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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1996

Cassazione n. 42919/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1996 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico ed aspecifico, avendo la Corte territoriale motivato, in termini adeguati e non manifestamente illogici né contraddittori, in merito alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, peraltro, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice facendo riferimento ad uno .o più degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., reputati prevalenti ai fini del diniego del beneficio, ovvero con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1996 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico ed aspecifico, avendo la Corte territoriale motivato, in termini adeguati e non manifestamente illogici né contraddittori, in merito alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, peraltro, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice facendo riferimento ad uno .o più degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., reputati prevalenti ai fini del diniego del beneficio, ovvero con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris