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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 23510/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14106/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 493/2018 depositata il27/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con cui chiedeva la rimozione di una tenda fissata al suolo su tre lati ed ancorata alla facciata del condominio, al servizio di un esercizio di bar, assumendone la lesività del decoro architettonico dell’edificio. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.

IlTribunale di Lucca accoglieva la domanda attrice e condannava la convenutaalla rimozione della struttura .

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27.2.2018, rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

IlCondominio allo Stadio ha resistito con controricorso Le parti, in prossimità dell’adunanza ex art.380 bis c.p.c., hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancatorispetto del canone di ragionevole sinteticità degli atti processuali, nel rispetto del Protocollo d’Intesa tra la Corte di Cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il controricorrente rileva che il ricorso non recava l’indicazione dell’“l’oggetto del giudizio” e la “ sintesi dei motivi”, evidenziando come la tecnica redazionale consistanella trascrizione pedissequadegli atti e l’articolazione dei motivi, in ben 34 pagine di ricorso, presenterebbe una sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei tra loro.

L’eccezione non merita accoglimento.

L’obbligo di sinteticità e chiarezza, che deve connotare il ricorso per cassazione, non ha carattere cogente se il ricorso, per quanto prolisso, si conformi ai requisiti previsti dall’art.366 c.p.c. e consenta di cogliere le censure alla sentenza impugnata.

Le modalità di redazione del ricorso, oggetto delle disposizioni contenute nel Protocollo siglato dalla Suprema Corte e il [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 costituiscono uno strumento di soft law, dalla cui violazione non deriva la sanzione dell’inammissibilità del ricorso se questo sia completo dello svolgimento del processo e siano comprensibili le censure alla decisione impugnata (Cassazione civile sez.

I, 06/09/2021, n.24055; Cassazione civile sez.

II, 03/09/2021, n.23873).

Nel caso di specie, il ricorso, benché prolisso, consente di ricostruire la vicenda processuale nei gradi di merito, spiega le ragioni della decisione e consente di cogliere le censure mosse al provvedimento impugnato.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 , 2° comma n.4) c.p.c., 111 Cost e 6 CEDU, in relazione art.360, 1° comma n.3) c.p.c. per esposizione di una motivazione meramente apparente, la violazione e falsa applicazione degliartt.1120 e 1122 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comman.3) c.p.c. e l’ omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.” in quanto la motivazione del Tribunale e della Corte d’appello sarebbero sovrapponibili sicché il giudice del gravame avrebbe aderito in modo acritico alle ragioni poste a fondamento della decisione dal primo giudice.

Inoltre, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la tenda violiil decoro architettoni co sulla base di tre fotografie, senza spiegare i motivi della decisione, limitandosi a rilevare un appesantimento della facciata e la creazione di un ambiente chiuso.

La Corte avrebbe omesso di valutare la situazione complessiva dell’immobile e le sue caratteristiche architettoniche, richiamando, con motivazione apparente e per relationem la sentenza del Tribunale.

Infine , la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare se nell’edificio per cui è causa vi fosse già una compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.

Correlativa omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso dicausa, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.” per non avere la Corte di merito valutato lo stato dell’immobile prima dell’intervento per accertare se sussistesse la lesione del decoroarchitettonico per effetto dell’intervento stesso o se vi fosse una situazione di degrado dovuto a precedenti interventi.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1120 e 1122 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comman.3 c.p.c.

Correlativa omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” , perché il Tribunale non avrebbe considerato che la rampa con tettoia posta a confine tra i due stabili non era un bene condominiale.

Con il quarto motivo, si deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c.e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.

Violazione dell’art. 873 Cod.

Civ. in relazione all’art. 38 del N.T.A. del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Castelnuovo di Garfagnana”, per non avere la Corte d’appello considerato che la tenda era stata realizzata su proprietà esclusiva della ricorrente e che era posta a confine con l’edificio condominiale ed in aderenza allo stesso e, per ciò stesso, avente piena autonomia strutturale e funzionale.

Inoltre, la costruzione in aderenza non darebbe luogo a servitù a carico del proprietario del muro e rispetterebbele distanze legali.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 e 2967 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n.3) c.p.c. perché la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’alterazione del decoro dell’edificio doveva essere apprezzabile e tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese.

Nel caso di specie, invece, non vi sarebbe stato uno stravolgimento dell’estetica dell’edificio, né il condominio avrebbe provato l’esistenza del pregiudizio.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa,in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto una CTU per valutare il pregiudizio economico, trattandosi di accertamento richiedente nozioni tecniche.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

I motivi, per molti versi ripetitivi, sono incentrati sul vizio motivazionale, sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, e sulla nozione di decoro architettonico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2020, n.18928; Cass. Civ., n. 14607 del 2012; Cass. Civ., n. 10350 del 2011).

Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cassazione civile sez.

II, 26/05/2021, n.14598; Cass. Sez. 2, 13 /11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).

Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni (Cassazione civile sez.

II, 12/06/2023, n.16518 non massimata).

Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata -in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, n. 5417).

L’indagine volta a stabilire in concreto se un’innovazione determini o meno l’alterazione del decoro architettonico spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341; Cass. Sez. 2, 05/10/1976, n. 3256).

La Corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte e, confermando la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda di rimozione della tenda fissata al suolo su tre lati ed ancorata alla facciata del condominio, posta al servizio di un esercizio di bar, perché lesiva del decoro architetton ico.

La tenda, secondo l’apprezzamento della Corte, appesantiva la facciata, creava un ambiente chiuso ed alterava la simmetricità della facciata e la sua integrazione con l’edificio adiacente.

Tale indagine è stata condotta sulla base del materiale fotografico, che, secondo il giudizio della Corte, era idoneo a rappresentare l’intervento, senza alcuna necessità di disporre CTU.

E’ stato considerato che non vi era alcuna situazione di degrado e che l’edificio condominiale, anche se privo di originalità architettonica, era caratterizzato da una situazione di ordine nelle sue linee costruttive e la tenda alterava la simmetricità della facciata ed interrompeva la gradualità con cui si integrava con il fabbricato adiacente.

Non rileva la circostanza che l’intervento interessasse la proprietà esclusiva e che non violasse le distanze, dal momento che il decoro architettonico costituisce un valore in sé dell’edificio condominiale e che la facciata, su cui era ancorata la tenda, era evidentemente un bene comune.

I motivi di ricorso si limitano a censurare l’apprezzamento della Corte di merito sulla violazione del decoro architettonico, bench é la decisione abbia tenuto conto di tutti gli indici offerti dalla giurisprudenza, sicch é la sentenza si sottrae alla censura dell’apparenza della motivazione, anche sotto il profilo della motivazione per relationem in quanto il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha svolto un’autonoma valutazione, esaminando i motivi di gravame.

La deduzione del viziodi omesso esame di “fatti decisivi” non tiene conto della previsione delll’art.348 ter comma V c.p.c. nell’ipotesi di una cosiddetta “doppia conforme”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14106/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 493/2018 depositata il27/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con cui chiedeva la rimozione di una tenda fissata al suolo su tre lati ed ancorata alla facciata del condominio, al servizio di un esercizio di bar, assumendone la lesività del decoro architettonico dell’edificio. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio per resistere alla domanda. IlTribunale di Lucca accoglieva la domanda attrice e condannava la convenutaalla rimozione della struttura . La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27.2.2018, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. IlCondominio allo Stadio ha resistito con controricorso Le parti, in prossimità dell’adunanza ex art.380 bis c.p.c., hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancatorispetto del canone di ragionevole sinteticità degli atti processuali, nel rispetto del Protocollo d’Intesa tra la Corte di Cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il controricorrente rileva che il ricorso non recava l’indicazione dell’“l’oggetto del giudizio” e la “ sintesi dei motivi”, evidenziando come la tecnica redazionale consistanella trascrizione pedissequadegli atti e l’articolazione dei motivi, in ben 34 pagine di ricorso, presenterebbe una sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei tra loro. L’eccezione non merita accoglimento. L’obbligo di sinteticità e chiarezza, che deve connotare il ricorso per cassazione, non ha carattere cogente se il ricorso, per quanto prolisso, si conformi ai requisiti previsti dall’art.366 c.p.c. e consenta di cogliere le censure alla sentenza impugnata. Le modalità di redazione del ricorso, oggetto delle disposizioni contenute nel Protocollo siglato dalla Suprema Corte e il [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 costituiscono uno strumento di soft law, dalla cui violazione non deriva la sanzione dell’inammissibilità del ricorso se questo sia completo dello svolgimento del processo e siano comprensibili le censure alla decisione impugnata (Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24055; Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23873). Nel caso di specie, il ricorso, benché prolisso, consente di ricostruire la vicenda processuale nei gradi di merito, spiega le ragioni della decisione e consente di cogliere le censure mosse al provvedimento impugnato. Con il primo motivo di ricorso, si deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 , 2° comma n.4) c.p.c., 111 Cost e 6 CEDU, in relazione art.360, 1° comma n.3) c.p.c. per esposizione di una motivazione meramente apparente, la violazione e falsa applicazione degliartt.1120 e 1122 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comman.3) c.p.c. e l’ omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.” in quanto la motivazione del Tribunale e della Corte d’appello sarebbero sovrapponibili sicché il giudice del gravame avrebbe aderito in modo acritico alle ragioni poste a fondamento della decisione dal primo giudice. Inoltre, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la tenda violiil decoro architettoni co sulla base di tre fotografie, senza spiegare i motivi della decisione, limitandosi a rilevare un appesantimento della facciata e la creazione di un ambiente chiuso. La Corte avrebbe omesso di valutare la situazione complessiva dell’immobile e le sue caratteristiche architettoniche, richiamando, con motivazione apparente e per relationem la sentenza del Tribunale. Infine , la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare se nell’edificio per cui è causa vi fosse già una compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. Correlativa omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso dicausa, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.” per non avere la Corte di merito valutato lo stato dell’immobile prima dell’intervento per accertare se sussistesse la lesione del decoroarchitettonico per effetto dell’intervento stesso o se vi fosse una situazione di degrado dovuto a precedenti interventi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1120 e 1122 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comman.3 c.p.c. Correlativa omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” , perché il Tribunale non avrebbe considerato che la rampa con tettoia posta a confine tra i due stabili non era un bene condominiale. Con il quarto motivo, si deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 c.c.e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 873 Cod. Civ. in relazione all’art. 38 del N.T.A. del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Castelnuovo di Garfagnana”, per non avere la Corte d’appello considerato che la tenda era stata realizzata su proprietà esclusiva della ricorrente e che era posta a confine con l’edificio condominiale ed in aderenza allo stesso e, per ciò stesso, avente piena autonomia strutturale e funzionale. Inoltre, la costruzione in aderenza non darebbe luogo a servitù a carico del proprietario del muro e rispetterebbele distanze legali. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1122 e 2967 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n.3) c.p.c. perché la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’alterazione del decoro dell’edificio doveva essere apprezzabile e tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese. Nel caso di specie, invece, non vi sarebbe stato uno stravolgimento dell’estetica dell’edificio, né il condominio avrebbe provato l’esistenza del pregiudizio. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della controversia dei quali si era discusso in corso di causa,in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto una CTU per valutare il pregiudizio economico, trattandosi di accertamento richiedente nozioni tecniche. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. I motivi, per molti versi ripetitivi, sono incentrati sul vizio motivazionale, sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, e sulla nozione di decoro architettonico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio (Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, n.18928; Cass. Civ., n. 14607 del 2012; Cass. Civ., n. 10350 del 2011). Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già compromessa da precedenti interventi sull'immobile (Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14598; Cass. Sez. 2, 13 /11/2020, n. 25790; Cass. Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398). Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni (Cassazione civile sez. II, 12/06/2023, n.16518 non massimata). Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata -in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899; Cass. Sez. 2, 15/04/2002, n. 5417). L’indagine volta a stabilire in concreto se un’innovazione determini o meno l’alterazione del decoro architettonico spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2741; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341; Cass. Sez. 2, 05/10/1976, n. 3256). La Corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte e, confermando la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda di rimozione della tenda fissata al suolo su tre lati ed ancorata alla facciata del condominio, posta al servizio di un esercizio di bar, perché lesiva del decoro architetton ico. La tenda, secondo l’apprezzamento della Corte, appesantiva la facciata, creava un ambiente chiuso ed alterava la simmetricità della facciata e la sua integrazione con l’edificio adiacente. Tale indagine è stata condotta sulla base del materiale fotografico, che, secondo il giudizio della Corte, era idoneo a rappresentare l’intervento, senza alcuna necessità di disporre CTU. E’ stato considerato che non vi era alcuna situazione di degrado e che l’edificio condominiale, anche se privo di originalità architettonica, era caratterizzato da una situazione di ordine nelle sue linee costruttive e la tenda alterava la simmetricità della facciata ed interrompeva la gradualità con cui si integrava con il fabbricato adiacente. Non rileva la circostanza che l’intervento interessasse la proprietà esclusiva e che non violasse le distanze, dal momento che il decoro architettonico costituisce un valore in sé dell’edificio condominiale e che la facciata, su cui era ancorata la tenda, era evidentemente un bene comune. I motivi di ricorso si limitano a censurare l’apprezzamento della Corte di merito sulla violazione del decoro architettonico, bench é la decisione abbia tenuto conto di tutti gli indici offerti dalla giurisprudenza, sicch é la sentenza si sottrae alla censura dell’apparenza della motivazione, anche sotto il profilo della motivazione per relationem in quanto il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha svolto un’autonoma valutazione, esaminando i motivi di gravame. La deduzione del viziodi omesso esame di “fatti decisivi” non tiene conto della previsione delll’art.348 ter comma V c.p.c. nell’ipotesi di una cosiddetta “doppia conforme”. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 23510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris