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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36878/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1 del 17 settembre 2020, aveva annullato la sentenza della stessa Corte territoriale - di conferma di quella di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4

I. n. 895/1967, commesso in data 26 marzo 2016 - limitatamente alla valutazione relativa all'art. 89 cod. pen., ha riformato la sentenza appellata, riconoscendo all'imputato la circostanza del vizio parziale di mente e, per l'effetto, riducendo la pena applicatagli.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che sono stati ulteriormente illustrati con la memoria a firma del difensore trasmessa in data 9 settembre 2022.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia l'omessa assunzione di una prova decisiva, ossia di una perizia volta ad accertare la capacità d'intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, e, comunque, il difetto di motivazione a sostegno del diniego di assunzione della prova richiesta, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni: I.) perché il compito devoluto al giudice del rinvio, con la sentenza rescindente, era quello di valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, non il vaglio circa la capacità d'intendere e volere dell'imputato medesimo; II.) perché il diritto vivente ha, comunque, stabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936).

3.2. Il secondo motivo (con il quale ci si duole dell'omessa indicazione dei passaggi seguiti dalla Corte territoriale per giungere alla determinazione della pena inflitta) è conclamatamente generico, avuto riguardo al dettagliato calcolo della pena effettuato alla pagina 7, punto

6.2. della sentenza impugnata.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1 del 17 settembre 2020, aveva annullato la sentenza della stessa Corte territoriale - di conferma di quella di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 I. n. 895/1967, commesso in data 26 marzo 2016 - limitatamente alla valutazione relativa all'art. 89 cod. pen., ha riformato la sentenza appellata, riconoscendo all'imputato la circostanza del vizio parziale di mente e, per l'effetto, riducendo la pena applicatagli. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che sono stati ulteriormente illustrati con la memoria a firma del difensore trasmessa in data 9 settembre 2022. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia l'omessa assunzione di una prova decisiva, ossia di una perizia volta ad accertare la capacità d'intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, e, comunque, il difetto di motivazione a sostegno del diniego di assunzione della prova richiesta, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni: I.) perché il compito devoluto al giudice del rinvio, con la sentenza rescindente, era quello di valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, non il vaglio circa la capacità d'intendere e volere dell'imputato medesimo; II.) perché il diritto vivente ha, comunque, stabilito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). 3.2. Il secondo motivo (con il quale ci si duole dell'omessa indicazione dei passaggi seguiti dalla Corte territoriale per giungere alla determinazione della pena inflitta) è conclamatamente generico, avuto riguardo al dettagliato calcolo della pena effettuato alla pagina 7, punto 6.2. della sentenza impugnata. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 36878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris