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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10143/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15206/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, n. 269, presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po, n. 16/B; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 439/2018 depositata il 6 marzo 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Numerosi soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti, convennero in separati giudizi avanti il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) chiedendone la condanna al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 510, di cui € 140 per l’indennizzo contrattualmente previsto ed € 370 a titolo di risarcimento del «danno esistenziale» subìto a causa della interruzione del servizio di telefonia mobile nel periodo dal 3 al 17 febbraio 2012.

Riuniti i procedimenti, con sentenza n. 24/2014 del 21 febbraio 2014 il giudice adito accolse parzialmente la domanda condannando Vodafone al pagamento in favore di ciascuno degli istanti di Euro 140 a titolo di «indennizzo» per inadempimento contrattuale ed Euro 200 per «danni esistenziali», oltre spese.

2. Con sentenza n. 439/2018, depositata il 6 marzo 2019, il Tribunale di Benevento, in accoglimento del gravame interposto da Vodafone, ha «integralmente riformato» la decisione di primo grado (questo il tenore della statuizione leggibile in dispositivo), rilevando in motivazione la mancata prova, da parte degli attori/appellati, della titolarità delle utenze telefoniche cui, rispettivamente, erano riferite le pretese azionate.

Ha conseguentemente condannato gli appellati, e il loro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] procuratore antistatario, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di primo grado e i primi anche alle spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro 7.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, e, per il giudizio di appello, in Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 400,00 per esborsi.

3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventisei soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a quattro motivi.

Vi resiste [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ..

Lamentano la mancata considerazione da parte del giudice «della ammissione esplicita o, comunque, dello svolgimento di una difesa incompatibile con l’eccezione proposta dalla Vodafone di difetto di titolarità delle utenze».

Fanno in tal senso riferimento alle «schermate ricariche utenze e fatture» che — secondo quanto affermato dalla stessa Vodafone, con l’atto d’appello — erano state da essa prodotte in primo grado e «provavano di fatto il regolare utilizzo delle relative utenze nel periodo in contestazione … con riguardo in particolar modo alle utenze di cui alle domande dei Sigg.ri Carratù, Damiano, Corrado, Melisi, Perone, Marro, Votino, Sellitto, Roviezzo, Daino, Ferraro, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Corrado, Maglione, Finozzi, Ambrosone, Ferraro, Matera, Vene e Maio».

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione o falsa applicazione dell’art.306 cod. proc. civ., per avere il tribunale compreso tra gli appellati soccombenti — e, conseguentemente, condannati alle spese dei due gradi di giudizio — anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avessero, nel corso del giudizio di primo grado, rinunciato alle loro domande, del che quel giudice aveva dato atto con ordinanza, compensando le spese.

Rilevano che, pur in mancanza del fascicolo di primo grado (mai acquisito al giudizio di appello, come attestato dalla cancelleria del tribunale, e nemmeno più rinvenibile presso l’Ufficio del Giudice di pace, perché trasmesso al giudice di secondo grado), tale circostanza avrebbe potuto desumersi dalla richiesta congiunta di ambo le parti di correzione materiale dell’errore contenuto nella sentenza di primo grado (nella quale non si era dato seguito al menzionato provvedimento assunto in corso di causa e, conseguentemente, era stata pronunciata sentenza favorevole anche nei confronti dei soggetti non più parti del giudizio).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il tribunale omesso di adottare il provvedimento richiesto di correzione di errore materiale invocato da entrambe le parti del giudizio.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 2014, n. 55, e dell’art. 4, comma 4, d.m. 20 luglio 2012, n. 140Data pubblicazione 29/03/2022, in relazione alla liquidazione delle spese processuali, perché operata facendo applicazione: a) quanto a quelle di primo grado, dei parametri stabiliti con il d.m. n. 140 del 2012, anziché con quello vigente al momento della pronuncia di secondo grado (d.m. n. 55 del 2014); b) dell’art. 4, comma 4, d.m. cit. che prevede l’aumento fino al doppio nel caso di difesa di più parti nella stessa posizione processuale, senza però fornire alcuna motivazione a sostegno.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Il tribunale ha accolto l’eccezione, reiterata dall’appellante, di difetto di legittimazione attiva degli attori/appellati (recte: titolarità del diritto risarcitorio), rilevando: a) da un lato, che essa valeva ad attivare un onere probatorio dal quale gli stessi non potevano ritenersi sollevati ex art. 115 cod. proc. civ., non essendo desumibile dalle difese dell’appellante alcuna ammissione o non contestazione in proposito (contraddetta anzi proprio dalla svolta e reiterata eccezione); b) dall’altro, che tale onere non era stato in alcun modo assolto, non potendosi in particolare inferire la titolarità del diritto, come ritenuto dal primo giudice, dal verbale di conciliazione redatto nella fase precontenziosa.

In particolare, a confutazione della tesi sostenuta dagli appellati, secondo cui implicita ammissione della titolarità delle utenze avrebbe dovuto trarsi dalle difese dell’appellante, ha rilevato l’erroneità dell’assunto che ne era posto a base poiché «istituente una non sorvegliata equivalenza tra la titolarità del numero di telefonia mobile e quella del rapporto negoziale; di talché, la titolarità del numero telefonico finirebbe col collimare con (e, di per sé sola dimostrare) la qualitas di parte di un contratto» (v. pag. 6 della sentenza, terzo cpv.).

Il tribunale ha argomentato tale rilievo nei seguenti testuali F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] termini: «In senso decisamente contrapposto a consimile sofisma, e arricchendo il quadro, si è condivisibilmente osservato (Cass.22261/18, cit.) che il principio “possesso vale titolo”, sancito dall’art.1153 c.c. per i beni mobili non registrati, concerne l’acquisto della proprietà di detti beni, sicché, in base al detto principio, dal possesso della sim card potrebbe derivare solo la proprietà della stessa, e non certo anche la titolarità del contratto di utenza telefonica.

«Sotto connesso ma distinto versante, neppure la proprietà della sim card può ritenersi sicuro indice della titolarità della posizione contrattuale.

Ed invero, merita di essere ripreso il discorso del Giudice del diritto, nella parte in cui declina che, anche a prescindere dalla circostanza che, in genere, i contratti predisposti dai vari gestori di telefonia mobile riservano la proprietà della sim card al gestore stesso (il quale, in ogni momento ne potrebbe chiedere al proprio cliente la restituzione) e che è discusso se la sim card sia un bene mobile non registrato (e se, quindi, sia ad esso applicabile l’art. 1153 c.c.), costituisce dato di comune esperienza che la scheda stessa costituisce il necessario supporto per l’accesso al servizio di telefonia mobile, ossia la chiave fisica (in combinazione con il terminale) per fruire del servizio e non rappresenta certo l’oggetto del contratto.

«Non resta che ribadire che nessun elemento, diverso dalla mera enunciazione della titolarità di un numero telefonico, le attuali parti ora appellate hanno mai calato nel materiale processuale».

5.2. Ebbene il motivo in esame ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa.

Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

È assorbente in tal senso il rilievo che sulla statuizione di condanna del primo giudice, implicante ovviamente la persistente pendenza della domanda proposta anche dai soggetti che, oggi, si dice vi avessero invece già rinunciato, non risulta e non è nemmeno dedotto fosse stato proposto appello (al quale peraltro aveva interesse solo Vodafone, condannata in primo grado anche nei loro confronti).

Pur ammesso (ma non concesso, in difetto di prova, esplicitamente ammessa dai ricorrenti) che sia vero che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata dichiarata l’estinzione del processo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cass. Sez.

U. 18/07/1979, n. 4251; Cass. 09/09/1995, n. 9510).

Non essendo ciò stato fatto la correttezza della prosecuzione del giudizio non può più essere revocata in dubbio in sede di legittimità, costituendo anzi oggetto di giudicato implicito.

7. Per le stesse ragioni si appalesa inammissibile anche il terzo motivo.

In disparte il rilievo della aspecificità — in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. — dell’allegazione relativa alla presentazione di istanza di correzione, il cui mancato accoglimento non sarebbe comunque di per sé ricorribile in cassazione, è dirimente il rilievo che, come detto, l’erronea prosecuzione del giudizio successivamente ad ordinanza dichiarativa dell’estinzione andava fatta valere in via di impugnazione contro la successiva sentenza di merito.

8. Il quarto motivo, come s’è detto, prospetta due censure.

La prima, di carattere assorbente, è fondata, in relazione al principio, consolidato e fondatamente evocato in ricorso, secondo il quale «in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nella specie è proprio tale seconda evenienza che si è verificata; il tribunale ha riformato la sentenza di primo grado e dunque le spese del giudizio di primo grado andavano liquidate facendo applicazione della disciplina vigente al momento di detta pronuncia riformatrice.

Rimane assorbita la censura, della quale comunque conviene anche evidenziare la fondatezza sul rilievo che la natura della controversia, che presenta solo identità di questioni ma non anche di fatto costitutivo posto a fondamento delle varie pretese risarcitorie, esclude che possa ravvisarsi il presupposto della identità di posizione processuale degli appellati, pur assistiti dal medesimo avvocato, sicché non può trovare applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014, omologo all’art. 4, comma 2, d.m. n. 140 del 2012 erroneamente evocato in sentenza (Cass. 04/03/2021, n. 6110)

9. In accoglimento, dunque, per quanto di ragione, del solo quarto motivo, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio al giudice a quo perché ridetermini le spese tenendo conto dei principi sopra enunciati.

P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15206/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, n. 269, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po, n. 16/B; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 439/2018 depositata il 6 marzo 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti, convennero in separati giudizi avanti il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) chiedendone la condanna al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 510, di cui € 140 per l’indennizzo contrattualmente previsto ed € 370 a titolo di risarcimento del «danno esistenziale» subìto a causa della interruzione del servizio di telefonia mobile nel periodo dal 3 al 17 febbraio 2012. Riuniti i procedimenti, con sentenza n. 24/2014 del 21 febbraio 2014 il giudice adito accolse parzialmente la domanda condannando Vodafone al pagamento in favore di ciascuno degli istanti di Euro 140 a titolo di «indennizzo» per inadempimento contrattuale ed Euro 200 per «danni esistenziali», oltre spese. 2. Con sentenza n. 439/2018, depositata il 6 marzo 2019, il Tribunale di Benevento, in accoglimento del gravame interposto da Vodafone, ha «integralmente riformato» la decisione di primo grado (questo il tenore della statuizione leggibile in dispositivo), rilevando in motivazione la mancata prova, da parte degli attori/appellati, della titolarità delle utenze telefoniche cui, rispettivamente, erano riferite le pretese azionate. Ha conseguentemente condannato gli appellati, e il loro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] procuratore antistatario, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di primo grado e i primi anche alle spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate, per il primo grado, in Euro 7.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, e, per il giudizio di appello, in Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 400,00 per esborsi. 3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventisei soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a quattro motivi. Vi resiste [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ.. Lamentano la mancata considerazione da parte del giudice «della ammissione esplicita o, comunque, dello svolgimento di una difesa incompatibile con l’eccezione proposta dalla Vodafone di difetto di titolarità delle utenze». Fanno in tal senso riferimento alle «schermate ricariche utenze e fatture» che — secondo quanto affermato dalla stessa Vodafone, con l’atto d’appello — erano state da essa prodotte in primo grado e «provavano di fatto il regolare utilizzo delle relative utenze nel periodo in contestazione … con riguardo in particolar modo alle utenze di cui alle domande dei Sigg.ri Carratù, Damiano, Corrado, Melisi, Perone, Marro, Votino, Sellitto, Roviezzo, Daino, Ferraro, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Corrado, Maglione, Finozzi, Ambrosone, Ferraro, Matera, Vene e Maio». 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione o falsa applicazione dell’art.306 cod. proc. civ., per avere il tribunale compreso tra gli appellati soccombenti — e, conseguentemente, condannati alle spese dei due gradi di giudizio — anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avessero, nel corso del giudizio di primo grado, rinunciato alle loro domande, del che quel giudice aveva dato atto con ordinanza, compensando le spese. Rilevano che, pur in mancanza del fascicolo di primo grado (mai acquisito al giudizio di appello, come attestato dalla cancelleria del tribunale, e nemmeno più rinvenibile presso l’Ufficio del Giudice di pace, perché trasmesso al giudice di secondo grado), tale circostanza avrebbe potuto desumersi dalla richiesta congiunta di ambo le parti di correzione materiale dell’errore contenuto nella sentenza di primo grado (nella quale non si era dato seguito al menzionato provvedimento assunto in corso di causa e, conseguentemente, era stata pronunciata sentenza favorevole anche nei confronti dei soggetti non più parti del giudizio). 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il tribunale omesso di adottare il provvedimento richiesto di correzione di errore materiale invocato da entrambe le parti del giudizio. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 2014, n. 55, e dell’art. 4, comma 4, d.m. 20 luglio 2012, n. 140Data pubblicazione 29/03/2022, in relazione alla liquidazione delle spese processuali, perché operata facendo applicazione: a) quanto a quelle di primo grado, dei parametri stabiliti con il d.m. n. 140 del 2012, anziché con quello vigente al momento della pronuncia di secondo grado (d.m. n. 55 del 2014); b) dell’art. 4, comma 4, d.m. cit. che prevede l’aumento fino al doppio nel caso di difesa di più parti nella stessa posizione processuale, senza però fornire alcuna motivazione a sostegno. 5. Il primo motivo è inammissibile. 5.1. Il tribunale ha accolto l’eccezione, reiterata dall’appellante, di difetto di legittimazione attiva degli attori/appellati (recte: titolarità del diritto risarcitorio), rilevando: a) da un lato, che essa valeva ad attivare un onere probatorio dal quale gli stessi non potevano ritenersi sollevati ex art. 115 cod. proc. civ., non essendo desumibile dalle difese dell’appellante alcuna ammissione o non contestazione in proposito (contraddetta anzi proprio dalla svolta e reiterata eccezione); b) dall’altro, che tale onere non era stato in alcun modo assolto, non potendosi in particolare inferire la titolarità del diritto, come ritenuto dal primo giudice, dal verbale di conciliazione redatto nella fase precontenziosa. In particolare, a confutazione della tesi sostenuta dagli appellati, secondo cui implicita ammissione della titolarità delle utenze avrebbe dovuto trarsi dalle difese dell’appellante, ha rilevato l’erroneità dell’assunto che ne era posto a base poiché «istituente una non sorvegliata equivalenza tra la titolarità del numero di telefonia mobile e quella del rapporto negoziale; di talché, la titolarità del numero telefonico finirebbe col collimare con (e, di per sé sola dimostrare) la qualitas di parte di un contratto» (v. pag. 6 della sentenza, terzo cpv.). Il tribunale ha argomentato tale rilievo nei seguenti testuali F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] termini: «In senso decisamente contrapposto a consimile sofisma, e arricchendo il quadro, si è condivisibilmente osservato (Cass.22261/18, cit.) che il principio “possesso vale titolo”, sancito dall’art.1153 c.c. per i beni mobili non registrati, concerne l’acquisto della proprietà di detti beni, sicché, in base al detto principio, dal possesso della sim card potrebbe derivare solo la proprietà della stessa, e non certo anche la titolarità del contratto di utenza telefonica. «Sotto connesso ma distinto versante, neppure la proprietà della sim card può ritenersi sicuro indice della titolarità della posizione contrattuale. Ed invero, merita di essere ripreso il discorso del Giudice del diritto, nella parte in cui declina che, anche a prescindere dalla circostanza che, in genere, i contratti predisposti dai vari gestori di telefonia mobile riservano la proprietà della sim card al gestore stesso (il quale, in ogni momento ne potrebbe chiedere al proprio cliente la restituzione) e che è discusso se la sim card sia un bene mobile non registrato (e se, quindi, sia ad esso applicabile l’art. 1153 c.c.), costituisce dato di comune esperienza che la scheda stessa costituisce il necessario supporto per l’accesso al servizio di telefonia mobile, ossia la chiave fisica (in combinazione con il terminale) per fruire del servizio e non rappresenta certo l’oggetto del contratto. «Non resta che ribadire che nessun elemento, diverso dalla mera enunciazione della titolarità di un numero telefonico, le attuali parti ora appellate hanno mai calato nel materiale processuale». 5.2. Ebbene il motivo in esame ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa. Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 6. Il secondo motivo è inammissibile. È assorbente in tal senso il rilievo che sulla statuizione di condanna del primo giudice, implicante ovviamente la persistente pendenza della domanda proposta anche dai soggetti che, oggi, si dice vi avessero invece già rinunciato, non risulta e non è nemmeno dedotto fosse stato proposto appello (al quale peraltro aveva interesse solo Vodafone, condannata in primo grado anche nei loro confronti). Pur ammesso (ma non concesso, in difetto di prova, esplicitamente ammessa dai ricorrenti) che sia vero che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata dichiarata l’estinzione del processo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 che li riguardava con ordinanza, questa deve intendersi [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] implicitamente revocata dalla successiva sentenza che anche nei loro confronti è stata pronunciata ed era, dunque, contro di questa che andava fatta valere l’irrituale o erronea prosecuzione del giudizio (v. Cass. Sez. U. 18/07/1979, n. 4251; Cass. 09/09/1995, n. 9510). Non essendo ciò stato fatto la correttezza della prosecuzione del giudizio non può più essere revocata in dubbio in sede di legittimità, costituendo anzi oggetto di giudicato implicito. 7. Per le stesse ragioni si appalesa inammissibile anche il terzo motivo. In disparte il rilievo della aspecificità — in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. — dell’allegazione relativa alla presentazione di istanza di correzione, il cui mancato accoglimento non sarebbe comunque di per sé ricorribile in cassazione, è dirimente il rilievo che, come detto, l’erronea prosecuzione del giudizio successivamente ad ordinanza dichiarativa dell’estinzione andava fatta valere in via di impugnazione contro la successiva sentenza di merito. 8. Il quarto motivo, come s’è detto, prospetta due censure. La prima, di carattere assorbente, è fondata, in relazione al principio, consolidato e fondatamente evocato in ricorso, secondo il quale «in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza» (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; n. 31884 del 10/12/2018). Nella specie è proprio tale seconda evenienza che si è verificata; il tribunale ha riformato la sentenza di primo grado e dunque le spese del giudizio di primo grado andavano liquidate facendo applicazione della disciplina vigente al momento di detta pronuncia riformatrice. Rimane assorbita la censura, della quale comunque conviene anche evidenziare la fondatezza sul rilievo che la natura della controversia, che presenta solo identità di questioni ma non anche di fatto costitutivo posto a fondamento delle varie pretese risarcitorie, esclude che possa ravvisarsi il presupposto della identità di posizione processuale degli appellati, pur assistiti dal medesimo avvocato, sicché non può trovare applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014, omologo all’art. 4, comma 2, d.m. n. 140 del 2012 erroneamente evocato in sentenza (Cass. 04/03/2021, n. 6110) 9. In accoglimento, dunque, per quanto di ragione, del solo quarto motivo, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio al giudice a quo perché ridetermini le spese tenendo conto dei principi sopra enunciati. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15206/2019 Numero sezionale 348/2022 Numero di raccolta generale 10143/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 23 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
Sentenza Cassazione n. 10143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris