Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35266/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28470/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede in Larciano (PT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il cui studio è ivi el.dom.to, in [OSCURATO:PERSONA] 57, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Laura e [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente – e nei confronti di Comune di Larciano (PT) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; - parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.275/2019 del 19.2.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:SOCIETA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione (intervenuta a seguito della sentenza S.C. n.9860/16 di cassazione con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia) ha ritenuto dovuta dalla società la Tia 2004-2008 con la riduzione di superficie produttiva tassabile del 50%.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora interessa, ha osservato che: - la tesi della esenzione dalla quota variabile del tributo per la natura speciale ed autosmaltita dei rifiuti prodotti nello stabilimento della società (avente ad oggetto la produzione di articoli per la pulizia della casa) non era fondata, poiché sia dai MUDpresentati, sia dalla relazione tecnica 11/09/2004 risultava che si trattasse di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (e quindi assoggettati a Tia) ex articolo 16 Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano; - la società n on aveva provato che nello stabilimento vi fossero superfici esenti perché non produttive di rifiuti, sicché correttamente il Comune aveva preso in considerazione, ai fini Tia, l'intero spazio aziendale e non soltanto il laboratorio e l'officina come richiesto dalla società; - illegittimamente il Comune aveva riferito i rifiuti speciali assimilati alla categoria ‘galvanotecnica e verniciatura’,in luogo della categoria ‘chimica per la produzione di beni e servizi’, con conseguente maggiore riduzione delle superfici aziendali tassabili in ragione del 50%, non del 40%.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], già Publiambientespa, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall'ente impositore Comune di Larciano. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Fass lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.49 segg. d.lvo 22/97; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] escluso la parte variabile della Tia sulle superfici aziendali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed oggetto di smaltimento in proprio da parte della società, come dimostrato dai MUD e dall'altra documentazione in atti. § 2.2Il motivo è inammissibile per almeno due fondamentali ragioni.

La prima e’ che, con esso, la società non formula una specifica censura alla ragione decisoria recepita dalla [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a riprodurre nella presente sede di legittimità la tesi (non assimilabilità dei rifiuti prodotti) già sostenuta avanti al giudice di appello ma da questi disattesa sull'opposto e motivato assunto che si vertesse sì, nella specie, di rifiuti speciali di origine industriale, ma legittimamente assimilati agli urbani perché tipologicamente rientranti nella specifica previsione regolamentare (articolo 16 del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano).

La seconda e’ che la doglianza in esame richiama l'efficacia probatoria (sulla natura speciale dei rifiuti prodotti e sullo smaltimento in proprio attraverso ditte terze autorizzate) della documentazione in atti, così da suscitare una nuova delibazione di aspetti prettamente materiali e dimostrativi della fattispecie impositiva già vagliati dal giudice del merito e non ulteriormente devolvibili nel giudizio di legittimità.

Per il resto, la decisione sul punto adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] appare conforme a diritto.

Infatti, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha più volte statuito (v.

Cass.n. 11035/19) che, “per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche.

Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21342 del 2008; Cass n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g) (…)”.

In particolare, stabilisce la lett.c) dell’articolo in esame che sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3, lett. e). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento per quanto concerne la mancata esclusione della quota variabile della Tia sulle superfici aziendali destinate a magazzino, improduttive di rifiuti per mancato svolgimento di attività produttive o trasformative e per la presenza soltanto saltuaria ed ininfluente di persone. § 3.2Il motivo è infondato, dal momento che – come più volte affermato da questa Corte di legittimità -anche la superficie adibita a magazzino rileva ai fini della tassazione in materia di raccolta dei rifiuti, al pari delle superfici aziendali produttive: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono rifiuti solidi urbani, non rientrando la funzione - generica ed operativa - di magazzino nelle esenzioni previste dall'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993” (Cass.nn. 34299/21; 19720/10 ed altrein tema di Tarsu, ma in base ad un principio valevole anche per la Tia).

D’altra parte, la presunzione di tassabilità così individuabile doveva essere in ipotesi superata dalla stessa società contribuente, la quale ha invece invocato l'esenzione in parola non all'esito della dimostrazione di effettiva mancata produzione di rifiuti nelle superfici aziendali adibite a magazzino, bensì sull’erroneo ed aprioristico convincimento della esclusione tout courtdalla tassazione di queste ultime aree per il solo fatto della loro destinazione allocativa a stoccaggio.

Il che si pone in contrario avviso rispetto all'ulteriore consolidato orientamento di legittimità, secondo cui: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale” (Cass.n. 10634/19 ed altre). § 4.1 Con il ter zo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, là dove l'assimilazione dei rifiuti era stata ravvisata sulla base di un regolamento (Regolamento di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano, allegato sub n.4) al fascicolo di parte in primo grado) che non prevedeva, oltre ai parametri ‘qualitativi’ di assimilazione, anche quelli ‘quantitativi’ secondo quanto stabilito dalla disciplina all'epoca vigente (art.21 d.lvo 22/1997). § 4.2Il motivo è inammissibile.

Va premesso che deve ritenersi in effetti ormai consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui: “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, deld.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis") (…)” (Cass.n. 21957/22; 11035/19 cit. ed innumerevoli altre).

Si è inoltre stabilito, sempre con richiamo al principio per cui l'assimilazione regolamentare deve avvenire in base a criteri non solo qualitativi e tipologici ma anche quantitativi, che (Cass.da ultimo cit.): “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che nederivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.” Si è quindi anche precisato che il potere-dovere di disapplicazione deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato- anche d'ufficio dal giudice tributario, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto. ([OSCURATO:PERSONA].

Sez.

U n. 6265 del 2006; Cass. Sez. 5 n. 9631 del 2012 e Cass. Sez. 5 n. 1942del 2019).

Parte controricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, nell'articolo 18 del Regolamento per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani adottato dal Consiglio Comunale di Larciano in data 6 marzo 2003 (delib.n.3), è previsto espressamente che: “i criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente articolo 4 sono i seguenti: una produzione massima in Kg/mq per anno risultante per le categorie dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 Aprile n. 158/99, limitatamente ai locali e/o aree operative artigianali ed industriali adibite a ciclo produttivo e specificamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni e servizi”.

Il che dimostrerebbe l’effettiva indicazione del criterio (anche) quantitativo di assimilazione di cui si lamenta la mancanza.

Ciò che appare tuttavia dirimente è che non risulta (di ciò non si dà atto nénella sentenza né nel ricorso per cassazione) che la società contribuente abbia prima d'ora lamentato la illegittimità del Regolamento comunale sotto lo specifico profilo del difetto di indicazione del criterio quantitativo di assimilazione (e nemmeno, per la verità, sotto altri profili) il che giustifica il fatto che il giudice regionale non abbia esaminato questo aspetto, e che non abbia valutato la ipotetica disapplicabilità del provvedimento di assimilazione ex art.7 d.lgs 546/92.

Sennonchè era onere della ricorrente per cassazione indicare con precisione se ed in quale sede e momento processuale la questione del criterio ‘quantitativo’ di assimilazione fosse stata dedotta in giudizio.

Vero è che, al contrario, né nel ricorso introduttivo, né in appello la questione della illegittimità dell’assimilazione per difetto del criterio quantitativo venne mossa. § 5.Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28470/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede in Larciano (PT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il cui studio è ivi el.dom.to, in [OSCURATO:PERSONA] 57, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Laura e [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente – e nei confronti di Comune di Larciano (PT) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; - parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.275/2019 del 19.2.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione (intervenuta a seguito della sentenza S.C. n.9860/16 di cassazione con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia) ha ritenuto dovuta dalla società la Tia 2004-2008 con la riduzione di superficie produttiva tassabile del 50%. La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora interessa, ha osservato che: - la tesi della esenzione dalla quota variabile del tributo per la natura speciale ed autosmaltita dei rifiuti prodotti nello stabilimento della società (avente ad oggetto la produzione di articoli per la pulizia della casa) non era fondata, poiché sia dai MUDpresentati, sia dalla relazione tecnica 11/09/2004 risultava che si trattasse di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (e quindi assoggettati a Tia) ex articolo 16 Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano; - la società n on aveva provato che nello stabilimento vi fossero superfici esenti perché non produttive di rifiuti, sicché correttamente il Comune aveva preso in considerazione, ai fini Tia, l'intero spazio aziendale e non soltanto il laboratorio e l'officina come richiesto dalla società; - illegittimamente il Comune aveva riferito i rifiuti speciali assimilati alla categoria ‘galvanotecnica e verniciatura’,in luogo della categoria ‘chimica per la produzione di beni e servizi’, con conseguente maggiore riduzione delle superfici aziendali tassabili in ragione del 50%, non del 40%. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], già Publiambientespa, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall'ente impositore Comune di Larciano. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Fass lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.49 segg. d.lvo 22/97; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] escluso la parte variabile della Tia sulle superfici aziendali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed oggetto di smaltimento in proprio da parte della società, come dimostrato dai MUD e dall'altra documentazione in atti. § 2.2Il motivo è inammissibile per almeno due fondamentali ragioni. La prima e’ che, con esso, la società non formula una specifica censura alla ragione decisoria recepita dalla [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a riprodurre nella presente sede di legittimità la tesi (non assimilabilità dei rifiuti prodotti) già sostenuta avanti al giudice di appello ma da questi disattesa sull'opposto e motivato assunto che si vertesse sì, nella specie, di rifiuti speciali di origine industriale, ma legittimamente assimilati agli urbani perché tipologicamente rientranti nella specifica previsione regolamentare (articolo 16 del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano). La seconda e’ che la doglianza in esame richiama l'efficacia probatoria (sulla natura speciale dei rifiuti prodotti e sullo smaltimento in proprio attraverso ditte terze autorizzate) della documentazione in atti, così da suscitare una nuova delibazione di aspetti prettamente materiali e dimostrativi della fattispecie impositiva già vagliati dal giudice del merito e non ulteriormente devolvibili nel giudizio di legittimità. Per il resto, la decisione sul punto adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] appare conforme a diritto. Infatti, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha più volte statuito (v. Cass.n. 11035/19) che, “per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21342 del 2008; Cass n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g) (…)”. In particolare, stabilisce la lett.c) dell’articolo in esame che sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3, lett. e). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento per quanto concerne la mancata esclusione della quota variabile della Tia sulle superfici aziendali destinate a magazzino, improduttive di rifiuti per mancato svolgimento di attività produttive o trasformative e per la presenza soltanto saltuaria ed ininfluente di persone. § 3.2Il motivo è infondato, dal momento che – come più volte affermato da questa Corte di legittimità -anche la superficie adibita a magazzino rileva ai fini della tassazione in materia di raccolta dei rifiuti, al pari delle superfici aziendali produttive: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono rifiuti solidi urbani, non rientrando la funzione - generica ed operativa - di magazzino nelle esenzioni previste dall'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993” (Cass.nn. 34299/21; 19720/10 ed altrein tema di Tarsu, ma in base ad un principio valevole anche per la Tia). D’altra parte, la presunzione di tassabilità così individuabile doveva essere in ipotesi superata dalla stessa società contribuente, la quale ha invece invocato l'esenzione in parola non all'esito della dimostrazione di effettiva mancata produzione di rifiuti nelle superfici aziendali adibite a magazzino, bensì sull’erroneo ed aprioristico convincimento della esclusione tout courtdalla tassazione di queste ultime aree per il solo fatto della loro destinazione allocativa a stoccaggio. Il che si pone in contrario avviso rispetto all'ulteriore consolidato orientamento di legittimità, secondo cui: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale” (Cass.n. 10634/19 ed altre). § 4.1 Con il ter zo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, là dove l'assimilazione dei rifiuti era stata ravvisata sulla base di un regolamento (Regolamento di gestione dei rifiuti del Comune di Larciano, allegato sub n.4) al fascicolo di parte in primo grado) che non prevedeva, oltre ai parametri ‘qualitativi’ di assimilazione, anche quelli ‘quantitativi’ secondo quanto stabilito dalla disciplina all'epoca vigente (art.21 d.lvo 22/1997). § 4.2Il motivo è inammissibile. Va premesso che deve ritenersi in effetti ormai consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui: “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, deld.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis") (…)” (Cass.n. 21957/22; 11035/19 cit. ed innumerevoli altre). Si è inoltre stabilito, sempre con richiamo al principio per cui l'assimilazione regolamentare deve avvenire in base a criteri non solo qualitativi e tipologici ma anche quantitativi, che (Cass.da ultimo cit.): “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che nederivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.” Si è quindi anche precisato che il potere-dovere di disapplicazione deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato- anche d'ufficio dal giudice tributario, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto. ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. U n. 6265 del 2006; Cass. Sez. 5 n. 9631 del 2012 e Cass. Sez. 5 n. 1942del 2019). Parte controricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, nell'articolo 18 del Regolamento per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani adottato dal Consiglio Comunale di Larciano in data 6 marzo 2003 (delib.n.3), è previsto espressamente che: “i criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente articolo 4 sono i seguenti: una produzione massima in Kg/mq per anno risultante per le categorie dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 Aprile n. 158/99, limitatamente ai locali e/o aree operative artigianali ed industriali adibite a ciclo produttivo e specificamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni e servizi”. Il che dimostrerebbe l’effettiva indicazione del criterio (anche) quantitativo di assimilazione di cui si lamenta la mancanza. Ciò che appare tuttavia dirimente è che non risulta (di ciò non si dà atto nénella sentenza né nel ricorso per cassazione) che la società contribuente abbia prima d'ora lamentato la illegittimità del Regolamento comunale sotto lo specifico profilo del difetto di indicazione del criterio quantitativo di assimilazione (e nemmeno, per la verità, sotto altri profili) il che giustifica il fatto che il giudice regionale non abbia esaminato questo aspetto, e che non abbia valutato la ipotetica disapplicabilità del provvedimento di assimilazione ex art.7 d.lgs 546/92. Sennonchè era onere della ricorrente per cassazione indicare con precisione se ed in quale sede e momento processuale la questione del criterio ‘quantitativo’ di assimilazione fosse stata dedotta in giudizio. Vero è che, al contrario, né nel ricorso introduttivo, né in appello la questione della illegittimità dell’assimilazione per difetto del criterio quantitativo venne mossa. § 5.Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Sentenza Cassazione n. 35266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris