CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 29268/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso risultano manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e perché riguardanti asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito dimostra di aver tenuto in considerazione, ai fini del giudizio sull'effettiva utilità risocializzante dell'affidamento in prova richiesto, il contenuto delle informative di polizia, l'assenza di resipiscenza del Gaglianò e l'omesso risarcimento del danno civile); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.