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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 37489/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 15-21/12/2020 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di restituzione della società Tre-Q s.r.I., già oggetto di sequestro preventivo, per essere nel frattempo intervenuta sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, che aveva disposto la confisca.

Il Tribunale, a sostegno delle proprie conclusioni, ha invocato Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018 - dep. 18/03/2019, Stummo, Rv. 275323 - 0.

2. Nell'interesse del Quattromani è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta violazione di legge, richiamando le conclusioni di Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, quanto all'ammissibilità dei rimedi cautelari sino a quando non diventi irrevocabile la decisione in materia di confisca.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., infatti, anche quando venga disposta la confisca [e, s'intende, sino al momento in cui la decisione divenga irrevocabile: v., infatti, oltre a Sez. 6 n. 10095 del 24/02/2021, Allotta, Rv. 280843 -. 01, le puntualizzazioni in linea di principio di Sez.

U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01, secondo la quale «il bene, insomma, finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato.

È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare che il terzo è stato spossessato (e continua ad essere privato) della disponibilità del bene.

La pronunzia che ne dispone (rectius: ne potrebbe disporre) il trasferimento di proprietà allo Stato (scilicet, la confisca) è, per così dire, sub condicione: essa in tanto assumerà giuridica esistenza e pratica efficacia in quanto (e solo se) la sentenza divenga irrevocabile (e, si intende, se la statuizione di confisca venga confermata)»] permangono gli effetti del sequestro, nel senso che è il provvedimento cautelare a rappresentare l'unico titolo - in difetto di esecutività della decisione non irrevocabile sulla confisca - che giustifichi il vincolo apposto sul bene (in questo stesso senso, v.

Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01, che ne trae la coerente conclusione, rilevante anche nella vicenda oggetto del presente procedimento, per cui avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità è esperibile l'appello cautelare).

Agli stessi risultati, in punto di persistente esperibilità del rimedio cautelare, giunge anche Sez. 2, n. 31813 del -27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, ricordata dal ricorrente.

Non è convincente la contraria opinione espressa da Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018 - dep. 18/03/2019, Stummo, Rv. 275323 - 01, secondo la quale, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo quest'ultima decisione, il complesso meccanismo impugnatorio cautelare opera solo fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, momento in cui, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., in caso di condanna, permangono «gli effetti del sequestro», ma non il «sequestro»; al sequestro, da tale data, si sostituisce la confisca, sebbene la medesima non sia ancora definitiva e, alla tutela di natura cautelare, si sostituisce per l'imputato quella dell'impugnazione ordinaria.

A tale rilievo può obiettarsi però, innanzi tutto, in linea di principio, che l'esegesi prospettata dell'art. 323, comma 3, del codice di rito - disattesa, come visto, dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - non è imposta dal tenore letterale della legge, giacché il riferimento alla permanenza degli effetti del sequestro si può ben razionalmente spiegare con il fatto che, in assenza di un titolo ablativo definitivo (e quindi esecutivo) emesso in sede di cognizione, il legislatore ha inteso conservare l'efficacia del titolo cautelare, proprio in ragione degli effetti anticipatori di quest'ultimo, destinati a saldarsi senza soluzione di continuità con quelli della decisione a cognizione piena.

In altre parole, la valorizzazione degli effetti esprime null'altro che la scelta di conservare la permanente efficacia del titolo, che non resta superato dalla decisione non definitiva sulla confisca.

L'esattezza di tale soluzione trova conferma nel rilievo che, sul piano remediale, la mera proposizione dell'impugnazione, in sé considerata, non consente affatto di ottenere, ad es., la restituzione immediata del bene, che discenderebbe solo dal suo eventuale accoglimento.

L'ulteriore argomento utilizzato da Sez. 1, n. 11914 del 2019, Stummo, cit., secondo il quale l'imputato può impugnare la disposizione che riguarda la confisca «con gli stessi mezzi previsti per i capi penali» (art. 579, comma 3, cod. proc. pen.), trascura il rilievo che, con riferimento alla sussistenza del vincolo, se l'imputato impugna la sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità e l'impugnazione è accolta, ne resta travolto il punto riguardante la confisca.

Siffatta conclusione riposa sulla portata dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

E, infatti, si è coerentemente ritenuto che l'annullamento con rinvio, per nuovo esame circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, della sentenza di condanna che abbia, altresì, disposto la confisca dei beni in sequestro, non determina il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, presupponendo la confisca l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (Sez. 4, n, 40783 del 18/07/2018, W., Rv. 274421 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio che, dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla confisca, in quanto non impugnata).

Va, pertanto, ribadito che, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene.

Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15-21/12/2020 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di restituzione della società Tre-Q s.r.I., già oggetto di sequestro preventivo, per essere nel frattempo intervenuta sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, che aveva disposto la confisca. Il Tribunale, a sostegno delle proprie conclusioni, ha invocato Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018 - dep. 18/03/2019, Stummo, Rv. 275323 - 0. 2. Nell'interesse del Quattromani è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta violazione di legge, richiamando le conclusioni di Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, quanto all'ammissibilità dei rimedi cautelari sino a quando non diventi irrevocabile la decisione in materia di confisca. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., infatti, anche quando venga disposta la confisca [e, s'intende, sino al momento in cui la decisione divenga irrevocabile: v., infatti, oltre a Sez. 6 n. 10095 del 24/02/2021, Allotta, Rv. 280843 -. 01, le puntualizzazioni in linea di principio di Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01, secondo la quale «il bene, insomma, finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato. È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare che il terzo è stato spossessato (e continua ad essere privato) della disponibilità del bene. La pronunzia che ne dispone (rectius: ne potrebbe disporre) il trasferimento di proprietà allo Stato (scilicet, la confisca) è, per così dire, sub condicione: essa in tanto assumerà giuridica esistenza e pratica efficacia in quanto (e solo se) la sentenza divenga irrevocabile (e, si intende, se la statuizione di confisca venga confermata)»] permangono gli effetti del sequestro, nel senso che è il provvedimento cautelare a rappresentare l'unico titolo - in difetto di esecutività della decisione non irrevocabile sulla confisca - che giustifichi il vincolo apposto sul bene (in questo stesso senso, v. Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01, che ne trae la coerente conclusione, rilevante anche nella vicenda oggetto del presente procedimento, per cui avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità è esperibile l'appello cautelare). Agli stessi risultati, in punto di persistente esperibilità del rimedio cautelare, giunge anche Sez. 2, n. 31813 del -27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, ricordata dal ricorrente. Non è convincente la contraria opinione espressa da Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018 - dep. 18/03/2019, Stummo, Rv. 275323 - 01, secondo la quale, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. Secondo quest'ultima decisione, il complesso meccanismo impugnatorio cautelare opera solo fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, momento in cui, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., in caso di condanna, permangono «gli effetti del sequestro», ma non il «sequestro»; al sequestro, da tale data, si sostituisce la confisca, sebbene la medesima non sia ancora definitiva e, alla tutela di natura cautelare, si sostituisce per l'imputato quella dell'impugnazione ordinaria. A tale rilievo può obiettarsi però, innanzi tutto, in linea di principio, che l'esegesi prospettata dell'art. 323, comma 3, del codice di rito - disattesa, come visto, dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - non è imposta dal tenore letterale della legge, giacché il riferimento alla permanenza degli effetti del sequestro si può ben razionalmente spiegare con il fatto che, in assenza di un titolo ablativo definitivo (e quindi esecutivo) emesso in sede di cognizione, il legislatore ha inteso conservare l'efficacia del titolo cautelare, proprio in ragione degli effetti anticipatori di quest'ultimo, destinati a saldarsi senza soluzione di continuità con quelli della decisione a cognizione piena. In altre parole, la valorizzazione degli effetti esprime null'altro che la scelta di conservare la permanente efficacia del titolo, che non resta superato dalla decisione non definitiva sulla confisca. L'esattezza di tale soluzione trova conferma nel rilievo che, sul piano remediale, la mera proposizione dell'impugnazione, in sé considerata, non consente affatto di ottenere, ad es., la restituzione immediata del bene, che discenderebbe solo dal suo eventuale accoglimento. L'ulteriore argomento utilizzato da Sez. 1, n. 11914 del 2019, Stummo, cit., secondo il quale l'imputato può impugnare la disposizione che riguarda la confisca «con gli stessi mezzi previsti per i capi penali» (art. 579, comma 3, cod. proc. pen.), trascura il rilievo che, con riferimento alla sussistenza del vincolo, se l'imputato impugna la sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità e l'impugnazione è accolta, ne resta travolto il punto riguardante la confisca. Siffatta conclusione riposa sulla portata dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. E, infatti, si è coerentemente ritenuto che l'annullamento con rinvio, per nuovo esame circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, della sentenza di condanna che abbia, altresì, disposto la confisca dei beni in sequestro, non determina il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, presupponendo la confisca l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (Sez. 4, n, 40783 del 18/07/2018, W., Rv. 274421 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio che, dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla confisca, in quanto non impugnata). Va, pertanto, ribadito che, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanz
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