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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 18061/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 30/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 23/11/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 16/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riduceva la pena nei confronti dell'imputato.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto il giudizio di appello era stato celebrato senza che l'imputato, detenuto e non rinunciate a comparire, venisse tradotto; l'imputato, al contrario, in sede di richiesta di trattazione orale, aveva chiesto di partecipare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il giudizio nei confronti del ricorrente è stato definito con rito abbreviato e, come risulta dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado, l'imputato risultava sottoposto ad obbligo di dimora in Roma, obbligo applicato all'esito dell'udienza di convalida.

In riferimento all'udienza del 30 giugno 2002, inoltre, la difesa aveva fatto istanza di trattazione orale rappresentando che l'imputato voleva partecipare all'udienza.

Evidentemente, alla luce della misura cui l'imputato risultava sottoposto - obbligo di dimora nel comune di Roma -, l'Ovreca non necessitava di alcuna autorizzazione dell'A.G. per recarsi in udienza, essendo stato il processo a suo carico trattato innanzi al Tribunale di Roma.

Appare, quindi, veramente difficile comprendere a quale nullità si riferisca la difesa nel caso di specie, risultando la relativa eccezione palesemente destituita di fondamento.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17/02/2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 30/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 23/11/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 16/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riduceva la pena nei confronti dell'imputato.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto il giudizio di appello era stato celebrato senza che l'imputato, detenuto e non rinunciate a comparire, venisse tradotto; l'imputato, al contrario, in sede di richiesta di trattazione orale, aveva chiesto di partecipare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il giudizio nei confronti del ricorrente è stato definito con rito abbreviato e, come risulta dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado, l'imputato risultava sottoposto ad obbligo di dimora in Roma, obbligo applicato all'esito dell'udienza di convalida. In riferimento all'udienza del 30 giugno 2002, inoltre, la difesa aveva fatto istanza di trattazione orale rappresentando che l'imputato voleva partecipare all'udienza. Evidentemente, alla luce della misura cui l'imputato risultava sottoposto - obbligo di dimora nel comune di Roma -, l'Ovreca non necessitava di alcuna autorizzazione dell'A.G. per recarsi in udienza, essendo stato il processo a suo carico trattato innanzi al Tribunale di Roma. Appare, quindi, veramente difficile comprendere a quale nullità si riferisca la difesa nel caso di specie, risultando la relativa eccezione palesemente destituita di fondamento. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/02/2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 18061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris