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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37666/2022

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17624-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3274/07/2019 della COMMISSIONE TralAUTAR T A 11 MION A I -DEI, i ,A7,10, dpmpt.9t9 29/05/2019í udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorreva avverso la sentenza n. 3274/07/2019 resa dalla CTR per il Lazio che, confermando la decisione della C I P di Roma, aveva annullato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio ed avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di successione di [OSCURATO:PERSONA], seguito da altri due avvisi.

L'Amministrazione finanziaria impugnava pertanto l'anzidetta sentenza ivi svolgendo un unico motivo con cui censurava la decisione della CTR che non si sarebbe avveduta della carenza d'interesse al ricorso della contribuente.

Con ordinanza n. 38260/2021 questa Corte dichiarava il motivo inammissibile per difetto di specificità non avendo la parte ricorrente né riprodotto gli avvisi in ricorso, peraltro nemmeno versati in atti, né ne aveva indicato gli estremi, il contenuto e la data di notifica: Alla declaratoria di inammissibilita seguiva la soccombenza in punto di spese dì lite, ivi disponendo la sola esenzione dal versamento del contributo ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 essendo risultata soccombente una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Tuttavia, le spese di lite venivano liquidate in favore della parte e non anche del suo procuratore, che si era dichiarato antistatario.

Ista per la correzione materiale della sentenza la contribuente.

Rimane intimata l'Amministrazione finanziaria.

Ric. 2022 n. 17624 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- CONSIDERATO Va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., V, n. 41931/2021).

Nondimeno l'istanza non supera il vaglio della procedibilità per non aver parte ricorrente prodotto copia autentica della sentenza impugnata.

È stato infatti affermato che <d'istanza di correzione della sentenza della Corte di cassazione per errore materiale è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poiché l'art. 391 bis cod. proc. civ., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice» (Cfr. Cass., V, n, 14238/2015; idem, VI, n. 3268/2017; VI, n. 12983/2020).

Insufficiente all'adempimento richiesto è anche la produzione della copia dell'ordinanza versata in atti, estratta dal PCT, essendo essa priva delle attestazioni di legge (cfr. Cass., Sez.

I, n. 4401/2021).

Pertanto, il ricorso è improcedibile e tale va dichiarato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente, ma altresì poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio" (Cass.

VI-2 n. 12184/2020).

Ric. 2022 n. 17624 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17624-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3274/07/2019 della COMMISSIONE TralAUTAR T A 11 MION A I -DEI, i ,A7,10, dpmpt.9t9 29/05/2019í udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorreva avverso la sentenza n. 3274/07/2019 resa dalla CTR per il Lazio che, confermando la decisione della C I P di Roma, aveva annullato l'atto impositivo emesso dall'Ufficio ed avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di successione di [OSCURATO:PERSONA], seguito da altri due avvisi. L'Amministrazione finanziaria impugnava pertanto l'anzidetta sentenza ivi svolgendo un unico motivo con cui censurava la decisione della CTR che non si sarebbe avveduta della carenza d'interesse al ricorso della contribuente. Con ordinanza n. 38260/2021 questa Corte dichiarava il motivo inammissibile per difetto di specificità non avendo la parte ricorrente né riprodotto gli avvisi in ricorso, peraltro nemmeno versati in atti, né ne aveva indicato gli estremi, il contenuto e la data di notifica: Alla declaratoria di inammissibilita seguiva la soccombenza in punto di spese dì lite, ivi disponendo la sola esenzione dal versamento del contributo ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 essendo risultata soccombente una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito. Tuttavia, le spese di lite venivano liquidate in favore della parte e non anche del suo procuratore, che si era dichiarato antistatario. Ista per la correzione materiale della sentenza la contribuente. Rimane intimata l'Amministrazione finanziaria. Ric. 2022 n. 17624 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- CONSIDERATO Va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., V, n. 41931/2021). Nondimeno l'istanza non supera il vaglio della procedibilità per non aver parte ricorrente prodotto copia autentica della sentenza impugnata. È stato infatti affermato che <d'istanza di correzione della sentenza della Corte di cassazione per errore materiale è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poiché l'art. 391 bis cod. proc. civ., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice» (Cfr. Cass., V, n, 14238/2015; idem, VI, n. 3268/2017; VI, n. 12983/2020). Insufficiente all'adempimento richiesto è anche la produzione della copia dell'ordinanza versata in atti, estratta dal PCT, essendo essa priva delle attestazioni di legge (cfr. Cass., Sez. I, n. 4401/2021). Pertanto, il ricorso è improcedibile e tale va dichiarato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente, ma altresì poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio" (Cass. VI-2 n. 12184/2020). Ric. 2022 n. 17624 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1
Sentenza Cassazione n. 37666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris