CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 20342/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 19471 / 20 15 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente - avverso la sentenza n. 359/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la statuizione con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha integralmente riformato la sentenza di annullamento di due avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle entrate, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo; gli atti impositivi traggono origine dall’invito rivolto dall’amministrazione finanziaria ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, di comprovare la propria capacità contributiva e quella dei familiari all’esito dell’acquisto di un’autovettura; dalla conseguente verifica era emerso che il reddito del Coletta per gli anni 2006 e 2007 (rispettivamente dichiarato in € 94,00 ed € 3.164,00) si discostava per più di un quarto da quello sinteticamente accertato, avuto riguardo al fatto che nei due anni in questione il contribuente aveva disposto di due autovetture e sei abitazioni secondarie; l’impugnazione degli avvisi era stata accolta sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni di legge per procedere ad accertamento sintetico; la sentenza d’appello ha rilevato l’erroneità della prima statuizione in quanto, ai fini di verificare la sussistenza del “doppio scostamento del quarto”, essa aveva comparato il reddito accertato con la complessiva capacità di spesa del nucleo familiare, anziché con il solo reddito dichiarato, così contravvenendo al disposto dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; i giudici d’appello, inoltre, hanno affermato che l’atto impositivo aveva tenuto in debito conto che i redditi del soggetto accertato andavano abbattuti del 50% in quanto imputabili alla coniuge, e che le osservazioni del contribuente circa la capacità di spesa del nucleo familiare, limitate all’esistenza di investimenti e polizze assicurative, era inidonea a vincere la presunzione applicata, nel difetto di prova circa la riscossione di quanto investito; l’amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso nei termini, chiedendo unicamente di poter prendere parte alla discussione. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce «violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (solo motivazione sui fatti e non motivazione di diritto)», assumendo che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il testo della norma applicabile e riportare i dati proposti dall’Ufficio, senza motivare adeguatamente circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività della fattispecie, ed in ogni caso omettendo di considerare i redditi dichiarati dalla propria moglie negli anni d’imposta oggetto di accertamento; con il secondo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per «omessa e illogica motivazione o motivazione solo apparente», osservando che la C.T.R., nell’affermare che egli non aveva fornito alcuna prova della riscossione del denaro dagli investimenti effettuati, non aveva tenuto conto delle numerose risultanze in tal senso, ivi comprese le affermazioni della stessa amministrazione; con il terzo motivo, formulato in riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denunzia l’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, della propria qualifica di imprenditore agricolo e dell’esistenza di disinvestimenti documentati; con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per omesso rispetto della circolare ministeriale n. 49/E del 9 agosto 2007; lamenta, in proposito, che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accertamento era stato svolto nei confronti della moglie, con conseguente emissione dell’atto impositivo senza preventiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti;osserva, inoltre, che l’accertamento era stato svolto a seguito del rilievo dell’acquisto di una vettura dal valore incompatibile con i redditi dichiarati dal nucleo familiare, in realtà utilizzata dalla propria figlia; rimarca, infine, la necessità –affermata dalla giurisprudenza – che la prova liberatoria di sua spettanza attenga non solo alla disponibilità di redditi esenti o soggetti ad imposizione alla fonte, bensì anche al collegamento stretto fra detti redditi e la spesa effettuata; con il quinto motivo, rubricato «violazione dell’art. 2729 c.p.p. ed errata interpretazione dell’art. 2967 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.», il ricorrente assume infine che la sentenza si fonda su presunzionisprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e «in totale contrasto con fatti e documenti allegati in ricorso»; il 27 maggio 2022 il ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver medio tempore aderito a definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 123, convertito con modificazioni nella l. n. 225del 2016; all’udienza dell’8 giugno 2022, il Collegio, dato atto del fatto che risultava prodotta l’attestazionedel pagamento di un debito portato da cartella di pagamentopriva di elementi di collegamento con l’avviso di accertamento che aveva originato la controversia, neppure menzionato nella dichiarazione del contribuente contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ha disposto la notifica all’Amministrazione, per le cure del contribuente, di tutti i documenti allegati all’istanza, per gli effetti di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., rinviando la causa a nuovo ruolo; con nota depositata il 5agosto 2022 il ricorrente ha dato prova di aver ottemperato a quanto disposto; in ragione di tale ultima circostanza, della dichiarazione del contribuente debitore di volersi avvalere della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, e in assenza di contraria istanza da parte dell’Amministrazione, destinataria di rituale notifica degli atti,il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ.,per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 12017/2020); le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichi