CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione relativo alla sentenza emessa dalla Pretura di Palermo il 3/3/1995, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], concernente la realizzazione di un immobile abusivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'istante, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 39, I. 23 dicembre 1994, n. 724. Il Tribunale avrebbe rigettato l'istanza senza verificare che le domande di sanatoria presentate dalla ricorrente e dal marito [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbero duet autonome porzioni immobiliari, ancorché comprese in una costruzione unitaria, cosicché la volumetria dovrebbe essere calcolata separatamente. L'ordinanza, ancora, non considererebbe che le due istanze in oggetto sarebbero state presentate nel 1995, e che solo successivamente si sarebbe formata la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, che non consentirebbe la "scissione" delle domande; queste, peraltro, sarebbero state presentate in ordine ad unità immobiliari distinte, l'una per la porzione di fabbricato adibito a deposito materiali e ricovero mezzi, l'altra per la porzione consistente in abitazione con autorimessa. Infine, il ricorso contesta al Giudice di non aver esaminato i possibili esiti ed i tempi della procedura, di non aver accertato il possibile risultato dell'istanza e di non aver valutato i tempi di definizione del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale di Palermo, in primo luogo, ha richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in materia di condono edilizio disciplinato dalla I. 24 novembre 1994 n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, 17/03/2014, Rv. 259292; Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Rv. 269280). 5. Di seguito, l'ordinanza ha congruamente evidenziato, con argomento in fatto non sindacabile in questa sede, oltre che privo di illogicità manifesta, che proprio tale indirizzo doveva trovare applicazione nel caso di specie, in cui la presentazione di più richieste di condono aveva avuto lo scopo di parcellizzare artificiosamente la consistenza dell'abuso, in presenza di una cubatura complessivamente superiore a quella consentita. In particolare, a fronte di un unico fabbricato - oggetto della sentenza di condanna e la cui realizzazione era stata interamente contestata alla [OSCURATO:PERSONA] - erano state presentate due istanze di condono, l'una per la porzione adibita a magazzino (pari a 333,93 mc.), l'altra per la parte destinata a civile abitazione (pari a 717,86 mc.), in tal modo evidentemente superandosi il limite di 750 mc. fissato dalla I. n. 724 del 1994. Ancora nel senso di una duplicazione delle istanze del tutto artificiosa, l'ordinanza 2ha poi evidenziato che le stesse erano state presentate nella medesima data (28/2/1995) e da parte di due soggetti legati da matrimonio, dunque verosimilmente riferibili ad un unico centro sostanziale di interesse. 6. Il rigetto dell'istanza, pertanto, risulta fondato su argomenti del tutto solidi ed ancorati a concreti elementi in fatto, come tali non censurabili. 7. Lo stesso provvedimento, peraltro, appare contestato dalla ricorrente in termini privi di reale efficacia. 7.1. In primo luogo, la considerazione - di puro merito, dunque non valutabile in questa sede - secondo cui le due unità immobiliari (oggetto delle separate istanze di condono) avrebbero davvero natura e funzione autonoma. 7.2. In secondo luogo, la tesi - priva di ogni sostegno - secondo cui la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, in tema di divieto di elusivo frazionamento, sarebbe sorta soltanto in epoca successiva alla presentazione delle domande di regolarizzazione. 7.3. Infine, l'appunto - del tutto generico - per il quale l'ordinanza non avrebbe esaminato i possibili esiti ed i tempi di definizione del procedimento amministrativo; nessun riferimento, peraltro, è offerto quanto ad eventuali indicazioni sul punto - necessariamente specifiche e documentate - offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] al Giudice dell'esecuzione. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiar P.Q.Msigliere estensore Il esidente og,oni [OSCURATO:PERSONA].f.,ia in Ca- ¦-.:e.:Ieria -30 APRI 2026 3 [OSCURATO:PERSONA]?Trì efe..A TI