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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 28771/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10930/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso il suo studio in via Flaminia 357; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 490/2022depositata il 11/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione trae origine dai fatti accaduti nel 2016, allorquando il Sindaco del Comune di Broni notificava alla societ̀ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonch́ ai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto “proprietari” delle singole particelle del sedime privato denominato [OSCURATO:PERSONA] e/o “aventi diritto di passaggio” sulle aree di propriet̀ altrui della stessa [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza a tutela della salute pubblica con cui disponeva che, a causa della contaminazione di amianto del sottosuolo della [OSCURATO:PERSONA] e per la pericolosit̀ di detto materiale, i destinatari dovevano provvedere, mediante idonea sovracopertura, all’esecuzione delle opere di “confinamento dello strato di sottofondo stradale contenente polverino di amianto”. [OSCURATO:PERSONA] ordinava, inoltre, che l’intervento venisse eseguito dai proprietari e/o aventi diritto di passaggio “in solido tra loro”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo eseguito i lavori di bonifica del sito da agenti inquinanti e anticipato le spese, convenivano in giudizio i Sigg.ri Bosini, Barbieri, Delfitto, Scabini e Ballerini, nonch́ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ottenere la condanna al rimborso pro quota delle somme spese per dare attuazione all’ordinanza sindacale Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1152/2019 pubblicata in data 27/06/2019, rigettava la domanda.

2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 490/2022 pubblicata in data 11 febbraio 2022, riformava la sentenza impugnata e accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando gli appellati al rimborso pro quota delle somme spese per l’esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, dopo aver qualificato l’ordinanza del Sindaco come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai impugnata, finalizzata a rinvenire ed eliminare le emergenze sanitarie che potevano minacciare la salute pubblica, riteneva anche che i soggetti ingiunti dovessero operare nell’esecuzione dell’intervento in regime di solidariet̀ ex art. 1292 e ss. c.c.: sicché escludeva che gli appellati potessero legittimamente rifiutarsi di rimborsare l’importo anticipato dalla controparte per l’esecuzione dei lavori.

Riteneva, anche, che nessuna rilevanza poteva essere data alla comunicazione di Scabini e Ballerini al Sindaco che il loro tratto di strada era in ottimo stato di manutenzione e non interessato dalla polvere di amianto, perché l’ordinanza non era stata impugnata.

3. Propongono ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memorie.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (T.U. delle “Norme in materia ambientale”), oltre che totale disapplicazione dell’intera disciplina ex D.Lgs. 152/2006, per erroneo disconoscimento della rilevanza della medesima a costituire fondamento del provvedimento amministrativo per cui ̀ controversia (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.).

I ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe errato nella qualificazione giuridica dell’ordinanza da cui ̀ sorta l’obbligazione adempiuta dagli odierni resistenti.

Ad avviso della controparte, la stessa non dovrebbe considerarsi quale ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, bens̀ quale ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]).

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.) per avere erroneamente ritenuto la Corte che le norme in questione potessero autorizzare il sindaco ad incidere nei rapporti fra i privati ed a costituire con un provvedimento obblighi reciproci fra i medesimi.

4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e delle inerenti e successive disposizioni di Codice Civile in materia di nozione e disciplina delle obbligazioni solidali passive (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.).

I ricorrenti sostengono che il denunciato errore di giudizio in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa, in tal modo violando la norma di cui all’art. 1292 c.c., sarebbe consistito nell’aver ritenuto che l’ordinanza emessa dal Sindaco possa considerarsi idonea fonte di un’obbligazione solidale a carico dei destinatari dell’ordine impartito rispetto alla esecuzione dell’ordine stesso.

4.4. Con il quarto motivo, lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, L. 20/03/1865 n. 2248, all.

E e/o dell’art. 12 disp. prel. c.c. e/o di ogni altra norma di diritto in materia di interpretazione sistematica e/o costituzionalmente orientata (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.), per non avere dato al provvedimento una interpretazione costituzionalmente orientata e per non averlo disapplicato. 5.Va considerato che il presente ricorso sottopone alla Corte, due questioni: la prima, relativa all’idoneit̀ o meno dell’ordinanza, a tutela della salute pubblica, emessa dal Sindaco e qualificata dalla C.A. come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai impugnata, emessa nei confronti dei proprietari e/o “aventi diritto di passaggio” su aree di propriet̀ altrui, a costituire una obbligazione solidale in capo ai suoi destinatari e, così, un diritto di regresso tra costoro in capo a chi tra loro abbia sostenuto le relative spese e, per di più, a prescindere dal ruolo di ognuno nella produzione della situazione di inquinamento cui ovviare; la seconda, invece, relativa all’idoneit̀ o meno dell’ordinanza appena descritta a costituire titolo, in favore di uno o più tra i suoi destinatari, per intervenire sulla proprietà o sui beni oggetto di diritto reale di altri tra i medesimi destinatari ed al fine di eseguire i lavori oggetto di quella stessa.

Orbene, l’assenza di precedenti sul tema –se non altro, negli esatti termini – e la peculiare importanza delle questioni di diritto sopra indicate e delle ricadute delle diverse possibili opzioni interpretative e delle relative soluzioni rendono di immediata evidenza l’opportunit̀ di rinviare la causa alla p ubblica udienza.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10930/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso il suo studio in via Flaminia 357; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 490/2022depositata il 11/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione trae origine dai fatti accaduti nel 2016, allorquando il Sindaco del Comune di Broni notificava alla societ̀ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonch́ ai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto “proprietari” delle singole particelle del sedime privato denominato [OSCURATO:PERSONA] e/o “aventi diritto di passaggio” sulle aree di propriet̀ altrui della stessa [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza a tutela della salute pubblica con cui disponeva che, a causa della contaminazione di amianto del sottosuolo della [OSCURATO:PERSONA] e per la pericolosit̀ di detto materiale, i destinatari dovevano provvedere, mediante idonea sovracopertura, all’esecuzione delle opere di “confinamento dello strato di sottofondo stradale contenente polverino di amianto”. [OSCURATO:PERSONA] ordinava, inoltre, che l’intervento venisse eseguito dai proprietari e/o aventi diritto di passaggio “in solido tra loro”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo eseguito i lavori di bonifica del sito da agenti inquinanti e anticipato le spese, convenivano in giudizio i Sigg.ri Bosini, Barbieri, Delfitto, Scabini e Ballerini, nonch́ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ottenere la condanna al rimborso pro quota delle somme spese per dare attuazione all’ordinanza sindacale Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1152/2019 pubblicata in data 27/06/2019, rigettava la domanda. 2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 490/2022 pubblicata in data 11 febbraio 2022, riformava la sentenza impugnata e accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando gli appellati al rimborso pro quota delle somme spese per l’esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, dopo aver qualificato l’ordinanza del Sindaco come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai impugnata, finalizzata a rinvenire ed eliminare le emergenze sanitarie che potevano minacciare la salute pubblica, riteneva anche che i soggetti ingiunti dovessero operare nell’esecuzione dell’intervento in regime di solidariet̀ ex art. 1292 e ss. c.c.: sicché escludeva che gli appellati potessero legittimamente rifiutarsi di rimborsare l’importo anticipato dalla controparte per l’esecuzione dei lavori. Riteneva, anche, che nessuna rilevanza poteva essere data alla comunicazione di Scabini e Ballerini al Sindaco che il loro tratto di strada era in ottimo stato di manutenzione e non interessato dalla polvere di amianto, perché l’ordinanza non era stata impugnata. 3. Propongono ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memorie. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (T.U. delle “Norme in materia ambientale”), oltre che totale disapplicazione dell’intera disciplina ex D.Lgs. 152/2006, per erroneo disconoscimento della rilevanza della medesima a costituire fondamento del provvedimento amministrativo per cui ̀ controversia (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.). I ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe errato nella qualificazione giuridica dell’ordinanza da cui ̀ sorta l’obbligazione adempiuta dagli odierni resistenti. Ad avviso della controparte, la stessa non dovrebbe considerarsi quale ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, bens̀ quale ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). 4.2. Con il secondo motivo, denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.) per avere erroneamente ritenuto la Corte che le norme in questione potessero autorizzare il sindaco ad incidere nei rapporti fra i privati ed a costituire con un provvedimento obblighi reciproci fra i medesimi. 4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e delle inerenti e successive disposizioni di Codice Civile in materia di nozione e disciplina delle obbligazioni solidali passive (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.). I ricorrenti sostengono che il denunciato errore di giudizio in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa, in tal modo violando la norma di cui all’art. 1292 c.c., sarebbe consistito nell’aver ritenuto che l’ordinanza emessa dal Sindaco possa considerarsi idonea fonte di un’obbligazione solidale a carico dei destinatari dell’ordine impartito rispetto alla esecuzione dell’ordine stesso. 4.4. Con il quarto motivo, lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, L. 20/03/1865 n. 2248, all. E e/o dell’art. 12 disp. prel. c.c. e/o di ogni altra norma di diritto in materia di interpretazione sistematica e/o costituzionalmente orientata (n. 3, art. 360, 1° co., c.p.c.), per non avere dato al provvedimento una interpretazione costituzionalmente orientata e per non averlo disapplicato. 5.Va considerato che il presente ricorso sottopone alla Corte, due questioni: la prima, relativa all’idoneit̀ o meno dell’ordinanza, a tutela della salute pubblica, emessa dal Sindaco e qualificata dalla C.A. come contingibile ed urgente, divenuta definitiva perché mai impugnata, emessa nei confronti dei proprietari e/o “aventi diritto di passaggio” su aree di propriet̀ altrui, a costituire una obbligazione solidale in capo ai suoi destinatari e, così, un diritto di regresso tra costoro in capo a chi tra loro abbia sostenuto le relative spese e, per di più, a prescindere dal ruolo di ognuno nella produzione della situazione di inquinamento cui ovviare; la seconda, invece, relativa all’idoneit̀ o meno dell’ordinanza appena descritta a costituire titolo, in favore di uno o più tra i suoi destinatari, per intervenire sulla proprietà o sui beni oggetto di diritto reale di altri tra i medesimi destinatari ed al fine di eseguire i lavori oggetto di quella stessa. Orbene, l’assenza di precedenti sul tema –se non altro, negli esatti termini – e la peculiare importanza delle questioni di diritto sopra indicate e delle ricadute delle diverse possibili opzioni interpretative e delle relative soluzioni rendono di immediata evidenza l’opportunit̀ di rinviare la causa alla p ubblica udienza. P. Q. M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezio
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