CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 23 ottobre 2015, con la quale l'imputata era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, senza autorizzazione, cedeva dietro corrispettivo in denaro, a due soggetti ignoti, due confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché deteneva, a fine di cessione, involucri della medesima sostanza del peso di circa 10 grammi. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un motivo unico di censura, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su generiche asserzioni difensive, del tutto sganciate da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato. La sentenza della Corte d'appello reca, del resto, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente laddove - in mancanza di doglianze relative alla responsabilità penale - ritiene la congruità del trattamento sanzionatorio riservato alla ricorrente, in mancanza di cause di prosciogImmento che emergano degli atti. 2. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 mar