CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 22347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Rieti emessa il 14 gennaio 2016, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti di cui al capo B della imputazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen., la cui valutazione non avrebbe potuto ritenersi assorbita in quella che aveva portato il Tribunale a concedere l'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod.pen., tenuto conto che sarebbe rimasto estraneo al giudizio il profilo del danno patrimoniale di speciale tenuità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato, solo enunciata nel dispositivo della sentenza di primo grado ma non applicata dal Tribunale e dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 1. Quanto al primo motivo, che non è fondato, è noto il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord. N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). Nel caso in esame, il Tribunale, con statuizione che la Corte di appello ha confermato, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. proprio in ragione del fatto che la merce contraffatta avesse «un valore di particolare tenuità», circostanza che rimanda, neanche implicitamente, alla impossibilità di un danno per la persona offesa che non fosse di modestissima entità. Peraltro, nell'atto di appello il ricorrente non si è doluto di tale statuizione se non in forma del tutto generica, circostanza che non può determinare l'annullamento della sentenza impugnata (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). 2. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale, come si legge nel dispositivo della sentenza di primo grado, ha indicato di avere applicato la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, espressamente indicandola con la formula «concessa la diminuente per il rito abbreviato».Tuttavia, dal calcolo effettuato nella parte motiva della sentenza, con tutte le specificazioni relative ai vari segmenti del trattamento sanzionatorio, tale riduzione non risulta applicata. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.(Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P. e precedenti conformi). La fondatezza del motivo di ricorso impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A, maturata, in considerazione del fatto che il Tribunale aveva escluso la recidiva, il 4 marzo 2022 tenuto conto dei periodi di sospensione del termine intervenuti nel giudizio di primo grado (reato commesso il 4 dicembre 2013). Tanto determina l'eliminazione del segmento di pena inflitto a titolo di continuazione e la rideterminazione della pena finale, in relazione al residuo reato di ricettazione di cui al capo B, in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa, già ridotta per il rito abbreviato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione. Ridetermina la pena in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa in ordine al reato di cui al capo B. Rigetta nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].j1 [OSCURATO:PERSONA]