva scelto, anteriormente al 17 agosto 2015, la legge «applicabile alla sua successione» ( 43 ).

55. Di conseguenza, al pari della Commissione, ritengo che la risposta della Corte non possa vertere sull’interpretazione di tale disposizione, dal momento che, dalle constatazioni del giudice del rinvio, risulta che il diritto austriaco è stato scelto dalle parti per essere applicato ai rapporti giuridici tra di loro e non al fine di regolare l’intera successione.

56. Tuttavia, alla luce delle circostanze in cui è stata sollevata la seconda questione, mi sembra opportuno completare la mia analisi sulle disposizioni transitorie precisando, da una parte, che, per quanto riguarda una disposizione a causa di morte fatta anteriormente al 17 agosto 2015 da un donante deceduto successivamente a tale data, essa sarà valida conformemente all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, se sussistono le condizioni stabilite dalla legge designata sulla base delle disposizioni del capo III, precisamente all’articolo 25, applicabile ai patti successori, o, in mancanza, sulla base delle norme sul conflitto precedenti all’entrata in vigore di detto regolamento.

57. Dall’altra parte, come è stato rilevato dalla Commissione, nella specie, dalla constatazione dell’inapplicabilità dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, in mancanza di una scelta della legge applicabile all’intera successione ( 44 ), e, pertanto, a mio avviso, dall’inapplicabilità del paragrafo 4 di tale articolo ( 45 ), si dovrebbero trarre conseguenze sulla competenza del giudice adito in merito alla qualificazione dell’atto di cui trattasi.

Infatti, poiché in forza di detto regolamento il de cuius non poteva scegliere la legge austriaca, non si può ritenere che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione ( 46 ).

58. Date le circostanze, ritengo che non occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

V. Conclusione

59. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «patto successorio» gli atti di donazione tra vivi in forza dei quali il trasferimento a favore del donatario della proprietà di un bene o dei beni che costituiscono anche parzialmente il patrimonio successorio del donante avviene soltanto al suo decesso. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 201, pag. 107 . ( 3 ) BGBl.

I, 87/2015. ( 4 ) BGBl, 76/1871. ( 5 ) BGBl, 39/1955. ( 6 ) BGBl, 560/1985. ( 7 ) La stessa questione avrebbe potuto essere sollevata qualora fosse stata presentata una domanda di rilascio di un certificato successorio europeo, che consente a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la propria qualità e i propri diritti successori nell’asse ereditario.

V., a tal riguardo, sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punti 36 e 42 , e giurisprudenza ivi citata), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 45 ). ( 8 ) V., per quanto riguarda le condizioni di attuazione del procedimento nazionale, paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni. ( 9 )

V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti da 34 a 36 , nonché 42 e 43). ( 10 )

V. considerando 18 e articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012, nonché sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 54 ). ( 11 ) Così accade nella versione in lingua francese.

Il termine «donaciones» figura tuttavia nella versione in lingua spagnola dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento, diversamente da altre versioni linguistiche, in particolare nelle lingue tedesca, inglese, italiana o rumena.

Preciso che tali divergenze non incidono sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento di cui trattasi nel caso di specie. ( 12 )

V. sentenza del 23 maggio 2019, WB ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) Il corsivo è mio.

Tale espressione è evidenziata dalla Corte nelle sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 34 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 30 ). ( 15 ) V., a tal riguardo, Bonomi, A., «Article

1. Champ d’application», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. da 73 a 139, in particolare punto 2, pag. 75, nonché Looschelders, D., «Artikel 3 EuErbVO», in Hüßtege, R., e Mansel, H.-P., Rom-Verordnungen , 2 a ed., Nomos, Baden-Baden, 2015, pagg. da 839 a 847, in particolare punto 8, pagg. 841 e

842. ( 16 ) Il corsivo è mio. ( 17 ) Sul richiamo al carattere tassativo delle esclusioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, per quanto concerne in particolare le questioni connesse ai regimi matrimoniali, v. sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 33 ). ( 18 )

V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 19 ) A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] rileva che «[l]’anticipazione successoria non è stata pensata in tutta la sua ampiezza» ([OSCURATO:PERSONA], M., «Les silences du règlement européen sur les successions internationales», Droit et Patrimoine , Lamy, Parigi, 2013, n. 224, pagg. da 34 a 37, in particolare pag. 6). ( 20 ) Il corsivo è mio. ( 21 ) Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=

62. L’espressione «quali le donazioni» è stata aggiunta nel regolamento n. 650/2012.

V. considerando 9 e articolo 1, paragrafo 3, lettera f), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo], riformulati dal Parlamento nella sua relazione del 6 marzo 2012 su tale proposta (A7-0045/2012), per quanto riguarda il testo dell’esclusione. ( 22 )

V. relazione esplicativa di Donovan W.M.

Waters disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://assets.hcch.net/docs/ed641835-352a-4fe0-a378-5bf4222086c8.pdf [punti 41 (pag. 542) e 92 (pag. 574)]. ( 23 )

V. articolo 23, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 650/2012. ( 24 ) V., per analogia, sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 40 ). ( 25 ) Si deve fare una distinzione tra le donazioni a causa di morte e le donazioni che predispongono un trasferimento di diritti immediato prevedendo al contempo il possesso del bene differito a una data che potrebbe essere quella del decesso del donante.

V., in tal senso, Boulanger, D., «Le renouvellement du traitement de l’anticipation successorale au travers du règlement (UE) du 4 juillet 2012»,

[OSCURATO:PERSONA]

– Notariale et Immobilière , LexisNexis, Parigi, n. 27, pagg. da 39 a 44, in particolare punto 15, pag.

41. Osservo al riguardo che, nella versione in lingua francese degli atti del procedimento, l’espressione «remise du bien» [consegna del bene] non dovrebbe essere fonte di confusione.

Infatti, a quanto mi risulta, occorre fare riferimento all’«Abstraktionsprinzip», in forza del quale il trasferimento di un bene immobile comprende quello del diritto di proprietà (atto di vendita, ad esempio) e la consegna fisica del bene (con la trascrizione nel registro fondiario).

Sulla distinzione tra l’esecuzione mentre il donatore è in vita e quella che avviene alla sua morte, v.

Looschelders, D., «Artikel 1 EuErbVO», in Hüßtege, R., e Mansel, H.-P., Rom-Verordnungen , op. cit., pagg. da 817 a 835, in particolare punti 45 e 46, pagg. 829 e

830. ( 26 )

V. Bonomi, A., «Article

25. Pacte successoral», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , op. cit., pagg. da 429 a 449, in particolare punto 13, pag. 436; Pesendorfer, U., «Art. 3 EuErbVO», in Burgstaller, A., Neumayr, M., Geroldinger, A., e Schmaranzer, G., Die EU-Erbrechtsverordnung , LexisNexis, Vienna, 2016, pagg. da 68 a 81, in particolare punti 12 e 17, pagg. da 74 a 76, nonché Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , C.H.

Beck, Monaco di Baviera, 2020, punto

8. ( 27 )

V. Boulanger, D., op. cit., punto 14, pag.

41. ( 28 ) V., nello stesso senso, Bonomi, A., «Article

3. Définitions», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , op. cit., pagg. da 143 a 179, in particolare punto 21, pag. 155; Dutta, A., «Art. 1 EuErbVO Anwendungsbereich», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., punto 37 e «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto 10; Mankowski, P., «Art. 1 EuErbVO», in Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., [OSCURATO:PERSONA] zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO) , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA]- und Universitätsbuchhandlung, Vienna, 2020, pagg. da 16 a 66, in particolare punto 79, pagg. 42 e 43; Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., «Art. 3 EuErbVO», in Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., [OSCURATO:PERSONA] zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO) , op. cit., pagg. da 70 a 94, in particolare, punto 14, pagg. 77 e 78, nonché [OSCURATO:PERSONA], J.M., «Las donaciones mortis causa ante la reglementación comunitaria de la sucesiones», [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Madrid, Spagna, 2011, pagg. da 465 a 484, in particolare pagg. da 481 a

483. ( 29 ) A tale riguardo, ho un’opinione contraria rispetto a quella del governo spagnolo ma concorde con le analisi delle altre parti, nel senso che la nozione di «patto successorio» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 è definita in termini sufficientemente generali per comprendere un accordo su un unico bene o su una parte dell’eredità.

È sufficiente che sia rispettato il criterio comune, risultante dal combinato disposto del medesimo articolo, lettera d), con la definizione contenuta alla lettera a), relativo alle disposizioni a causa di morte, vale a dire un trasferimento della proprietà di un bene o di beni che prende effetto alla morte del proprietario, parte del patto. ( 30 )

V. Bonomi, A., «Article

1. Champ d’application», op. cit., punti 51 e 52, nonché gli autori citati alle note a piè di pagina, pagg. da 102 a

104. ( 31 )

V. Bonomi, A., «Article

1. Champ d’application», op. cit., punto 53 e autori citati alla nota a piè di pagina 76, pag. 104. V., altresì, Dutta, A., «Art. 25 EuErbVO Erbverträge», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., punto

9. Sulla considerazione più generale secondo la quale si dovrebbe fare riferimento alla legge applicabile alle disposizioni a causa di morte, v.

Bonomi, A., «Article

1. Champ d’application», op. cit., punto 53 e autori citati alla nota a piè di pagina 75, pag.

104. Nello stesso senso, v.

Köhler, A., «Teil 1 EuErbVO, § 4 [OSCURATO:PERSONA]», in Grierl, W., Köhler, A., Kroiß, L., e Wilsch, H., [OSCURATO:PERSONA]: EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte , 3 a ed., Nomos, Vienna, 2020, pagg. da 57 a 127, in particolare punto 52, pag. 70, e punto 74, pag.

78. ( 32 )

V. sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 56 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 49 ). ( 33 )

V. considerando 37 del regolamento n. 650/2012, nonché sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punti 44 e 57 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 56 ). ( 34 )

V. sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 55 ), e del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 41 ). ( 35 ) V., per quanto concerne le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale in materia di successione, sentenza del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 69 ).

La Corte ha dichiarato che «il principio dell’unità della successione non è assoluto». ( 36 ) V., a tal riguardo, Boulanger, D., op. cit., punti 16 e 17, pag. 41. V., parimenti, nel diritto tedesco, Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto

11. ( 37 ) GU 2008, L 177, pag. 6 .

Tra il regolamento n. 593/2008 e il regolamento n. 650/2012 si possono rilevare due principali differenze riguardo alle norme di collegamento da cui quest’ultimo atto mira in particolare a discostarsi.

Da una parte, sulla base dell’articolo 3 del regolamento n. 593/2008, le parti della donazione sono libere di scegliere il diritto applicabile al contratto.

Dall’altra parte, in mancanza di scelta, le donazioni aventi a oggetto beni immobili sono soggette alla legge del paese in cui l’immobile è situato, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento si può desumere che, in mancanza di scelta, le donazioni aventi a oggetto beni mobili sono disciplinate dalla legge della residenza abituale del donante, in quanto soggetto obbligato alla prestazione caratteristica del contratto. ( 38 ) In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 593/2008, il diritto patrimoniale di famiglia è escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

V., a tal riguardo, sintesi di Gaudemet-Tallon, H., «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement “Rome I” du 17 juin 2008. – Champ d’application. – Clauses générales», JurisClasseur Droit international , LexisNexis, Parigi, 2020, fascicolo 552-11, punto

52. ( 39 )

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 40 )

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 41 )

V. paragrafo f) del contratto citato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 42 ) Infatti, come è stato evidenziato dalla Commissione, osservo che l’ambito di applicazione della legge scelta è precisato nelle versioni nelle lingue inglese, francese, italiana, neerlandese e polacca e che nella versione in lingua spagnola, ambigua tanto quanto quella in lingua tedesca, in occasione della pubblicazione è stato così rettificato: «Ogni persona può designare come legge che disciplina la sua intera successione la legge dello Stato» (rettifica GU 2019, L 243, pag. 9 ). ( 43 )

V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 88 e 92 ). ( 44 )

V. articolo 15 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Verifica della competenza».

V., per quanto riguarda le norme sulla competenza e il loro impatto sulla circolazione delle decisioni, sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punti 37 e da 53 a 55), nonché del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 61 e 62 ). ( 45 ) V., per quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni transitorie nonché il collegamento tra le stesse e la competenza giurisdizionale internazionale, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:230 , paragrafi da 101 a 104 , nonché da 108 a 112). ( 46 )

V. sentenza del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 92 e 93 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0277 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 1 o luglio 2021 ( 1 ) Causa C‑277/20 UM con l’intervento di HW in qualità di amministratore dell’eredità di ZL [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Atti di disposizione a causa di morte – Nozione di “patto successorio” – Donazione tra vivi – Scelta della legge applicabile alla successione – Disposizioni transitorie – Articolo 83, paragrafi da 2 a 4» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( 2 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, della decisione di rigetto da parte delle autorità austriache della sua domanda di trascrizione nel registro fondiario del diritto di proprietà di un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], che egli intende far valere ai fini di un procedimento di successione aperto in Germania, sulla base di un atto di donazione a causa di morte. 3. La Corte è quindi invitata a pronunciarsi, sulla scorta della qualificazione di un siffatto atto tra vivi che può essere accolta, sull’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 nonché sull’interpretazione delle sue disposizioni transitorie. 4. Esporrò le ragioni che m’inducono a considerare che un atto di donazione a causa di morte può essere qualificato come «patto successorio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, e quali conseguenze dovrebbero trarsi in ordine alla validità della scelta della legge applicabile da cui dipende la competenza del giudice adito. II. Contesto normativo A. Regolamento n. 650/2012 5. I considerando 9, 11, 14, 37 e 49 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue: «(9) L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. (…) (11) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. (…) (14) I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione. (…) (37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. (…) (49) Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l’accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l’ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento». 6. L’articolo 1 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera g), così dispone: «1.   Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte (…) 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (…) g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i)». 7. L’articolo 3 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, lettere a), b) e d), prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “successione”, la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima; b) “patto successorio”, l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo; (…) d) “disposizione a causa di morte”, un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio». 8. A termini dell’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Criterio generale», inserito nel capo III, relativo alla «[l]egge applicabile»: «1.   Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. 2.   Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato». 9. L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», è così formulato: «1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. (…) 2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione». 10. L’articolo 23 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile», al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera i), dispone quanto segue: «1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione. 2.   Tale legge regola in particolare: (…) i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari». 11. L’articolo 25 del suddetto regolamento, intitolato «Patti successori», ai paragrafi 1 e 3, così recita: «1.   Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. (…) 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate». 12. L’articolo 83 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Disposizioni transitorie», ai paragrafi da 2 a 4, dispone quanto segue: «2.   Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza. 3.   Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione. 4.   Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione». B. Diritto austriaco 13. L’articolo 956 dell’[OSCURATO:PERSONA] (codice civile), nella versione applicabile nella specie prima dell’entrata in vigore dell’Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (legge recante modifica della normativa in materia di successioni del 2015) ( 3 ), del 30 luglio 2015, era così formulato: «Una donazione, la cui attuazione è prevista solo dopo il decesso del donante, è considerata valida come lascito, nel rispetto delle formalità prescritte. Essa deve essere considerata come un contratto solo se il donatario l’ha accettata, il donante ha espressamente rinunciato alla facoltà di revoca e il donatario ha ricevuto un atto scritto al riguardo». 14. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della Notariatsaktsgesetz (legge sugli atti notarili) ( 4 ), del 25 luglio 1871, nella versione applicabile al procedimento principale, subordina la validità di un atto di donazione senza trasferimento effettivo alla redazione di un atto notarile. 15. L’articolo 26 dell’[OSCURATO:PERSONA] (legge sul registro fondiario) ( 5 ), del 2 febbraio 1955, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «(1)   Trascrizioni e annotazioni possono essere autorizzate solo sulla base di atti redatti nella forma richiesta per la loro validità. (2)   Tali atti, se riguardano l’acquisizione o variazione di un diritto reale, devono contenere una base giuridica valida». 16. A termini dell’articolo 2, punto 3, del Rechtspflegergesetz (legge sugli ausiliari di giustizia) ( 6 ), del 12 dicembre 1985, nella versione applicabile al procedimento principale: «Un membro del personale giudiziario può essere designato quale ausiliario di giustizia in uno o più dei seguenti ambiti: (…) 3. cause in materia di registro fondiario e registro navale». 17. L’articolo 16, paragrafo 2, punto 6, di tale legge così dispone: «Sono sempre riservate al giudice: (…) 6.   le decisioni in relazione alle quali si applica una legislazione straniera». III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18. ZL, cittadino tedesco residente abitualmente in Germania al momento del suo decesso avvenuto il 13 maggio 2018, aveva stipulato, in data 22 luglio 1975, con suo figlio UM, cittadino tedesco, e con la di lui moglie XU, cittadina austriaca, un contratto che prevedeva il trasferimento alla sua morte a favore di questi ultimi, ciascuno per il cinquanta per cento, di un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA]. All’epoca della conclusione di tale contratto, tutte le parti avevano la loro residenza abituale in Germania. 19. Tale contratto prevedeva l’acquisizione da parte di ZL di un bene immobile alle seguenti condizioni: «(…) b) ZL si impegna a costruire sul bene immobile in oggetto, che quindi sarà di sua proprietà, una casa bifamiliare entro un termine di dieci anni dalla conclusione del contratto. Tale obbligo è trasferito ai suoi eredi qualora egli non vi adempia in vita. (…) c) ZL trasferisce il citato bene immobile al momento del decesso a XU e UM, ciascuno per il cinquanta per cento, compreso tutto quanto vi è connesso in tale momento, in particolare la casa ivi situata (…). Il trasferimento avviene al momento del decesso di ZL, ma non prima dell’ultimazione dei lavori di costruzione della casa. Il trasferimento è subordinato alla condizione che, al momento del decesso di ZL, [UM e XU] non siano divorziati e che XU sopravviva a ZL. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, il trasferimento in caso di morte si considera effettuato solo a UM, per il quale il diritto derivante dal contratto da stipulare può essere trasmesso per successione già prima del decesso di ZL. d) Salvo accordi relativi a corrispettivi in relazione al trasferimento, quest’ultimo avviene al momento del decesso a titolo di donazione, come dichiarato espressamente da ZL. Egli rinuncia a revocare il presente contratto. e) Quale parziale corrispettivo per il trasferimento, [UM e XU] sono tenuti a concedere a (…), madre di XU, un diritto di abitazione nell’immobile da costruire (…). f) I rapporti giuridici derivanti dai contratti che saranno stipulati sono soggetti al diritto austriaco (…). g) ZL si impegna a non alienare o a non gravare di oneri il bene immobile di sua proprietà senza il consenso di UM e XU, in modo da garantire i loro diritti derivanti dal contratto di trasferimento al momento del decesso (…). h) ZL autorizza la trascrizione nel registro fondiario per la partita tavolare ancora da aprirsi per il terreno oggetto del contratto presso il comune catastale (…) aa) (…) bb) sulla base del presente contratto e dell’atto di morte di ZL, del diritto di proprietà per i due cessionari, [UM e XU], al cinquanta per cento ciascuno, dietro domanda congiunta, oppure del diritto di proprietà solo per UM, dietro sua domanda e previa esibizione di prove che si sia verificata la condizione per il trasferimento del bene immobile unicamente alla sua persona. (…)». 20. Alla data del decesso di ZL, XU, divorziata da UM, era già deceduta dal 5 novembre 2005 e non era stata costruita alcuna casa. 21. Il procedimento di successione è pendente dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania). Ai fini di tale procedimento, UM, facendo valere che al momento del decesso del padre era l’unico beneficiario dell’atto di donazione, ha chiesto la trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà relativo al bene immobile di cui trattasi presso il giudice competente, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] (ausiliario di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) di detto tribunale di primo grado, competente a esaminare la domanda di UM, ha ritenuto che la legge applicabile fosse la legge austriaca e ha respinto la domanda in mancanza di prove documentali che dimostrassero la sussistenza delle condizioni richieste dal contratto fatto valere da UM. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha confermato tale decisione con la motivazione che il regolamento n. 650/2012 non sarebbe applicabile a causa della scelta di applicare il diritto austriaco operata nel contratto e che il trasferimento del bene immobile per donazione a causa di morte non avrebbe potuto verificarsi senza la prova della costruzione della casa, come stabilito nel suddetto contratto. L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è investito del ricorso per cassazione («Revision») avverso tale decisione. 22. Detto giudice, il quale ha rilevato che i documenti presentati al tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario consentono di concludere che, in base ai criteri del diritto austriaco, è stato stipulato un contratto di donazione a causa di morte a favore di UM, ritiene che il contratto di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 e che possa essere qualificato come «patto successorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o d), di tale regolamento. 23. Per quanto riguarda l’applicazione della legge austriaca scelta dai contraenti, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ritiene applicabili le disposizioni transitorie del suddetto regolamento e nutre dubbi circa l’interpretazione secondo la quale l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento medesimo sarebbe applicabile alla scelta della legge che regola un patto successorio. 24. In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce un patto successorio ai sensi di tale disposizione un atto di donazione a causa di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], in base al quale, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull’eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto atto di donazione e dell’atto di morte del donante, quindi senza l’intervento dell’autorità competente in materia di successioni. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che esso disciplina anche la validità di una scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, in merito a un contratto di donazione a causa di morte, da qualificarsi come patto successorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 650/2012]». 25. UM, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Le suddette parti nonché il governo tedesco hanno risposto entro il termine impartito ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte. IV. Analisi 26. In via preliminare, mi sembra opportuno evidenziare, in considerazione della finalità del regolamento n. 650/2012, che la domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale verte sull’applicabilità di tale regolamento, è proposta nel corso di un procedimento nazionale riguardante il riconoscimento dell’attribuzione di diritti relativi a un bene immobile, situato in [OSCURATO:PERSONA], che è stato oggetto di una donazione a causa di morte ( 7 ), ai fini della trascrizione in un registro fondiario. Il procedimento di successione è avviato in un altro Stato membro. Di conseguenza, per la prima volta la domanda di pronuncia pregiudiziale si presenta nel contesto dell’accertamento di un diritto di proprietà più generale rispetto a quello della successione, in quanto l’autorità adita da UM non è competente ad adottare una decisione o a rilasciare un atto ad essa direttamente collegato. Il giudice del rinvio ha inoltre precisato che la sua domanda è intesa ad accertare la competenza dell’autorità che ha respinto la domanda di UM, che dipende dall’applicazione del diritto austriaco ( 8 ). A. Sulla prima questione pregiudiziale 27. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un atto di donazione tra vivi, in forza del quale il trasferimento della proprietà di un bene appartenente al donante avviene soltanto alla morte dello stesso, rientra nella nozione di «patto successorio». 28. In primo luogo, occorre precisare che la questione vertente sull’applicabilità di detto regolamento è giustificata: – ratione temporis, in conformità con il suo articolo 83, paragrafo 1, dato che il procedimento principale ha per oggetto la successione di ZL, deceduto dopo il 17 agosto 2015; – dalle implicazioni transnazionali della successione, in quanto il defunto risiedeva abitualmente in Germania e il procedimento principale riguarda un bene immobile di proprietà situato in [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), e – perché la controversia ha per oggetto le condizioni di acquisizione di un diritto nell’ambito di una successione, ai fini della sua trascrizione in un registro fondiario, e non le modalità di quest’ultima che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 ( 10 ). 29. In secondo luogo, va rilevato che, in mancanza di disposizioni relative alle donazioni a causa di morte nel regolamento n. 650/2012 ( 11 ), occorre trarne diversi elementi al fine di stabilire se atti del genere possano essere qualificati come «patti successori», ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), come sostengono il giudice del rinvio, UM, il governo tedesco e la Commissione o se, al contrario, tali atti debbano considerarsi donazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di detto regolamento, come afferma il governo spagnolo. 30. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 12 ). 31. Ai fini dell’interpretazione letterale delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 applicabili nella specie, osservo, da una parte, che, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, di tale regolamento, esso si applica alle «successioni a causa di morte». All’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, si precisa che si intende per «successione» la successione a causa di morte e che tale termine comprende « qualsiasi modalità di trasferimento di beni (…) a causa di morte» ( 13 ). Tale definizione riprende il contenuto del considerando 9 del regolamento medesimo, secondo il quale esso dovrebbe applicarsi « a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte» ( 14 ). 32. Sono due le modalità di trasferimento di beni a causa di morte ivi contemplate, ossia l’atto volontario per disposizione a causa di morte e il trasferimento per effetto di una successione legittima. 33. All’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 650/2012, si precisa che l’espressione «disposizione a causa di morte» comprende «un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio». Tale patto è definito alla lettera b) del medesimo articolo, come, essenzialmente, un accordo che conferisce diritti nella successione futura di una o più persone parti di detto accordo. 34. Dall’altra parte, le suddette definizioni, che costituiscono nozioni autonome ( 15 ), in quanto intese a garantire l’applicazione uniforme del regolamento n. 650/2012 indipendentemente dal diritto degli Stati membri, vanno accostate all’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento dei «diritti e i beni (…) trasferiti con strumenti diversi dalla successione , quali le donazioni » ( 16 ), enunciata al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera g) ( 17 ). 35. Alla luce della nozione di «successione» ( 18 ) e in mancanza di definizione sia delle donazioni sia del testamento, si pone la questione di quale criterio consenta di distinguere le donazioni ( 19 ) dalle disposizioni a causa di morte, ai fini di un’interpretazione uniforme di tali nozioni. 36. Rilevo, in primo luogo, che al considerando 14 del regolamento n. 650/2012, alla luce del quale dev’essere letto l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, è utilizzata l’espressione « donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale » ( 20 ). 37. Mi sembra si debba dedurne, anche rifacendosi alle altre modalità di trasferimento di diritti e beni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012, vale a dire la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento gli atti tra vivi costitutivi di diritti precedentemente alla morte del loro titolare o che, in linea di principio, pianificano il trasferimento al fuori della successione. 38. In secondo luogo, preciso che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012 trova la sua fonte nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, firmata all’Aia il 1 o agosto 1989 ( 21 ), mai entrata in vigore. Nella relazione esplicativa relativa a tale convenzione ( 22 ), si precisa che detto articolo 1, paragrafo 2, lettera d), ha un ambito molto ampio che comprende tutte le disposizioni diverse dalle disposizioni a causa di morte e che esclude gli accordi inter vivos, quando il diritto di proprietà si acquisisce con la morte. 39. In terzo luogo, sottolineo che, trattandosi di un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 volto ad assoggettare l’intera successione a un’unica legge, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento dev’essere interpretato in modo restrittivo, anche se le liberalità non sfuggono completamente all’applicazione della legge che regola la successione ( 23 ). 40. Di conseguenza, non possono qualificarsi come «donazioni», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), le donazioni a causa di morte che prevedono il conferimento di un diritto su beni che fanno parte del patrimonio del de cuius, soltanto alla sua morte, a favore del donatario, qualora gli sopravviva, e che in tal modo organizzano alcune modalità di trasmissione dell’eredità. In altre parole, il criterio essenziale consiste nella determinazione dei diritti del donatario riguardo ai beni che formano l’asse ereditario in relazione agli altri eredi ( 24 ) in una successione non aperta. 41. Dal momento che il decesso del donante deve costituire una condizione di tale trasferimento del diritto e non della sua concreta esecuzione ( 25 ) e che la donazione risulta da un accordo irrevocabile ( 26 ) tra le parti sui diritti di proprietà che sorgeranno al momento del decesso sui beni che costituiranno il patrimonio del de cuius ( 27 ), la donazione a causa di morte (o, in altri termini, ogni accordo relativo al trasferimento di diritti di proprietà mortis causa) può essere qualificata, a mio avviso, come «patto successorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, in quanto nozione autonoma ( 28 ), quand’anche tale atto non riguardi l’intera successione ( 29 ) o beni che il donante non possedeva già al momento dell’accordo. 42. Occorre pertanto affrontare la questione della diversità dei regimi giuridici delle donazioni a causa di morte nonché dei patti successori, rilevata, per quanto riguarda questi ultimi, al considerando 49 del regolamento n. 650/2012 ed evidenziata dalle parti nelle loro osservazioni scritte e in dottrina ( 30 ), al fine di garantire un’applicazione uniforme di tale regolamento. 43. Condivido, al riguardo, i pareri espressi da numerosi autori nel senso che la qualificazione dell’atto dovrebbe risultare dall’applicazione della legge che disciplina i patti successori, quale prevista all’articolo 25 del regolamento n. 650/2012 ( 31 ). 44. Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito da tale regolamento che consiste, da una parte, nell’aiutare gli eredi e i legatari, le altre persone vicine al defunto, nonché i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione ( 32 ). 45. Dall’altra parte, ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione ( 33 ), il regolamento n. 650/2012 prevede, per tutti i beni oggetto dell’eredità, l’applicazione di un’unica legge successoria, che incide sulla competenza dei giudici a pronunciarsi sull’intera successione ( 34 ), collegata allo Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento, o alla legge dello Stato di cui il defunto ha la cittadinanza, scelta dallo stesso in forza dell’articolo 22 di detto regolamento. 46. Inoltre, al fine di garantire il più ampio adeguamento delle suddette disposizioni alle finalità del regolamento n. 650/2012, il legislatore dell’Unione ha previsto taluni adattamenti, in particolare rispetto al principio dell’unità della legge applicabile alla successione ( 35 ). Tale circostanza si verifica, come sottolinea il governo tedesco nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, nel caso dell’articolo 25 di detto regolamento, che dev’essere letto alla luce del suo considerando 49, il quale stabilisce, in termini analoghi a quelli dell’articolo 24 del medesimo regolamento, relativi alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, che i patti successori sono disciplinati dalla legge applicabile alla successione il giorno della loro conclusione al fine di preservare l’organizzazione della successione stabilita in tali atti. 47. In tali circostanze, a differenza del governo spagnolo, ritengo che la qualificazione di una donazione a causa di morte come «patto successorio» non sia atta a comportare la frammentazione della successione, bensì garantisca alle parti interessate dal trasferimento di un bene o dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto la certezza del diritto perseguita in caso di successione con implicazioni transfrontaliere. 48. Un’interpretazione contraria avrebbe l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione altri atti comunemente redatti al fine di pianificare la trasmissione successoria rispetto ai quali si pongono le medesime questioni, come le donazioni al coniuge superstite o le donazioni inter vivos ( 36 ). 49. Un numero significativo di atti importanti per l’organizzazione della successione dovrebbero quindi essere soggetti, a seconda del caso, o al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 37 ), o alle norme nazionali o contrattuali dello Stato interessato ( 38 ), il che rischierebbe di indebolire seriamente il principio dell’unità della legge applicabile alla successione. 50. Nella fattispecie, il procedimento principale ha per oggetto un accordo che organizza il trasferimento della proprietà di un bene immobile che dovrebbe avvenire al momento del decesso del padre del ricorrente, a determinate condizioni ( 39 ). Se è vero che, a mio avviso, tale accordo presenta le caratteristiche di un patto successorio, ai sensi del regolamento n. 650/2012, tale qualificazione dovrebbe dipendere dalla legge applicabile alla successione, come ho proposto ( 40 ). 51. Per tutte le ragioni suesposte, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «patto successorio» un atto di donazione tra vivi in forza del quale il trasferimento, a favore del donatario, della proprietà di un bene o dei beni che costituiscono anche parzialmente il patrimonio successorio del donante avviene soltanto al suo decesso. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 52. Il giudice del rinvio si chiede se la scelta della legge austriaca nell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale ( 41 ) sia valida alla luce delle disposizioni transitorie del regolamento n. 650/2012 e ha ad oggetto l’articolo 83, paragrafo 2, di quest’ultimo, il quale dispone un rinvio alle condizioni stabilite all’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge». 53. Come rilevato dalla Commissione, la versione in lingua tedesca dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, a differenza di altre versioni linguistiche ( 42 ), non precisa che la scelta della legge debba riguardare l’intera successione. 54. A tale proposito, va precisato che, in una sentenza pronunciata poco tempo dopo il deposito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che una persona può scegliere una legge «che regola la sua intera successione» in forza di tale articolo 22 e che l’articolo 83, paragrafo 2, di detto regolamento riguarda i casi in cui il de cuius aveva scelto, anteriormente al 17 agosto 2015, la legge «applicabile alla sua successione» ( 43 ). 55. Di conseguenza, al pari della Commissione, ritengo che la risposta della Corte non possa vertere sull’interpretazione di tale disposizione, dal momento che, dalle constatazioni del giudice del rinvio, risulta che il diritto austriaco è stato scelto dalle parti per essere applicato ai rapporti giuridici tra di loro e non al fine di regolare l’intera successione. 56. Tuttavia, alla luce delle circostanze in cui è stata sollevata la seconda questione, mi sembra opportuno completare la mia analisi sulle disposizioni transitorie precisando, da una parte, che, per quanto riguarda una disposizione a causa di morte fatta anteriormente al 17 agosto 2015 da un donante deceduto successivamente a tale data, essa sarà valida conformemente all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, se sussistono le condizioni stabilite dalla legge designata sulla base delle disposizioni del capo III, precisamente all’articolo 25, applicabile ai patti successori, o, in mancanza, sulla base delle norme sul conflitto precedenti all’entrata in vigore di detto regolamento. 57. Dall’altra parte, come è stato rilevato dalla Commissione, nella specie, dalla constatazione dell’inapplicabilità dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, in mancanza di una scelta della legge applicabile all’intera successione ( 44 ), e, pertanto, a mio avviso, dall’inapplicabilità del paragrafo 4 di tale articolo ( 45 ), si dovrebbero trarre conseguenze sulla competenza del giudice adito in merito alla qualificazione dell’atto di cui trattasi. Infatti, poiché in forza di detto regolamento il de cuius non poteva scegliere la legge austriaca, non si può ritenere che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione ( 46 ). 58. Date le circostanze, ritengo che non occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale. V. Conclusione 59. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «patto successorio» gli atti di donazione tra vivi in forza dei quali il trasferimento a favore del donatario della proprietà di un bene o dei beni che costituiscono anche parzialmente il patrimonio successorio del donante avviene soltanto al suo decesso. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 201, pag. 107 . ( 3 ) BGBl. I, 87/2015. ( 4 ) BGBl, 76/1871. ( 5 ) BGBl, 39/1955. ( 6 ) BGBl, 560/1985. ( 7 ) La stessa questione avrebbe potuto essere sollevata qualora fosse stata presentata una domanda di rilascio di un certificato successorio europeo, che consente a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la propria qualità e i propri diritti successori nell’asse ereditario. V., a tal riguardo, sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punti 36 e 42 , e giurisprudenza ivi citata), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 45 ). ( 8 ) V., per quanto riguarda le condizioni di attuazione del procedimento nazionale, paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni. ( 9 ) V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti da 34 a 36 , nonché 42 e 43). ( 10 ) V. considerando 18 e articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012, nonché sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 54 ). ( 11 ) Così accade nella versione in lingua francese. Il termine «donaciones» figura tuttavia nella versione in lingua spagnola dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento, diversamente da altre versioni linguistiche, in particolare nelle lingue tedesca, inglese, italiana o rumena. Preciso che tali divergenze non incidono sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento di cui trattasi nel caso di specie. ( 12 ) V. sentenza del 23 maggio 2019, WB ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) Il corsivo è mio. Tale espressione è evidenziata dalla Corte nelle sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 34 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 30 ). ( 15 ) V., a tal riguardo, Bonomi, A., «Article 1. Champ d’application», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. da 73 a 139, in particolare punto 2, pag. 75, nonché Looschelders, D., «Artikel 3 EuErbVO», in Hüßtege, R., e Mansel, H.-P., Rom-Verordnungen , 2 a ed., Nomos, Baden-Baden, 2015, pagg. da 839 a 847, in particolare punto 8, pagg. 841 e 842. ( 16 ) Il corsivo è mio. ( 17 ) Sul richiamo al carattere tassativo delle esclusioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, per quanto concerne in particolare le questioni connesse ai regimi matrimoniali, v. sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 33 ). ( 18 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 19 ) A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] rileva che «[l]’anticipazione successoria non è stata pensata in tutta la sua ampiezza» ([OSCURATO:PERSONA], M., «Les silences du règlement européen sur les successions internationales», Droit et Patrimoine , Lamy, Parigi, 2013, n. 224, pagg. da 34 a 37, in particolare pag. 6). ( 20 ) Il corsivo è mio. ( 21 ) Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid= 62. L’espressione «quali le donazioni» è stata aggiunta nel regolamento n. 650/2012. V. considerando 9 e articolo 1, paragrafo 3, lettera f), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo], riformulati dal Parlamento nella sua relazione del 6 marzo 2012 su tale proposta (A7-0045/2012), per quanto riguarda il testo dell’esclusione. ( 22 ) V. relazione esplicativa di Donovan W.M. Waters disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://assets.hcch.net/docs/ed641835-352a-4fe0-a378-5bf4222086c8.pdf [punti 41 (pag. 542) e 92 (pag. 574)]. ( 23 ) V. articolo 23, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 650/2012. ( 24 ) V., per analogia, sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2018:138 , punto 40 ). ( 25 ) Si deve fare una distinzione tra le donazioni a causa di morte e le donazioni che predispongono un trasferimento di diritti immediato prevedendo al contempo il possesso del bene differito a una data che potrebbe essere quella del decesso del donante. V., in tal senso, Boulanger, D., «Le renouvellement du traitement de l’anticipation successorale au travers du règlement (UE) du 4 juillet 2012», [OSCURATO:PERSONA] – Notariale et Immobilière , LexisNexis, Parigi, n. 27, pagg. da 39 a 44, in particolare punto 15, pag. 41. Osservo al riguardo che, nella versione in lingua francese degli atti del procedimento, l’espressione «remise du bien» [consegna del bene] non dovrebbe essere fonte di confusione. Infatti, a quanto mi risulta, occorre fare riferimento all’«Abstraktionsprinzip», in forza del quale il trasferimento di un bene immobile comprende quello del diritto di proprietà (atto di vendita, ad esempio) e la consegna fisica del bene (con la trascrizione nel registro fondiario). Sulla distinzione tra l’esecuzione mentre il donatore è in vita e quella che avviene alla sua morte, v. Looschelders, D., «Artikel 1 EuErbVO», in Hüßtege, R., e Mansel, H.-P., Rom-Verordnungen , op. cit., pagg. da 817 a 835, in particolare punti 45 e 46, pagg. 829 e 830. ( 26 ) V. Bonomi, A., «Article 25. Pacte successoral», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , op. cit., pagg. da 429 a 449, in particolare punto 13, pag. 436; Pesendorfer, U., «Art. 3 EuErbVO», in Burgstaller, A., Neumayr, M., Geroldinger, A., e Schmaranzer, G., Die EU-Erbrechtsverordnung , LexisNexis, Vienna, 2016, pagg. da 68 a 81, in particolare punti 12 e 17, pagg. da 74 a 76, nonché Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2020, punto 8. ( 27 ) V. Boulanger, D., op. cit., punto 14, pag. 41. ( 28 ) V., nello stesso senso, Bonomi, A., «Article 3. Définitions», in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n. 650/2012, du 4 juillet 2012 , op. cit., pagg. da 143 a 179, in particolare punto 21, pag. 155; Dutta, A., «Art. 1 EuErbVO Anwendungsbereich», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., punto 37 e «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto 10; Mankowski, P., «Art. 1 EuErbVO», in Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., [OSCURATO:PERSONA] zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO) , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA]- und Universitätsbuchhandlung, Vienna, 2020, pagg. da 16 a 66, in particolare punto 79, pagg. 42 e 43; Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., «Art. 3 EuErbVO», in Deixler-Hübner, A., e Schauer, M., [OSCURATO:PERSONA] zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO) , op. cit., pagg. da 70 a 94, in particolare, punto 14, pagg. 77 e 78, nonché [OSCURATO:PERSONA], J.M., «Las donaciones mortis causa ante la reglementación comunitaria de la sucesiones», [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Madrid, Spagna, 2011, pagg. da 465 a 484, in particolare pagg. da 481 a 483. ( 29 ) A tale riguardo, ho un’opinione contraria rispetto a quella del governo spagnolo ma concorde con le analisi delle altre parti, nel senso che la nozione di «patto successorio» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012 è definita in termini sufficientemente generali per comprendere un accordo su un unico bene o su una parte dell’eredità. È sufficiente che sia rispettato il criterio comune, risultante dal combinato disposto del medesimo articolo, lettera d), con la definizione contenuta alla lettera a), relativo alle disposizioni a causa di morte, vale a dire un trasferimento della proprietà di un bene o di beni che prende effetto alla morte del proprietario, parte del patto. ( 30 ) V. Bonomi, A., «Article 1. Champ d’application», op. cit., punti 51 e 52, nonché gli autori citati alle note a piè di pagina, pagg. da 102 a 104. ( 31 ) V. Bonomi, A., «Article 1. Champ d’application», op. cit., punto 53 e autori citati alla nota a piè di pagina 76, pag. 104. V., altresì, Dutta, A., «Art. 25 EuErbVO Erbverträge», [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., punto 9. Sulla considerazione più generale secondo la quale si dovrebbe fare riferimento alla legge applicabile alle disposizioni a causa di morte, v. Bonomi, A., «Article 1. Champ d’application», op. cit., punto 53 e autori citati alla nota a piè di pagina 75, pag. 104. Nello stesso senso, v. Köhler, A., «Teil 1 EuErbVO, § 4 [OSCURATO:PERSONA]», in Grierl, W., Köhler, A., Kroiß, L., e Wilsch, H., [OSCURATO:PERSONA]: EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte , 3 a ed., Nomos, Vienna, 2020, pagg. da 57 a 127, in particolare punto 52, pag. 70, e punto 74, pag. 78. ( 32 ) V. sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 56 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 49 ). ( 33 ) V. considerando 37 del regolamento n. 650/2012, nonché sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punti 44 e 57 ), e del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 56 ). ( 34 ) V. sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 55 ), e del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 41 ). ( 35 ) V., per quanto concerne le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale in materia di successione, sentenza del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 69 ). La Corte ha dichiarato che «il principio dell’unità della successione non è assoluto». ( 36 ) V., a tal riguardo, Boulanger, D., op. cit., punti 16 e 17, pag. 41. V., parimenti, nel diritto tedesco, Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto 11. ( 37 ) GU 2008, L 177, pag. 6 . Tra il regolamento n. 593/2008 e il regolamento n. 650/2012 si possono rilevare due principali differenze riguardo alle norme di collegamento da cui quest’ultimo atto mira in particolare a discostarsi. Da una parte, sulla base dell’articolo 3 del regolamento n. 593/2008, le parti della donazione sono libere di scegliere il diritto applicabile al contratto. Dall’altra parte, in mancanza di scelta, le donazioni aventi a oggetto beni immobili sono soggette alla legge del paese in cui l’immobile è situato, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento si può desumere che, in mancanza di scelta, le donazioni aventi a oggetto beni mobili sono disciplinate dalla legge della residenza abituale del donante, in quanto soggetto obbligato alla prestazione caratteristica del contratto. ( 38 ) In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 593/2008, il diritto patrimoniale di famiglia è escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento. V., a tal riguardo, sintesi di Gaudemet-Tallon, H., «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement “Rome I” du 17 juin 2008. – Champ d’application. – Clauses générales», JurisClasseur Droit international , LexisNexis, Parigi, 2020, fascicolo 552-11, punto 52. ( 39 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 40 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 41 ) V. paragrafo f) del contratto citato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 42 ) Infatti, come è stato evidenziato dalla Commissione, osservo che l’ambito di applicazione della legge scelta è precisato nelle versioni nelle lingue inglese, francese, italiana, neerlandese e polacca e che nella versione in lingua spagnola, ambigua tanto quanto quella in lingua tedesca, in occasione della pubblicazione è stato così rettificato: «Ogni persona può designare come legge che disciplina la sua intera successione la legge dello Stato» (rettifica GU 2019, L 243, pag. 9 ). ( 43 ) V. sentenza del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 88 e 92 ). ( 44 ) V. articolo 15 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Verifica della competenza». V., per quanto riguarda le norme sulla competenza e il loro impatto sulla circolazione delle decisioni, sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punti 37 e da 53 a 55), nonché del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 61 e 62 ). ( 45 ) V., per quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni transitorie nonché il collegamento tra le stesse e la competenza giurisdizionale internazionale, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:230 , paragrafi da 101 a 104 , nonché da 108 a 112). ( 46 ) V. sentenza del 16 luglio 2020, E. E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punti 92 e 93 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris