CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal 'Tribunale di Forlì, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela in ordine al reato di furto aggravato contestato al capo A) della ilibrica; ha rideterminato la pena relativamente al reato di furto aggravato di cui al capo B) e ha condannato i due imputati alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per due motivi. Con il primo deducono mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. I giudici dì appello, dopo aver rilevato la mancanza di querela in ordine al reato di cui al capo A, avevano rideterminato la pena fissando la medesima pena base stabilita dal giudice di primo grado ( anni uno e mesi tre di reclusione ed €.300 di multa). La Corte territoriale non aveva però considerato che il primo giudice aveva calcolato la pena per i due episodi di furto legati dal vincolo della continuazione, ritenendo quale reato più grave il reato di cui al capo A), in quanto maggiore era stato il valore dell'importo sottratto ai legittimi detentori del bene. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio soltanto per l'ipotesi delittuosa sub B) i giudici di appello si erano limitati a richiamare la pena base fissata dal primo giudice, che però era stata riferita al reato ritenuto più grave di quello per il quale era poi intervenuta condanna. Mancava quindi del tutto la motivazione circa la determinazione della pena base nella misura fissata in anni uno e mesi tre di reclusione. Era inoltre viziato da illogicità il giudizio di equivalenza delle generiche sulle aggravanti contestate, posto che nella formulazione del giudizio predetto i giudici della Corte territoriale non avevano tenuto conto della sopravvenuta improcedibilità di una delle due ipotesi delittuose contestate. 2. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A seguito della declaratoria di improcedibilità in ordine al reato di furto aggravato dalla destrezza di cui al capo A, ritenuto dal primo giudice più grave in considerazione del maggiore danno economico arrecato, la Corte territoriale, senza motivazione alcuna, ha applicato alla residua ipotesi contestata al capo B) della rubrica ( furto con destrezza, ritenuto meno grave dal Tribunale) la medesima pena applicata per il reato di cui al capo A) dalla sentenza di primo grado. Il giudizio di rideterminazione della pena, infatti, è stato condotto dalla Corte territoriale mediante la mera sottrazione aritmetica dell'aumento per la continuazione, mantenendo inalterato anche il giudizio di bilanciamento. 3. Tale procedimento, come dedotto nel ricorso, incorre nel vizio motivazionale denunciato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve assolvere al relativo obbligo di motivazione dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, obbligo la cui ampiezza di contenuto varia in ragione del d iscosta mento dal valore medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso in esame nessuna motivazione, neppure succinta (espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere) è stata offerta dalla Corte territoriale. 4. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della declaratoria della penale responsabilità degli imputati. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Roma, 15 novembre 2024 I Consigliere estensore Il Presidente i r an Miccichè EmAnuele [OSCURATO:PERSONA] »FPOSITA