Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2023
ECLI:EU:T:2023:706
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0245_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑245/21) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punti 18‑22, 68)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione
[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punto 23)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Imprenditori di spicco che operano in Bielorussia – Nozione – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi probatori
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punti 26, 28, 29, 34, 41, 46, 47)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Sostegno da parte dell’amministrazione bielorussa – Nozione – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi probatori
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punti 50, 52, 54, 55, 57)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione paragonabile – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punto 53)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339, allegato]
(v. punti 58, 60, 61, 64, 67‑75)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 252 del 28.6.2021
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