Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:229
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
8 luglio 2004
[OSCURATO:PERSONA]136/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Diniego di promozione — Molestie — Dovere di assistenza»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto
: Ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale
asseritamene subito a causa del ripetuto rifiuto del Consiglio di promuovere il ricorrente al grado B1 e di asserite molestie.
Decisione
: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento — Limiti
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato
del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
3.
Dipendenti — Obbligo d’assistenza gravante sull’amministrazione — Portata
(Statuto del personale, art. 24)
1. Poiché gli artt. 90 e 91 dello Statuto non fanno alcuna distinzione fra l’azione di annullamento e l’azione di risarcimento
per quanto riguarda il procedimento tanto amministrativo quanto contenzioso, l’interessato ha la facoltà, data l’autonomia
dei vari rimedi giuridici, di optare per l’una o per l’altra, o per entrambe congiuntamente, purché adisca il Tribunale entro
il termine di tre mesi dal rigetto del reclamo.
Un eccezione è stata stabilita al principio dell’autonomia dei rimedi giuridici nel caso in cui l’azione di risarcimento sia
strettamente connessa all’azione di annullamento. Se è possibile esperire domanda di risarcimento senza essere contemporaneamente
tenuti a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l’ostacolo
dell’irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario.
Ne consegue che non vi è autonomia tra i ricorsi allorché un ricorso per risarcimento abbia quale unico oggetto il risarcimento
di un danno materiale, quale la perdita di retribuzioni ulteriori che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato nominato
ai posti per i quali si era candidato, danno che non si sarebbe verificato se, peraltro, un ricorso d’annullamento, proposto
in tempo utile, fosse stato fruttuoso. Pertanto l’interessato che abbia omesso di impugnare gli atti che considera lesivi
proponendo tempestivamente un ricorso di annullamento non può sanare questa omissione e procurarsi un nuovo termine di impugnazione
tramite una domanda di risarcimento danni.
(v. punti 24-26)
Riferimento: Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione CEEA (Racc. pagg. 785 e 797); Corte 12 dicembre 1967,
causa 4/67, Collignon/Commissione (Racc. pagg. 469 e 480); Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer‑Burckhardt/Commissione
(Racc. pag. 1171, punti 10 e 11); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑35, punti 36
e 37); Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407, punto 144); Tribunale
13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799, punto 46); Tribunale 28 maggio 1997, causa T-59/96, Burban/Parlamento
(Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punti 25, 26 e 27); Tribunale 19 settembre 2000, cause riunite T-101/98 e T-200/98, Stodtmeister/Consiglio
(Racc. PI pagg. I-A-177 e II‑807, punto 38)
2. L’annullamento di un atto impugnato costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in via di principio, vale a dire in
mancanza in detto atto di qualsiasi valutazione espressamente negativa delle capacità del ricorrente che possa nuocergli,
riparazione sufficiente di qualsiasi danno morale che questi possa aver subito a causa dell’atto annullato.
(v. punto 34)
Riferimento: Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-23 e II-77, punto 62);
Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑328/01, Robinson/Parlamento (Racc. PI pagg I‑A‑0000 e II‑0000, punto 79)
3. In forza dell’obbligo di assistenza imposto dall’art. 24 dello Statuto, l’amministrazione, in presenza di un incidente incompatibile
con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività
e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione
di causa, le dovute conseguenze. A tal fine è sufficiente che il dipendente che chiede tutela dalla sua istituzione fornisca
almeno un principio di prova del carattere reale delle pretese aggressioni subite. In presenza di tali elementi l’istituzione
in questione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine, al fine di accertare
i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.
(v. punto 49)
Riferimento: Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16); Tribunale 21 aprile 1993,
causa T-5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II-477, punto 31); Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione
(Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225, punto 42)