CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8956-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 576/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8956/2021 Numero sezionale 5403/2022 Numero di raccolta generale 19829/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 576 del 2020 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede e respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto la domanda dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo marzo-settembre 2018, con inquadramento nel II livello di cui al CCNL Terziario, e di condanna al pagamento di differenze retributive e del risarcimento del danno, ex art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015, per illegittimità del licenziamento; 2. la Corte territoriale, richiamata sinteticamente la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo e rilevata l’assenza della stipulazione, tra le parti, di un patto negoziale, ha condiviso il percorso logico-giuridico svolto dal Tribunale, rilevando che gli elementi istruttori raccolti dimostravano l’assoggettamento della lavoratrice alle specifiche e puntuali direttive impartite dal datore di lavoro, nella persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], nell’attività di disegnatrice tecnica e di responsabile dell’elaborazione e della realizzazione di progetto, con presenza costante sul lavoro, orario di lavoro fisso, obbligo di presenza, utilizzo di strumenti di proprietà della società, assenza di rischio economico e di propria attività imprenditoriale; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con due motivi; la Lunardi è rimasta intimata; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 2094 cod.civ., anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, fatto erronea applicazione degli elementi sintomatici della subordinazione, svalutando la rilevanza di alcuni (assenza di autonoma organizzazione del lavoratore, assenza di rischio, luogo di svolgimento della prestazione, osservanza di un orario di lavoro) che proprio in un caso di attività di natura intellettuale assumevano un rilievo decisivo; né Ric. 2021 n. 08956 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8956/2021 Numero sezionale 5403/2022 Numero di raccolta generale 19829/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 è stata considerata l’assenza di supporto, della Lunardi, alle attività di show room quali la vendita e accoglienza dei clienti; 2. con il secondo motivo si denunzia error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con riferimento all’art. 112 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato la valorizzazione degli elementi connotanti il rapporto professionale autonomo; 3. prima dell’udienza di trattazione, il ricorrente ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società nonché dall’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con le quali la società ha rinunciato al ricorso nei confronti della lavoratrice per intervenuta transazione; 4. il giudizio fra [OSCURATO:SOCIETA]. e la lavoratrice deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; 5. nulla deve essere deciso in tema di spese di lite attesa la mancata costituzione della controparte; 6. si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1. bis del cit. art. 13, attesa la natura della pronuncia. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo, nulla sulle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08956 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C