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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 14680/2024

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/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11551 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso quest’ultima controricorrente nonché contro Ministero dello sviluppo economici –Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – U fficio italiano brevetti e marchi(UIBM), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 controricorrente avverso la sentenza n. 27/2022 depositat a il 1 marzo 2022 del la Commissione dei ricorsi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 aprile 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, o UIBM, con cui è stata negata , su opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., la registrazione del marchio «PIM» per la classe 35; l’opposizione era fondata sulla titolarità, in capo all’opponente, deimarchi anteriori «PAM» , per l e class i 35 e 42 ed è stata accolta avendo riguardo al rischio confusorio di questi ultimi segni con marchio di cui era stata domandata la registrazione. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorsi ha accolto l’opposizione e disposto la prosecuzione dell’iter della registrazione.

2. ― Contro la sentenza della Commissione r icorre per cassazio ne con quattro motiviGruppo PAM.

Resistono con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dello sviluppo economico. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: nullità della sentenza ai sensi degli artt.156 e 161 c.p.c. perviolazione, falsa o mancata applicazione degli artt.136 septies c.p.i.. o 132 c.p.c., o118 disp. att. c.p.c..; motivazione apparente.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., anche in combinato disposto con l’art.176, n. 5,c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i ; v iolazione o falsa applicazione della dir.2436/2015/UE, c onsiderando 10 e considerando 16 ; r ischio di Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 confusione: omessa valutazione globale.

Terzo motivo: violazione ofalsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con l’art.176, n. 5 , c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i. ; rischio di confusione ; omessa valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con gli artt.28 c.p.i., 2569 c.c. e 2571 c.c., nonché con l’art.176 , n. 5 , c.p.i . e l’art. 136 septies c.p.i..

2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei ricorsi ha basato la propria decisione sui rilievi che ci si accingea riassumere.

Premesso che il confronto tra i marchi in conflitto andava condotto attraverso una valutazione globale delle somiglianze grafiche, fonetiche e concettuali dei segni , doveva considerarsi, anzitutto, che «quando la comparazione coinvolge parti denominativetanto più esse sono corte tanto più il pubblico è in grado di percepirne i singoli elementi».

Ha aggiunto che ciò che risultava nell'immediato nel marchio di cui era stata domandata la registrazione non era tanto la parola « supermercati », avente valenza descrittiva, quanto la componente grafica e i colori utilizzati (cornice ovale di colore verde con sfondo giallo, facilmente percettibile e distinguibile nel suo complesso).

Il richiedente utilizzava inoltre il segno «PIM» in pacifica coesistenza con i marchi «PAM» dell'opponente , « dotati di carattere distintivo accresciuto in forza dell'usoe della notorietà», e la convivenza dei marchi― protratta nel tempo in ambito nazionale , anche se non in zone territoriali coincidenti ― senza che si fosse verificato alcun episodio di confusione o di sviamento di clientela,avvalorava il giudizio di non confondibilità.

3. ― Co l primo m ezzo si deduce che la motivazione della sentenza impugnata non recherebbealcun riferimento ai motivi di impugnazione formulati dalla società [OSCURATO:PERSONA]; la pronuncia mancherebbe, inoltre, di richiami ai capi della d ecisione dell’UIBM oggetto di Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 impugnazioneavanti alla Commissione; infine le argomentazioni svolte nella sentenza sarebbero obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata reca indicazione del c ontenuto della decisione dell’UIBM (pag. 5), dei motivi di impugnazioneformulati dalla società [OSCURATO:PERSONA](pagg. 5 s.) e delle ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento (pagg. 6 ss.) , che si sono sopra riassunte.

La motivazione non è quindi affatto apparente : va qui rammentato chela motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).

4. ― Il secondo motivo è incentrato sul rilievo per cui il rischio di confusione dovrebbe essere accertato attraverso una valutazione globale dei marchi in conflitto, che prend a in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni da un puntodi vista visivo, fonetico, concettuale, oltre che i prodotti e servizi rivendicatie il livello di notorietà, intrinseca o anche acquisita, del marchio anteriore.

Si imputa alla Commissione dei ricorsi di aver mancato di compiere tale valutazione globale.

Il motivo è inammissibile.

Va qui ribadito il principio per cui, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro(Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764): occorre, cioè, considerare che i detti consumatori non hanno lapossibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto (Cass. 12 maggio 2021, n. 12566).Ciò è conforme all'insegnamento della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust.

CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust.

CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria).

Tanto detto, la Commissionesi è affidata, come si è visto, proprio al richiamato criterio valutativo, onde la cen s ura di violazione e falsa applicazionedenunciate col secondo motivo di ricorso appa re priv a di aderenza alla pronuncia impugnata.

Ora, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 assimilabile alla mancata enunciazione del motivo, che è richiesta dall'art. 366,n. 4 c.p.c. (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass.7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695) Per il resto, è appena il caso di rammentare che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti integraun giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764cit.; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382).

5. ― Col terzo mezzo la sentenza è censurata sotto questo profilo: la Commissione avrebbe mancato di considerare il carattere distintivo dei marchi anteriori e l'estensione della protezione che doveva essere accordata ad essi; ci si duole che si sia attribuito invece rilievo al carattere distintivo intrinseco del marchio «PIM» : profilo, questo, ritenuto totalmente irrilevante « in quanto ciò che rileva in punto di rischio di confusione è appuntola portata della protezione del marchio anteriore».

Anche tale motivo è inammissibile.

In termini generaliè senz’altro vero che il rischio di confusione tra i marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust.

CE 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, cit., 24), onde i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust.

CE 29 settembre 1998, C- 39/97, Canon, 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust.

CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, cit., 20).

Nondimeno, la Commissione dei ricorsi ha preso in considerazione i marchi PAM nel loro «carattere distintivo accresciuto in forza dell’uso Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 e della notorietà»(pag. 6 della pronuncia).

6. ― Il quarto motivo è incentrato sull'uso dei marchi di fatto riferibili all'odierna controricorrente e , anzitutto, sulla contestazione quanto al fatto cheil segno distintivo «PIM» fosse stato concretamente impiegato,come affermato nella sentenza impugnata ( la quale aveva fatto riferimento a una apposizione di esso tra i bancali di un supermercato).

Viene osservatoche nel nostro ordinamento si accorda tutela al titolare di un marchio di fatto il cui uso è notorio e la cui notorietà non è puramente locale, ovvero almarchio che possa ritenersi conosciuto, se non in tutto, in gran parte del territorio nazionale : circostanza, questa , indebitamente valorizzata dalla Comm i ssione, la quale aveva conferito rilievo alla notorietà locale del marchio«PIM».

Si aggiunge:che lo stesso istituto della convalidazion e del marchio opera in favore dei marchi registrati e dei marchi di fatto che abbiano una notorietà non puramente locale; che la sentenza impugnata non avrebbe indicatoquali, tra i marchi citati dalla controricorrente , fossero stati oggetto di tolleranza, e quindi di convalidazione;che l’ambito dei procedimenti di cui agli artt. 176 e 136 c.p.i. è limitato all’accertamento della sussistenza del rischio di confusione.

Si contesta infine il rilievo , attribuito dalla sentenza, all'assenza di episodi di confusione e di sviamento di clientela occorsi nel periodo anteriore al deposito della domanda di registrazione.

Il motivo è nel complesso infondato.

Occorre premettere che l a Commissione non si è occupata del preuso del segno «PIM» per valutarela validità dei marchi di PAM.Dopo aver evidenziato gli elementi di differenziaz ione tra i marchi della controricorrente e quello di cui erastata richiesta la registrazione, la detta Commissione hapreso in considerazione l’uso d el segno «PIM» , anteriore al deposito della domanda di registrazione, per affermare che tale segno era da tempo conosciuto dal pubblico, per modo che lo sfruttamento del corrispondente marchio registrato sarebbe stato , Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 anche per tale ragione,improduttivo del rischio di confusione.

Un tale rilievo non è censurabile:la pacifica convivenza poliennale tra segni ― unita, come nella specie, a precisi elementi differenziaz ione dei medesimi ― può ri velarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza , presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, ilrischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela.

Nemmeno le deduzioni svolte intorno alla convalida zione del marchio ( art. 28 c.p.i. ), di cui la ricorrente assume, in sintesi, non ricorressero i presupposti applicativi, si mostrano concludenti . [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti affermato che il marchio «PIM» sia stato oggetto di convalidazione per effetto della tolleranza , da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dello sfruttamento quinquennale che ne aveva f atto la società Buscaini.

Come più volte osservato, nella sentenza impugnata si è solo rilevato che la non confondibilità dei segni in conflitto era desumibiledalle differenze chei medesimi presentavano e, inoltre, dalla pacifica loro coesistenzanegli anni passati.

Peraltro, è errato il presupposto da cui pare muovere la ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA]. assume, infatti, che il preuso del segno «PIM» avrebbeuna diffusione solo locale: per contro , nella sentenza impugnata è affermato ― come si è visto ― che la conv ivenza dei marchi delle due contendenti si era protratta nel tempo in ambito nazionale.

Dopodiché, resta da dire che, per un verso, sfugge al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto quanto alla pacifica coesistenza dei marchi in conflitto e che, per altro verso, la riscontrata assenza di episodi rivelatori di una sovrapposizione dei segni da parte della clientela assurge, per certo,ad elemento da cui è possibile desumere la non confondibilità dei medesimi.

7. ― Il ricorso è respinto.

Sez.

I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024

8. ― L e spese di giudizio seguono la soccombenza tra [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA], mentre tra la ricorrentee il Ministero possono compensarsi, tenuto conto che quest’ultimonon ha concluso per ilrigetto della proposta impugnazione, ma ha chiesto di «decidere il ricorso secondo giustizia».

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e il Ministero;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11551 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso quest’ultima controricorrente nonché contro Ministero dello sviluppo economici –Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – U fficio italiano brevetti e marchi(UIBM), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 controricorrente avverso la sentenza n. 27/2022 depositat a il 1 marzo 2022 del la Commissione dei ricorsi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 aprile 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, o UIBM, con cui è stata negata , su opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., la registrazione del marchio «PIM» per la classe 35; l’opposizione era fondata sulla titolarità, in capo all’opponente, deimarchi anteriori «PAM» , per l e class i 35 e 42 ed è stata accolta avendo riguardo al rischio confusorio di questi ultimi segni con marchio di cui era stata domandata la registrazione. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorsi ha accolto l’opposizione e disposto la prosecuzione dell’iter della registrazione. 2. ― Contro la sentenza della Commissione r icorre per cassazio ne con quattro motiviGruppo PAM. Resistono con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dello sviluppo economico. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue. Primo motivo: nullità della sentenza ai sensi degli artt.156 e 161 c.p.c. perviolazione, falsa o mancata applicazione degli artt.136 septies c.p.i.. o 132 c.p.c., o118 disp. att. c.p.c..; motivazione apparente. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., anche in combinato disposto con l’art.176, n. 5,c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i ; v iolazione o falsa applicazione della dir.2436/2015/UE, c onsiderando 10 e considerando 16 ; r ischio di Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 confusione: omessa valutazione globale. Terzo motivo: violazione ofalsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con l’art.176, n. 5 , c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i. ; rischio di confusione ; omessa valutazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con gli artt.28 c.p.i., 2569 c.c. e 2571 c.c., nonché con l’art.176 , n. 5 , c.p.i . e l’art. 136 septies c.p.i.. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei ricorsi ha basato la propria decisione sui rilievi che ci si accingea riassumere. Premesso che il confronto tra i marchi in conflitto andava condotto attraverso una valutazione globale delle somiglianze grafiche, fonetiche e concettuali dei segni , doveva considerarsi, anzitutto, che «quando la comparazione coinvolge parti denominativetanto più esse sono corte tanto più il pubblico è in grado di percepirne i singoli elementi». Ha aggiunto che ciò che risultava nell'immediato nel marchio di cui era stata domandata la registrazione non era tanto la parola « supermercati », avente valenza descrittiva, quanto la componente grafica e i colori utilizzati (cornice ovale di colore verde con sfondo giallo, facilmente percettibile e distinguibile nel suo complesso). Il richiedente utilizzava inoltre il segno «PIM» in pacifica coesistenza con i marchi «PAM» dell'opponente , « dotati di carattere distintivo accresciuto in forza dell'usoe della notorietà», e la convivenza dei marchi― protratta nel tempo in ambito nazionale , anche se non in zone territoriali coincidenti ― senza che si fosse verificato alcun episodio di confusione o di sviamento di clientela,avvalorava il giudizio di non confondibilità. 3. ― Co l primo m ezzo si deduce che la motivazione della sentenza impugnata non recherebbealcun riferimento ai motivi di impugnazione formulati dalla società [OSCURATO:PERSONA]; la pronuncia mancherebbe, inoltre, di richiami ai capi della d ecisione dell’UIBM oggetto di Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 impugnazioneavanti alla Commissione; infine le argomentazioni svolte nella sentenza sarebbero obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata reca indicazione del c ontenuto della decisione dell’UIBM (pag. 5), dei motivi di impugnazioneformulati dalla società [OSCURATO:PERSONA](pagg. 5 s.) e delle ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento (pagg. 6 ss.) , che si sono sopra riassunte. La motivazione non è quindi affatto apparente : va qui rammentato chela motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). 4. ― Il secondo motivo è incentrato sul rilievo per cui il rischio di confusione dovrebbe essere accertato attraverso una valutazione globale dei marchi in conflitto, che prend a in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni da un puntodi vista visivo, fonetico, concettuale, oltre che i prodotti e servizi rivendicatie il livello di notorietà, intrinseca o anche acquisita, del marchio anteriore. Si imputa alla Commissione dei ricorsi di aver mancato di compiere tale valutazione globale. Il motivo è inammissibile. Va qui ribadito il principio per cui, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro(Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764): occorre, cioè, considerare che i detti consumatori non hanno lapossibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto (Cass. 12 maggio 2021, n. 12566).Ciò è conforme all'insegnamento della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria). Tanto detto, la Commissionesi è affidata, come si è visto, proprio al richiamato criterio valutativo, onde la cen s ura di violazione e falsa applicazionedenunciate col secondo motivo di ricorso appa re priv a di aderenza alla pronuncia impugnata. Ora, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 assimilabile alla mancata enunciazione del motivo, che è richiesta dall'art. 366,n. 4 c.p.c. (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass.7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695) Per il resto, è appena il caso di rammentare che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti integraun giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764cit.; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382). 5. ― Col terzo mezzo la sentenza è censurata sotto questo profilo: la Commissione avrebbe mancato di considerare il carattere distintivo dei marchi anteriori e l'estensione della protezione che doveva essere accordata ad essi; ci si duole che si sia attribuito invece rilievo al carattere distintivo intrinseco del marchio «PIM» : profilo, questo, ritenuto totalmente irrilevante « in quanto ciò che rileva in punto di rischio di confusione è appuntola portata della protezione del marchio anteriore». Anche tale motivo è inammissibile. In termini generaliè senz’altro vero che il rischio di confusione tra i marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, cit., 24), onde i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C- 39/97, Canon, 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, cit., 20). Nondimeno, la Commissione dei ricorsi ha preso in considerazione i marchi PAM nel loro «carattere distintivo accresciuto in forza dell’uso Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 e della notorietà»(pag. 6 della pronuncia). 6. ― Il quarto motivo è incentrato sull'uso dei marchi di fatto riferibili all'odierna controricorrente e , anzitutto, sulla contestazione quanto al fatto cheil segno distintivo «PIM» fosse stato concretamente impiegato,come affermato nella sentenza impugnata ( la quale aveva fatto riferimento a una apposizione di esso tra i bancali di un supermercato). Viene osservatoche nel nostro ordinamento si accorda tutela al titolare di un marchio di fatto il cui uso è notorio e la cui notorietà non è puramente locale, ovvero almarchio che possa ritenersi conosciuto, se non in tutto, in gran parte del territorio nazionale : circostanza, questa , indebitamente valorizzata dalla Comm i ssione, la quale aveva conferito rilievo alla notorietà locale del marchio«PIM». Si aggiunge:che lo stesso istituto della convalidazion e del marchio opera in favore dei marchi registrati e dei marchi di fatto che abbiano una notorietà non puramente locale; che la sentenza impugnata non avrebbe indicatoquali, tra i marchi citati dalla controricorrente , fossero stati oggetto di tolleranza, e quindi di convalidazione;che l’ambito dei procedimenti di cui agli artt. 176 e 136 c.p.i. è limitato all’accertamento della sussistenza del rischio di confusione. Si contesta infine il rilievo , attribuito dalla sentenza, all'assenza di episodi di confusione e di sviamento di clientela occorsi nel periodo anteriore al deposito della domanda di registrazione. Il motivo è nel complesso infondato. Occorre premettere che l a Commissione non si è occupata del preuso del segno «PIM» per valutarela validità dei marchi di PAM.Dopo aver evidenziato gli elementi di differenziaz ione tra i marchi della controricorrente e quello di cui erastata richiesta la registrazione, la detta Commissione hapreso in considerazione l’uso d el segno «PIM» , anteriore al deposito della domanda di registrazione, per affermare che tale segno era da tempo conosciuto dal pubblico, per modo che lo sfruttamento del corrispondente marchio registrato sarebbe stato , Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 anche per tale ragione,improduttivo del rischio di confusione. Un tale rilievo non è censurabile:la pacifica convivenza poliennale tra segni ― unita, come nella specie, a precisi elementi differenziaz ione dei medesimi ― può ri velarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza , presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, ilrischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela. Nemmeno le deduzioni svolte intorno alla convalida zione del marchio ( art. 28 c.p.i. ), di cui la ricorrente assume, in sintesi, non ricorressero i presupposti applicativi, si mostrano concludenti . [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti affermato che il marchio «PIM» sia stato oggetto di convalidazione per effetto della tolleranza , da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dello sfruttamento quinquennale che ne aveva f atto la società Buscaini. Come più volte osservato, nella sentenza impugnata si è solo rilevato che la non confondibilità dei segni in conflitto era desumibiledalle differenze chei medesimi presentavano e, inoltre, dalla pacifica loro coesistenzanegli anni passati. Peraltro, è errato il presupposto da cui pare muovere la ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA]. assume, infatti, che il preuso del segno «PIM» avrebbeuna diffusione solo locale: per contro , nella sentenza impugnata è affermato ― come si è visto ― che la conv ivenza dei marchi delle due contendenti si era protratta nel tempo in ambito nazionale. Dopodiché, resta da dire che, per un verso, sfugge al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto quanto alla pacifica coesistenza dei marchi in conflitto e che, per altro verso, la riscontrata assenza di episodi rivelatori di una sovrapposizione dei segni da parte della clientela assurge, per certo,ad elemento da cui è possibile desumere la non confondibilità dei medesimi. 7. ― Il ricorso è respinto. Sez. I–RG 11551/2022 camera di consiglio10.4.2024 8. ― L e spese di giudizio seguono la soccombenza tra [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA], mentre tra la ricorrentee il Ministero possono compensarsi, tenuto conto che quest’ultimonon ha concluso per ilrigetto della proposta impugnazione, ma ha chiesto di «decidere il ricorso secondo giustizia». P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e il Ministero;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame
Sentenza Cassazione n. 14680/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris