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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09588/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata relativa a più semestri, in quanto meramente reiterativa di altra già respinta a causa delle numerose violazioni disciplinari nei semestri ricadenti.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, rimarcando nuovamente l'elemento di pretesa novità posto a base dell'istanza reiterata, ossia il fatto che molte delle infrazioni non figurerebbero nell'estratto storico del registro infrazioni, in quanto mai regolarmente contestate, né accertate dal consiglio di disciplina.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto genericamente confutativo del ragionamento giudiziale logicamente svolto, in cui si è evidenziato che la responsabilità disciplinare del condannato era stata già compiutamente scrutinata nel procedimento di sorveglianza già definito e che il nuovo documento prodotto appare privo di efficacia probatoria privilegiata, tale da vincere le risultanze dell'accertamento giurisdizionale pregresso.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti t [OSCURATO:PERSONA] DEE 4;4. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata relativa a più semestri, in quanto meramente reiterativa di altra già respinta a causa delle numerose violazioni disciplinari nei semestri ricadenti. Nell'unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, rimarcando nuovamente l'elemento di pretesa novità posto a base dell'istanza reiterata, ossia il fatto che molte delle infrazioni non figurerebbero nell'estratto storico del registro infrazioni, in quanto mai regolarmente contestate, né accertate dal consiglio di disciplina. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto genericamente confutativo del ragionamento giudiziale logicamente svolto, in cui si è evidenziato che la responsabilità disciplinare del condannato era stata già compiutamente scrutinata nel procedimento di sorveglianza già definito e che il nuovo documento prodotto appare privo di efficacia probatoria privilegiata, tale da vincere le risultanze dell'accertamento giurisdizionale pregresso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti t [OSCURATO:PERSONA] DEE 4;4. 2
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