CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 34430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di sorveglianza di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto rigettarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 12 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza diPerugia rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza di Spoleto del 7 marzo 2025 che aveva disposto il trattenimento diuna missiva pervenuta il 31.1.2025 ed inviata all’odierno ricorrente. Osservavache la motivazione del provvedimento impugnato era condivisibile in quanto nellalettera, inviata dalla figlia del detenuto, si faceva riferimento ad unaconversazione avuta con un soggetto non identificato, che poteva essere noto aldetenuto, e in quanto occorreva tutelare la posizione della moglie del ricorrente,collaboratrice di giustizia; quanto al ritardo nella comunicazione delprovvedimento di trattenimento, osservava che il termine indicato nell’art. 18,comma 5, Ord. pen. (che dispone che il trattenimento venga comunicato“immediatamente” all’interessato detenuto) non è perentorio e che non risultavaalcun apprezzabile danno derivato al ricorrente dal ritardo. Rammentava, inoltre,l’ingente mole di corrispondenza da sottoporre al controllo gravante sulpersonale di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp.motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione dell’art.18-ter e 41-bis Ord. pen. in quanto il sacrificio di un interesse costituzionalmentegarantito, quale quello alla corrispondenza sancito dall’art. 15 della Costituzione,può essere sacrificato solo in presenza di una situazione di pericolo concreto perl’ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso in esame, nella motivazione delprovvedimento non si evidenziava un pericolo concreto, ma un mero sospetto; sirappresenta altresì, che la moglie del detenuto, all’epoca, era in procinto diuscire dal sistema di protezione e, comunque, che tale circostanza è esterna alcontenuto della missiva ritenuta criptica.Quanto al tempo della comunicazione, osserva che tra la data delpervenimento della missiva (31.1.2025) e la data di notifica del provvedimentodel giudice (7.3.2025) era intercorso un lasso di tempo troppo lungo rispetto allaprevisione normativa (immediatamente) e al rilievo del sacrificio imposto, cheaveva ingenerato nel ricorrente preoccupazione per l’assenza di notizie daifamiliare. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata. Allega: la comunicazione del provvedimento del Magistrato disorveglianza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettatadall'art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n.95, e dall'art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (Reg. esec. ord. pen.). La primadisposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indaginio di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordinedell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenzaepistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne ilcontenuto, aprendo l'eventuale involucro. Il comma 5 prevede che,qualora a seguito del visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che lacorrispondenza non debba essere consegnata al destinatario ne dispone iltrattenimento, informando immediatamente di ciò il detenuto. Nonostantela disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possaavvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimentopuò essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art.18-ter, comma 1, Ord. pen. e, cioè, quando l'autorità giudiziaria ritengache sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relativealle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica,che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma dicontrollo.Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis Ord.pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede lasottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quellacon i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventicompetenza in materia di giustizia. La richiamata disposizione non indicaquali siano le operazioni di controllo sulla corrispondenza e, in particolare,non descrive la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenzadi legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la regolamentazionegenerale dettata dagli artt. 18-ter ord. pen. e 38 reg. esec. ord. penit. eche, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esamedei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga chesussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicatedall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare contocon una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali talepericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv.274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978). Conspecifico riferimento agli elementi che giustificano il trattenimento dellacorrispondenza, si è precisato che «[...] la decisione di non inoltro puòessere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i qualifacciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missivasia quello che appare dalla semplice lettura del testo [...]» e chel'apparato motivazionale dell'impugnata ordinanza si deve caratterizzareper una sufficiente esplicazione argomentativa del contenuto decisorioeffettuato nel merito del reclamo. Ciò in quanto «[i]l terreno di valenzacostituzionale sul quale incide la disciplina in esame, pur consentendoun'apprezzabile sinteticità, deve, comunque, dare conto in modocomprensibile del pensiero del decidente, e non limitarsi a contenutigenerici (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 17799 in data27.03.2008, Rv. 239850, Lioce)» (conf. Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013,Rv. 257013 – 01). È, a tal fine, necessario che il provvedimento sulreclamo del detenuto indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi di fattodai quali poter desumere l’esistenza dell’asserito pregiudizio (Sez. 1, n.17799 del 27/03/2008, Rv. 23985-01), con la precisazione che ladecisione di non inoltro può essere legittimamente motivata anche sullabase di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che ilcontenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplicelettura del testo (Cass. Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472-01).In proposito, la sentenza citata ha chiarito che «Se è vero che non èsufficiente un mero sospetto della sussistenza dei presupposti previstidalla norma, è anche vero che gli elementi concreti che devono essereevidenziati possono portare ad argomentazioni presuntive non espresse intermini di certezza: in altre parole, non deve essere dimostrato che lamissiva inviata dal detenuto inciti o ordini la commissione di reati (adesempio: che il capo mafioso detenuto con un messaggio criptico ordiniun omicidio) ovvero contenga messaggi rivolti ad altri partecipiall'associazione mafiosa, così eludendo la ratio del regime di cui all'art. 41bis ord. pen.; è sufficiente che gli elementi concreti faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva siaquello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbiavoluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le "esigenze"indicate dall'art. 18 ter cit.». Daltro canto, è legittimo che i motivi deltrattenimento non vengano specificamente enunciati in quanto,diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, diprevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura (Sez. 1, n. 38632 del23/09/2010, Rv. 248676-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Perugia haritenuto che il riferimento contenuto nella missiva ad una conversazione traDantese Rosa, figlia del ricorrente, e un soggetto identificato solo con ilnome e che potrebbe essere noto al detenuto, costituisca ragionesufficiente per trattenere la missiva, con l’aggiunta che particolari cautele siimpongono anche a tutela della moglie del ricorrente, collaboratrice digiustizia, sottoposta a regime di protezione.Si osserva che la motivazione, individuando il pericolo nell’indicazionenominativa di un soggetto non identificato, e che, tuttavia, potrebbe esserenoto al ricorrente, lascia intendere che il richiamo a quella conversazionecon quel soggetto potrebbe assumere un significato specifico ed ulteriorerispetto a quello apparente. Si tratta di motivazione di merito, noncontraddittoria né palesemente illogica, che deve ritenersi sufficiente afondare il trattenimento della corrispondenza nella prospettiva evidenziatadalla norma e riportata nel provvedimento, di tutela dell’ordine e dellasicurezza.4. Quanto al ritardo nella comunicazione del trattenimento, siosserva che l’art. 18-ter, comma 5 Ord. pen., dispone che «Qualora, inseguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata oinoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto ol’internato vengono immediatamente informati». Il tenore letterale dellanorma lascia intendere che oggetto dell’informazione sia il provvedimentodi trattenimento del magistrato di sorveglianza e non il visto di controllo. Lacomunicazione, infatti, è finalizzata a consentire il reclamo. Nel caso inesame, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è del 7.3.2025 e,per quanto è dato evincere dal ricorso e dal provvedimento allegato, èstato comunicato nella stessa data al detenuto, il quale ha propostoreclamo. La lagnanza del detenuto, il quale collega il ritardo alla data diricezione della missiva è, quindi, infondata.In ogni caso, si osserva che la violazione del termine non è assistita daalcuna conseguenza in relazione alla efficacia del provvedimento.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]