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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13102/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe —n la quale, in fase di rinvio a seguito di annullamento pronunciato con sentenza n.45839/19 della Corte di Cassazione, è stata confermata, limitatamente al reato contestato al capo d), già riqualificato ai sensi degli artt.110 e 480 cod. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 26 gennaio 2016 con riferimento a fatti commessi in Patù il 31 dicembre 2009 e 1'8 marzo 2010.

Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo; con il secondo motivo, l'erronea applicazione di legge in merito all'omessa declaratoria di prescrizione del reato con riferimento al teMpOP delicti; con il terzo motivo, il vizio di motivazione in merito al diniego di concessione delle attenuanti generiche.

L'esame del secondo motivo di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 31 dicembre 2009 e 8 marzo 2010 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto de y.; 137,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.

Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, pur computando i periodi di sospensione verificatisi nel corso del procedimento, dettagliatamente illustrati nella sentenza impugnata.

La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente.

Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco.

In presenza di una causa di re l reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Nel cas.: restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.

Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo d) dell'imputazione è estinto per prescrizione.

Così de iso il 28 f%13braio 2022 i sig.: hi es -nsore [OSCURATO:PERSONA] sidente ifr enia -rrio Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe —n la quale, in fase di rinvio a seguito di annullamento pronunciato con sentenza n.45839/19 della Corte di Cassazione, è stata confermata, limitatamente al reato contestato al capo d), già riqualificato ai sensi degli artt.110 e 480 cod. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 26 gennaio 2016 con riferimento a fatti commessi in Patù il 31 dicembre 2009 e 1'8 marzo 2010. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo; con il secondo motivo, l'erronea applicazione di legge in merito all'omessa declaratoria di prescrizione del reato con riferimento al teMpOP delicti; con il terzo motivo, il vizio di motivazione in merito al diniego di concessione delle attenuanti generiche. L'esame del secondo motivo di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 31 dicembre 2009 e 8 marzo 2010 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto de y.; 137,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, pur computando i periodi di sospensione verificatisi nel corso del procedimento, dettagliatamente illustrati nella sentenza impugnata. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di re l reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel cas.: restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo d) dell'imputazione è estinto per prescrizione. Così de iso il 28 f%13braio 2022 i sig.: hi es -nsore [OSCURATO:PERSONA] sidente ifr enia -rrio Do
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