CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di duesentenze di condanna irrevocabili;Premesso che con la originaria istanza il condannato aveva sostenuto che i due reati diresistenza a pubblico ufficiale, posti in essere a Brindisi a distanza di due mesi l’unodall’altro, fossero unificati dall’essere stati commessi per evitare di farsi trovare in possessodi stupefacenti e privo di patente di guida;Rilevato che, a tal proposito, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, in quanto,a parte la omogeneità dei reati, non risulta provato lo stato di tossicodipendenza (attestatofino al 2017, mentre i reati sono staticommessi nel 2020) e le motivazioni addotte dalcondannato sono sintomatiche piuttosto di una proclività a delinquere e di una scelta di vita(si tratta di autonome deliberazioni per occasionali controlli non preventivabili) anziché di unoriginario disegno criminoso;Ritenuto che si tratti di motivazione adeguata, avversata dal ricorso per il tramite delreiterato richiamo alla omogeneità dei reati, alla contiguità cronologica e all’identità dimovente, ma senza arrivare a confutare la sostanza del provvedimento reiettivo del giudicedell’esecuzione, ovvero che i fatti concreti evocano una sistematica dedizione al delitto ecostituiscono invece manifestazione di una personalità insensibile ai controlli e al rispettodelle regole;Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita ariproporre pedissequamente le questioni già decise sfavorevolmente dalla ordinanzaimpugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.