CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23185/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 190/192 TORINO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TORINO, [OSCURATO:PERSONA], N. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 328/2022,depositata il 24/03/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di via Monginevro nn. 190/192 in Torino (il ‘Condominio’) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl dal Tribunale di Torino in data 19/05/2016, per la somma di €. 19.234,00. A sostegno dell'opposizione, il Condominio esponeva che i lavori appaltati con contratto del 12.09.2014, avente ad oggetto il risanamento e la manutenzione delle facciate lati strada dello stabile condominiale, eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, in alcune opere presentavano vizi e difformità prontamente denunziati. 1.1. Il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte da parte attrice confermando il decreto opposto, ritenendo intervenuta la decadenza ex art. 1667, comma 2, cod. civ. dalla denuncia dei vizi e difetti, poiché il cantiere veniva rilasciato il 12 settembre del 2014, quando vennero smontati i ponteggi, mentre la denuncia dei vizi venne fatta il 20 febbraio e il 21 marzo 2015. 2. La pronuncia veniva impugnata dal Condominio innanzi alla Corte d'Appello di Torino che, per quel che qui ancora rileva, con sentenza n. 328/2022 confermava la statuizione del giudice di prime cure in ordine al pagamento all’appellata della somma indicata nel decreto ingiuntivo. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che, essendo pacifica la mancata accettazione dell'opera, se non vi è stata liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per vizi, la mancata esecuzione del collaudo non pregiudica il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, essendo comunque intervenuta la consegna dell'opera; né vi è prova in atti del riconoscimento dei vizi, come neanche della tempestività della denuncia rispetto alla scoperta: prova gravante sul committente e da questi mai fornita. 3. Avverso la suddetta pronuncia il Condominio di via Monginevro nn. 190 /192 proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, comma 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente espone che poiché nel caso di specie l'opera non solo non veniva accettata, ma neppure veniva collaudata, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto impregiudicato il diritto al corrispettivo da parte dell'impresa appaltatrice sul mero assunto dell’intervenuta consegna dell'opera. Ciò sia in violazione dell'art. 1667, comma 2, cod. civ., sia in violazione dell'art. 12 del contratto d'appalto ove, richiamando la norma citata, si prevedeva espressamente che l'opera dovesse essere verificata, accettata e collaudata nei singoli lotti di lavorazione. Del resto, prosegue il ricorrente, al momento dello smontaggio del ponteggio i lavori non erano stati accettati dalla committenza né collaudati proprio in quanto presentavano vizi e difetti riconosciuti dalla stessa società appaltatrice. 1.1. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di nullità della notifica del ricorso sollevata dalla controricorrente in quanto atto mancante di molte pagine, tanto da rendere difficile per la difesa la comprensione delle ragioni dell’impugnazione, almeno fino alla data di trasmissione dell’atto completo. Come rilevato dal ricorrente in memoria, questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che la mancanza di una o più pagine del ricorso nella copia notificata (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini) non comporta l’inammissibilità del ricorso bensì un vizio della notifica, sanabile con efficacia ex tunc sia per effetto dell’avvenuta costituzione dell’intimato, sia mediante nuova notifica di copia integrale che, nel caso di specie, è avvenuta a cura della stesso ricorrente con congruo anticipo rispetto alla data fissata dell’adunanza, ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque nel rispetto della tutela del diritto di difesa, tale da rendere inammissibile la richiesta della ricorrente di concessione di ulteriore termine (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2537 del 27/01/2022, Rv. 663672 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4092 del 16/02/2017, Rv. 642538 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, Rv. 641080 - 01). 1.2. Tanto premesso, il ricorso è infondato. Nel caso che ci occupa, dall’art. 12 del contratto di appalto riportato in ricorso (p. 15, 1° capoverso) emerge che il committente e il Direttore dei Lavori avrebbero dovuto procedere alla verifica e al collaudo in un tempo anteriore al benestare per lo smontaggio del ponteggio. La consegna dell’opera – e , prima , lo smontaggio del ponteggio - risulta concordemente procrastinata al 12.09.2014, benché prevista per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa del continuo ritardo nei pagamenti da parte del Condominio (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso; v. ricorso p. 23, 3° capoverso): ciò non prova affatto che il collaudo, la verifica e l’accettazione non siano intervenuti per contestazione dei vizi, come asserito in ricorso (v. p. 23, 2° capoverso); al contrario, depone nel senso o della rinuncia implicita del committente al collaudo e alla verifica, ovvero nel senso dell’accettazione per facta concludentia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020, Rv. 657792 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019, Rv. 653821 -01). 1.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto determinante il fatto materiale della consegna dell’opera ai fini del riconoscimento del corrispettivo a favore dell’appaltatore. 2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis,del