CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 40761/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 30559/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — avverso la sentenza n. 1843/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 da [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda di merito, per quanto ancora di rilievo n questa sede, concerne una causa o meglio, diverse cause di contraffazioni di calzature, anche dinanzi ad autorità giudiziarie estere (e precisamente quelle di Parigi e di Berlino). La causa è pervenuta alla cognizione di questa Corte a seguito di declaratoria di esecutorietà, in applicazione del Re CEE n. 44 del 2001, di sentenza del Tribunale di Berlino, operata dalla Corte di Appello di Ancona con decreto in data 15/06/2017 e, quindi, con sentenza, di rigetto dell'opposizione al detto decreto di esecutorietà, n. 1843 del 28/08/2018. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre con due motivi avverso la detta sentenza della Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] SE, resiste con controricorso. All'adunanza del 30 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Dalla rinunzia e dall'adesione ad essa, provenienti rispettivamente dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. da un lato e da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, entrambe redatte in due atti, il primo, di rinuncia recante data 25/01/2021 e il secondo, di accettazione, recante data 97/09/2021, risulta che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già compensate tra le parti stesse. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese di questo giudizio.Ad. 30/09/2021 CC R.G. N. 30559/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in da A1 1settembre 2021. diziarìo [OSCURATO:PERSONA]., 0 IN C .207t Audiziarie CATANIAAd. 30/09