CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 10575/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-42678/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che applica la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre il procedimento di calcolo della pena se la sanzione finale è aderente a quella chiesta concordemente dalle parti (Sez. 5, n. 18304, del 23/1/2019, Rv. 275915; Sez. 5, n. 49546 del 21/9/2018, Rv. 274660; più recentemente per l'esplicazione del concetto di pena illegale: Sez. U. n. 877, del 14/7/2022, dep. 2023, Rv. 283886). L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.