CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, in [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2018, alla pena di mesi 2 di arresto e euro 1500 di ammenda, per avere guidato un ciclomotore sprovvisto di regolare patente di guidarcon recidiva nel biennio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore lamenta che dall'istruttoria non sarebbe emersa la definitività della precedente contestazione relativa alla guida in assenza di patente, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per intervenuta depenalizzazione del reato. La recidiva nel biennio presuppone il definitivo accertamento della condotta illecita da parte della autorità amministrativa, che nel caso di specie non sarebbe stata dimostrata. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorioeci in particolare. p determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto della natura contravvenzionale del reato, del grado di offensività della condotta, della distanza temporale del reato rispetto all'ultimo precedente iscritto nel casellario e della occasionalità della ricaduta nel reato. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto della natura contravvenzionale del reato, del grado di offensività della condotta, della distanza temporale del reato rispetto all'ultimo precedente iscritto nel casellario e della occasionalità della ricaduta nel reato. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]/ ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.11 primo motivo è manifestamnte infondato. Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.116, comma 15 Cod. strad. penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretatc4 nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purchè definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247- 01).La Corte di appello, in coerenza con tali principi, ha dato atto che l'istruttoria, e in particolare la deposizione del teste Lenti, aveva chiarito come l'imputato fosse già stato sanzionato per la medesima contravvenzione in altre quattro occasioni (tra il gennaio e il luglio del 2017) e non avesse proposto impugnazione, tanto che la prima di esse era già stata inviata per la iscrizione al ruolo. 6.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. oir'ichiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, la concessione dovendo essere fondata sull'accertamento di situazion idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza (ez. 3, n. 9836 del 17/1172015, Piliero, Rv. 266460), essendo, a tal fine, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Infatti, il riconoscimento di tali attenuanti rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale e la Corte ha comunque dato atto che la pena irrogata era giustificata in ragione della personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. La Corte territoriale ha, inoltre, motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, con un richiamo alla gravità della condotta di reato (caratterizzata dalla reiterazione delle violazioni) e alla personalità del soggetto agente.Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva, aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure. 7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per Cassazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 8.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] 13 sett mbre 202