CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2025
Cassazione n. 37449/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 916/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19725/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 2003, avverso la sentenza del 16 aprile 2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37449/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, in data 11 novembre 2024, il Tribunale di Milano, in esito al giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., condannandolo alla pena finale di anni 2, mesi 8 di reclusione, ed euro 800 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta il carattere manifestamente illogico o contraddittorio della motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche: incorrendo in un vero e proprio travisamento, la Corte ha sottolineato l'assenza di segni di reale ravvedimento e la negativa personalità del ricorrente, che invece ha dimostrato la volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro, procurandosi un impiego. 2.2. Con il secondo motivo chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui la norma incriminatrice non prevede che la pena comminata per tale fattispecie delittuosa possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Per questo specifico profilo si sottolineano i ripetuti interventi della Corte costituzionale per i delitti di estorsione e rapina, con pronunce le cui argomentazioni ben possono essere estese al furto in abitazione, valorizzando i principi di proporzione e di individualizzazione della pena, in ragione della sua finalità rieducativa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito la notte del 9 novembre 2024 l'imputato, con l'aiuto di un correo, strappò dal collo di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a una fermata dell'autobus, una collana d'oro; quindi, fu inseguito, raggiunto e trattenuto dalla vittima e dai suoi amici, fino all'arrivo di appartenenti all'esercito (prima) e di personale della polizia locale (poi). Per quanto di interesse, i giudici hanno escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.1. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. Sostenendo che il diniego delle attenuanti generiche è fondato soltanto sull'assenza di segni di rielaborazione critica, il ricorso non si confronta compiutamente con le ragioni della decisione. La valutazione dei giudici di merito, infatti, è giustificata da una ben più ampia motivazione (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), esente da manifesta illogicità o profili contraddittori, che fa leva, oltre che sulle modalità del fatto (commesso di notte, ed opponendosi con violenza alla restituzione della collana sottratta), anche sull'assenza di elementi positivi di valutazione, non potendosi apprezzare al riguardo il comportamento processuale invocato dal ricorrente, poiché consistito nel rendere dichiarazioni del tutto inverosimili. Inoltre, i giudici di merito hanno sottolineato l'assenza di ogni iniziativa riparatoria, e la condotta successiva al fatto, posto che, in costanza di misura cautelare, il ricorrente è stato tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti. Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conf., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. In punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, oltre ad essere formulata genericamente, pur ove sollevata ed accolta, non potrebbe produrre alcun effetto per il ricorrente, in considerazione del fatto che la Corte territoriale, con motivazione in alcun modo censurata, ha espressamente escluso che il fatto sia meritevole di una mitigazione sanzionatoria, diversamente da quanto il ricorrente oggi deduce, ponendo una questione agganciata a un motivo comunque proposto per la prima volta in sede di legittimità (pp. 4 e 5 appello). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]