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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2024

Cassazione n. 31795/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02-02-2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla recidiva. lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa del 1° luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi 8 di reclusione e di 1.200 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Vittoria il 3 settembre 2014.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, Palumbo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva (incidente sulla pena e sulla prescrizione), osservandosi che la stessa è stata ritenuta sussistente sulla base del mero riscontro formale del casellario giudiziale, da cui risulta un patteggiamento per furto divenuto irrevocabile nel 2013, senza che sia stato chiarito dai giudici di merito se la ricaduta nell'illecito, peraltro tale da provocare una lesione minima al bene giuridico tutelato, fosse o meno espressione di un'incrementata pericolosità sociale dell'imputato, a fronte peraltro di un precedente riferito a un delitto di specie diversa da quello per cui si precede, dovendosi in tal senso avere riguardo soltanto alle condanne divenute definitive prima della commissione del fatto.

2.1. Con memoria trasmessa il 26 aprile 2024, il difensore di fiducia di Palumbo, nell'associarsi alla richiesta del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

3. Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso, in data 15 dicembre 2023, veniva assegnato a questa Sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.Nel caso di specie, tale valutazione, pur nella sua estrema sintesi, può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva infraquinquennale, considerata "espressione dell'incrementata pericolosità sociale dell'imputato palesata con l'episodio in disamina" (pag. 4 della sentenza impugnata), per cui la pena non è stata ritenuta suscettibile di ulteriori riduzioni, oltre a quelle apportate con la qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità e con la concessione delle attenuanti generiche, essendo stati altresì rimarcati, in senso ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, i "plurimi precedenti annoverati dall'imputato", costituiti, come risulta invero dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso per cassazione, non solo dal patteggiamento per il delitto di tentato furto considerato ai fini della contestazione della recidiva, ma anche da una condanna del dicembre 2017 per furto consumato e da due decreti penali di condanna, emessi entrambi nel 2015, per reati contravvenzionali (ossia, nel primo caso, omessa denuncia dell'esistenza di armi, nel secondo caso, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente).

2. Orbene, la lettura complessiva della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, nel suo insieme scevra da profili di illogicità, consente di ritenere manifestamente infondata la doglianza difensiva, dovendosi solo aggiungere, da un lato, che l'eterogeneità tra il reato per cui si è proceduto e quello oggetto della pregressa sentenza di patteggiamento non è di per sé significativa, atteso che la recidiva contestata è quella infraquinquennale e non quella specifica, e, dall'altro, che tra la data di irrevocabilità del precedente per tentato furto (22 maggio 2013) e quella del reato oggetto del presente giudizio (3 settembre 2014) è trascorso, nell'ambito del quinquennio, un tempo oggettivamente breve, tale da far ritenere la ricaduta nel reato sintomatica di una non estemporanea propensione a delinquere dell'imputato, invero confermata anche dalle successive condanne.

Non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate, sostanzialmente, a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,,Rv. 265482).

3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Palumbo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02-02-2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla recidiva. lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Ragusa del 1° luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi 8 di reclusione e di 1.200 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Vittoria il 3 settembre 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, Palumbo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva (incidente sulla pena e sulla prescrizione), osservandosi che la stessa è stata ritenuta sussistente sulla base del mero riscontro formale del casellario giudiziale, da cui risulta un patteggiamento per furto divenuto irrevocabile nel 2013, senza che sia stato chiarito dai giudici di merito se la ricaduta nell'illecito, peraltro tale da provocare una lesione minima al bene giuridico tutelato, fosse o meno espressione di un'incrementata pericolosità sociale dell'imputato, a fronte peraltro di un precedente riferito a un delitto di specie diversa da quello per cui si precede, dovendosi in tal senso avere riguardo soltanto alle condanne divenute definitive prima della commissione del fatto. 2.1. Con memoria trasmessa il 26 aprile 2024, il difensore di fiducia di Palumbo, nell'associarsi alla richiesta del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale, il ricorso, in data 15 dicembre 2023, veniva assegnato a questa Sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.Nel caso di specie, tale valutazione, pur nella sua estrema sintesi, può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva infraquinquennale, considerata "espressione dell'incrementata pericolosità sociale dell'imputato palesata con l'episodio in disamina" (pag. 4 della sentenza impugnata), per cui la pena non è stata ritenuta suscettibile di ulteriori riduzioni, oltre a quelle apportate con la qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità e con la concessione delle attenuanti generiche, essendo stati altresì rimarcati, in senso ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, i "plurimi precedenti annoverati dall'imputato", costituiti, come risulta invero dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso per cassazione, non solo dal patteggiamento per il delitto di tentato furto considerato ai fini della contestazione della recidiva, ma anche da una condanna del dicembre 2017 per furto consumato e da due decreti penali di condanna, emessi entrambi nel 2015, per reati contravvenzionali (ossia, nel primo caso, omessa denuncia dell'esistenza di armi, nel secondo caso, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente). 2. Orbene, la lettura complessiva della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, nel suo insieme scevra da profili di illogicità, consente di ritenere manifestamente infondata la doglianza difensiva, dovendosi solo aggiungere, da un lato, che l'eterogeneità tra il reato per cui si è proceduto e quello oggetto della pregressa sentenza di patteggiamento non è di per sé significativa, atteso che la recidiva contestata è quella infraquinquennale e non quella specifica, e, dall'altro, che tra la data di irrevocabilità del precedente per tentato furto (22 maggio 2013) e quella del reato oggetto del presente giudizio (3 settembre 2014) è trascorso, nell'ambito del quinquennio, un tempo oggettivamente breve, tale da far ritenere la ricaduta nel reato sintomatica di una non estemporanea propensione a delinquere dell'imputato, invero confermata anche dalle successive condanne. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate, sostanzialmente, a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,,Rv. 265482). 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Palumbo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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