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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21244/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo esistente il quadro di gravità indiziaria per la partecipazione ad una associazione finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio.

La condotta era contestata come perdurante e commessa a far data dal 12/6/2017.

Con istanza in data 15/9/2020 la difesa ne chiedeva la declaratoria d'inefficacia, alla Corte d'appello, in ragione della retrodatazione dei termini, trovandosi al cospetto di una ipotesi di contestazione a catena.

Altra misura cautelare era stata, invero, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per un furto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 settembre 2020 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di scarcerazione, formulata "ora per allora" per decorrenza dei termini di durata massima della misura (termini relativi alla fase delle indagini).

Era stata negata la retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dei termini della misura applicata in data 15 aprile 2019 nei confronti dell'istante, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per aver partecipato, nella veste di capo promotore e organizzatore, ad una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio «dal 12 giugno 2017 con condotta perdurante» (capo 1).

1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nella declaratoria d'inefficacia della misura cautelare per l'anzidetta decorrenza dei termini massimi, in applicazione dell'istituto della cd. contestazione a catena.

Il decorso della misura in atto doveva essere retrodatato alla data del 19 marzo 2018, giorno in cui, unitamente ad altri sodali, egli era stato tratto in arresto per il furto commesso ai danni del negozio "Living" in Qualiano, furto che costituiva uno dei delitti-scopo della associazione per delinquere oggetto del nuovo procedimento.

All'esito della convalida di arresto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente a favore di quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinnovato la misura; il processo per quell'episodio di furto era stato celebrato dinanzi a quest'ultimo ufficio giudiziario e si era concluso il 17 dicembre 2018 con una sentenza di condanna.

Per tale titolo egli era rimasto sottoposto a custodia cautelare sino al 20 dicembre 2018.La misura cautelare per il delitto associativo gli era stata applicata il 15 aprile 2019 e l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato il 27 settembre 2019, rimanendo sempre in carcere, dove si trovava al momento di presentazione della richiesta di scarcerazione.

Retrodatando la seconda misura custodiale al 19 marzo 2018, si otteneva che, alla data del 27 settembre 2019, il termine di fase, pari ad un anno, ex art. 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen., era ampiamente decorso.

1.2. La Corte d'appello, quale giudice della cautela, aveva respinto l'istanza LÙ scarcerazione, ritenendo non applicabile la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., giacché l'imputato era stato giudicato separatamente per il furto ed era stato scarcerato in epoca anteriore a quella di esecuzione della misura cautelare di cui si discute.

1.3. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza di rigetto sia pure per ragioni diverse.

Ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza della separazione dei procedimenti, sia l'intervenuta revoca della prima misura cautelare; mentre ha assegnato valenza decisiva al fatto che: - il reato associativo non è stato commesso anteriormente alla applicazione della prima misura cautelare, perché si trattava di reato permanente con "contestazione aperta", sicché la data di consumazione doveva coincidere con quella di pronuncia della sentenza di primo grado.

I gravi indizi di colpevolezza del reato associativo non erano desumibili dagli atti disponibili anteriormente all'adozione della prima ordinanza cautelare, dato che l'informativa finale che ricostruiva tutta la vicenda era risalente al «20.04.2019» e successivamente sono stati acquisiti gli esiti di ulteriori deleghe di indagine conferite dal pubblico ministero prima dell'inoltro della richiesta cautelare, risalente al febbraio 2019.

Su ricorso per cassazione dell'indagato questa Corte ha ritenuto fondata l'eccezione.

Premesse le coordinate di operatività del meccanismo delle contestazioni a catena ha annullato l'ordinanza con rinvio ad altro Giudice per nuovo giudizio.

Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, investito del giudizio di rinvio ha escluso che nella specifica vicenda ricorresse la continuazione tra il delitto associativo e i singoli reati di furto commessi e, in particolare e per quanto qui rileva, con il reato indicato, commesso in danno del titolare del negozio di abbigliamento Liberty in Qualiano.

I delitti fine erano stati posti in essere in un arco temporale compreso tra agosto 2017 e gennaio 2018, là dove il reato consumatosi a Qualiano, nell'anzidetto negozio di abbigliamento, risaliva al 19/3/2018, in epoca successiva e con la partecipazione di soggetti che non erano intranei alla struttura associativa di specie.L'assenza di una connessione qualificata comportava, pertanto, il rigetto della richiesta di retrodatazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dei difensori di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deduce quanto segue.

Innanzitutto, lamenta il ricorrente che si era evidenziato come il delitto finale era stato commesso a distanza di cinque mesi dalla cessazione delle condotte precedenti, iniziate ad agosto 2017, e a due mesi da quella che chiudeva i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso.

L'argomento sviluppato, della distanza di due mesi dal delitto ultimo del 19/3/2018, non poteva essere, perciò, un indicatore razionale della insussistenza del medesimo disegno criminoso, riflettendo sul fatto che in ogni caso il vincolo era stato ritenuto anche tra fatti posti in essere a distanza di sette mesi (dall'agosto 2017 al gennaio 2018).

Ancora, non era condivisibile, a giudizio del ricorrente, che il medesimo disegno criminoso si dovesse escludere, poiché il delitto era stato commesso da soggetti che non erano parte integrante del sodalizio.

Questo aspetto non era di per sé elemento idoneo a escludere l'ipotesi della continuazione.

In funzione della specificità del motivo di doglianza il Tribunale, poi, aveva introdotto un tema non rispondente agli atti processuali e relativo alla decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], questione, contrariamente a quanto affermato, che non era in cosa giudicata e avverso la quale era ancora pendente appello fissato per la trattazione il 13/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1. Deve osservarsi che ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il primo punto da esaminare riguarda l'esistenza di una connessione "qualificata" (concorso formale di reati, reato continuato o connessione teleologica limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri), connessione che, nella specie, si dovrebbe appurare tra il reato di associazione per delinquere e il reato di furto.

Invero, le due ordinanze con le quali è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere sono state emesse da due autorità giudiziarie diverse nell'ambito di distinti procedimenti penali riguardanti fatti diversi.

In tal caso, trattandosi di «pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi», vale il consolidato principio per cui «la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri» (Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347).

Come ricordano in motivazione le citate Sezioni Unite, Mazzitelli: «in tema di contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.

Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, í termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (anche, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909; Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058)».

Si ritiene non esistente un concorso formale, né un vincolo rilevante ai fini della continuazione fra reato associativo e singoli reati fine, né una connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell'associazione i reati fine sono previsti solo in via sommaria e generica.

Il vincolo qualificante tra fatti sussiste soltanto nella ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, in motivazione, che citano tutta la giurisprudenza orientata in tal senso; sul tema della continuazione: Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).

1.2. Laddove si escluda una «connessione qualificata» la domanda di retrodatazione deve essere respinta. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 408 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Tuttavia, come già detto, tale regola di retrodatazione per «fatti diversi non connessi» presuppone che quei fatti siano oggetto del "medesimo procedimento" o comunque di due procedimenti in corso dinanzi alla «stessa» autorità giudiziaria quando la separazione possa essere stata frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez.

U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099).

Nel caso di specie è pacifico che l'istanza di retrodatazione riguarda un fatto oggetto di un diverso procedimento penale già definito da altra autorità giudiziaria (il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

Dunque, l'assenza di una «connessione qualificata» comporterebbe il rigetto della domanda.

1.3. Nel caso in cui venga ravvisata la «connessione qualificata» nei termini sopra specificati, occorrerà svolgere ulteriori accertamenti.

L'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è, infatti, ancorata al requisito di anteriorità e, dunque, ad un «fatto commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione alla quale sussiste connessione».

Il requisito d'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez.1, n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576; Sez. 1, n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873).

È quindi compito del giudice di merito individuare fino a quando l'associazione sia rimasta ad operare e sino a quando la condotta dell'imputato di partecipazione alla stessa si sia protratta.

Non valgono riferimenti formali, quali la "contestazione aperta" del capo di imputazione, né il principio di cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado.

E', invece, necessario valutare, in concreto, sulla scorta degli elementi posti alla base della sentenza di condanna, quando l'associazione è stata sciolta o, comunque, quando possa ritenersi interrotta la partecipazione del ricorrente.

A fronte, poi, di una connessione qualificata e di un reato associativo che si è consumato anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare, viene in rilievo l'elemento della desumibilità del reato di associazione per delinquere dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio per il delitto oggetto della seconda ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. pen.).

2. Il Tribunale, all'esito dell'annullamento; ha premesso che i procedimenti che vedevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] erano due ed erano iscritti in epoche sostanzialmente coincidenti (2018) presso uffici diversi.Nel marzo 2018 al nr. 4462 'dr -procedimento iscritto dalla Procura della \'Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord, inerente il furto ai danni del negozio di abbigliamento Liberty di Qualiano il 19/3/2018.

Nell'ambito di esso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata emessa ordinanza di convalida dell'arresto e misura cautelare,_ dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, poi ratificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-nord ) e per il quale è stata inflitta la condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione.

Ulteriore procedimento è stato iscritto nel 2018 al nr. 1812/2018, relativamente al delitto associativo.

La verifica preliminare è stata operata considerando il requisito di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze.

Ciò alla luce del principio di diritto delle SS.UU. del 28/5/2020, Mazzitelli, secondo cui il regime di retrodatazione può riconoscersi là dove tra i reati oggetto dei due procedimenti cautelari sussista connessione qualificata.

Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato è giunta a escludere il requisito di specie.

Da nessuno degli atti processuali ha osservato il Tribunale era possibile dedurre che nella programmazione associativa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] vi fosse anche il furto presso il negozio liberty di Qualiano.

Peraltro, la collocazione temporale dei fatti, si è ritenuto fosse essenzialmente diversa.

I furti commessi tra agosto 2017 e gennaio 2018 erano stati posti in essere in epoca diversa da quello giudicato a Napoli-Nord e commesso il 19/3/2018.

Ancora, avevano preso parte al delitto soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non coinvolti nel sodalizio di specie.

D'altro canto, si era esclusa una forma di connessione qualificata anche tra i fatti del procedimento in esame e quelli giudicati dal Tribunale di Napoli-nord.

Si era ritenuta la sola continuazione "interna" tra delitto associativo e delitti fine contestati nello stesso procedimento.

L'assenza di un requisito di connessione, pertanto, ha correttamente indotto il Tribunale della libertà a escludere la retrodatazione dei termini e a respingere l'appello.

Alla luce di quanto premesso non sussistono i vizi dedotti e il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge con trasmissione della presente decisione al Direttore dell'istituto di pena, non comportando la decisione la scarcerazione dell'istante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L 8 -8 -95 n. 332 Roma n 3 1 MAG. 2022 Manda alla cancelleria affinché provveda alla comunicazione al Direttore dell'istituto di pena ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo esistente il quadro di gravità indiziaria per la partecipazione ad una associazione finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio. La condotta era contestata come perdurante e commessa a far data dal 12/6/2017. Con istanza in data 15/9/2020 la difesa ne chiedeva la declaratoria d'inefficacia, alla Corte d'appello, in ragione della retrodatazione dei termini, trovandosi al cospetto di una ipotesi di contestazione a catena. Altra misura cautelare era stata, invero, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per un furto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale del Riesame di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 settembre 2020 con il quale la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di scarcerazione, formulata "ora per allora" per decorrenza dei termini di durata massima della misura (termini relativi alla fase delle indagini). Era stata negata la retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dei termini della misura applicata in data 15 aprile 2019 nei confronti dell'istante, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per aver partecipato, nella veste di capo promotore e organizzatore, ad una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio «dal 12 giugno 2017 con condotta perdurante» (capo 1). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nella declaratoria d'inefficacia della misura cautelare per l'anzidetta decorrenza dei termini massimi, in applicazione dell'istituto della cd. contestazione a catena. Il decorso della misura in atto doveva essere retrodatato alla data del 19 marzo 2018, giorno in cui, unitamente ad altri sodali, egli era stato tratto in arresto per il furto commesso ai danni del negozio "Living" in Qualiano, furto che costituiva uno dei delitti-scopo della associazione per delinquere oggetto del nuovo procedimento. All'esito della convalida di arresto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente a favore di quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinnovato la misura; il processo per quell'episodio di furto era stato celebrato dinanzi a quest'ultimo ufficio giudiziario e si era concluso il 17 dicembre 2018 con una sentenza di condanna. Per tale titolo egli era rimasto sottoposto a custodia cautelare sino al 20 dicembre 2018.La misura cautelare per il delitto associativo gli era stata applicata il 15 aprile 2019 e l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato il 27 settembre 2019, rimanendo sempre in carcere, dove si trovava al momento di presentazione della richiesta di scarcerazione. Retrodatando la seconda misura custodiale al 19 marzo 2018, si otteneva che, alla data del 27 settembre 2019, il termine di fase, pari ad un anno, ex art. 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen., era ampiamente decorso. 1.2. La Corte d'appello, quale giudice della cautela, aveva respinto l'istanza LÙ scarcerazione, ritenendo non applicabile la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., giacché l'imputato era stato giudicato separatamente per il furto ed era stato scarcerato in epoca anteriore a quella di esecuzione della misura cautelare di cui si discute. 1.3. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza di rigetto sia pure per ragioni diverse. Ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza della separazione dei procedimenti, sia l'intervenuta revoca della prima misura cautelare; mentre ha assegnato valenza decisiva al fatto che: - il reato associativo non è stato commesso anteriormente alla applicazione della prima misura cautelare, perché si trattava di reato permanente con "contestazione aperta", sicché la data di consumazione doveva coincidere con quella di pronuncia della sentenza di primo grado. I gravi indizi di colpevolezza del reato associativo non erano desumibili dagli atti disponibili anteriormente all'adozione della prima ordinanza cautelare, dato che l'informativa finale che ricostruiva tutta la vicenda era risalente al «20.04.2019» e successivamente sono stati acquisiti gli esiti di ulteriori deleghe di indagine conferite dal pubblico ministero prima dell'inoltro della richiesta cautelare, risalente al febbraio 2019. Su ricorso per cassazione dell'indagato questa Corte ha ritenuto fondata l'eccezione. Premesse le coordinate di operatività del meccanismo delle contestazioni a catena ha annullato l'ordinanza con rinvio ad altro Giudice per nuovo giudizio. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, investito del giudizio di rinvio ha escluso che nella specifica vicenda ricorresse la continuazione tra il delitto associativo e i singoli reati di furto commessi e, in particolare e per quanto qui rileva, con il reato indicato, commesso in danno del titolare del negozio di abbigliamento Liberty in Qualiano. I delitti fine erano stati posti in essere in un arco temporale compreso tra agosto 2017 e gennaio 2018, là dove il reato consumatosi a Qualiano, nell'anzidetto negozio di abbigliamento, risaliva al 19/3/2018, in epoca successiva e con la partecipazione di soggetti che non erano intranei alla struttura associativa di specie.L'assenza di una connessione qualificata comportava, pertanto, il rigetto della richiesta di retrodatazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dei difensori di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deduce quanto segue. Innanzitutto, lamenta il ricorrente che si era evidenziato come il delitto finale era stato commesso a distanza di cinque mesi dalla cessazione delle condotte precedenti, iniziate ad agosto 2017, e a due mesi da quella che chiudeva i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso. L'argomento sviluppato, della distanza di due mesi dal delitto ultimo del 19/3/2018, non poteva essere, perciò, un indicatore razionale della insussistenza del medesimo disegno criminoso, riflettendo sul fatto che in ogni caso il vincolo era stato ritenuto anche tra fatti posti in essere a distanza di sette mesi (dall'agosto 2017 al gennaio 2018). Ancora, non era condivisibile, a giudizio del ricorrente, che il medesimo disegno criminoso si dovesse escludere, poiché il delitto era stato commesso da soggetti che non erano parte integrante del sodalizio. Questo aspetto non era di per sé elemento idoneo a escludere l'ipotesi della continuazione. In funzione della specificità del motivo di doglianza il Tribunale, poi, aveva introdotto un tema non rispondente agli atti processuali e relativo alla decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], questione, contrariamente a quanto affermato, che non era in cosa giudicata e avverso la quale era ancora pendente appello fissato per la trattazione il 13/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Deve osservarsi che ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il primo punto da esaminare riguarda l'esistenza di una connessione "qualificata" (concorso formale di reati, reato continuato o connessione teleologica limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri), connessione che, nella specie, si dovrebbe appurare tra il reato di associazione per delinquere e il reato di furto. Invero, le due ordinanze con le quali è stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere sono state emesse da due autorità giudiziarie diverse nell'ambito di distinti procedimenti penali riguardanti fatti diversi. In tal caso, trattandosi di «pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi», vale il consolidato principio per cui «la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri» (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347). Come ricordano in motivazione le citate Sezioni Unite, Mazzitelli: «in tema di contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, í termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (anche, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058)». Si ritiene non esistente un concorso formale, né un vincolo rilevante ai fini della continuazione fra reato associativo e singoli reati fine, né una connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell'associazione i reati fine sono previsti solo in via sommaria e generica. Il vincolo qualificante tra fatti sussiste soltanto nella ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, in motivazione, che citano tutta la giurisprudenza orientata in tal senso; sul tema della continuazione: Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430). 1.2. Laddove si escluda una «connessione qualificata» la domanda di retrodatazione deve essere respinta. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 408 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Tuttavia, come già detto, tale regola di retrodatazione per «fatti diversi non connessi» presuppone che quei fatti siano oggetto del "medesimo procedimento" o comunque di due procedimenti in corso dinanzi alla «stessa» autorità giudiziaria quando la separazione possa essere stata frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). Nel caso di specie è pacifico che l'istanza di retrodatazione riguarda un fatto oggetto di un diverso procedimento penale già definito da altra autorità giudiziaria (il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, l'assenza di una «connessione qualificata» comporterebbe il rigetto della domanda. 1.3. Nel caso in cui venga ravvisata la «connessione qualificata» nei termini sopra specificati, occorrerà svolgere ulteriori accertamenti. L'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è, infatti, ancorata al requisito di anteriorità e, dunque, ad un «fatto commesso anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione alla quale sussiste connessione». Il requisito d'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; Sez.1, n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576; Sez. 1, n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873). È quindi compito del giudice di merito individuare fino a quando l'associazione sia rimasta ad operare e sino a quando la condotta dell'imputato di partecipazione alla stessa si sia protratta. Non valgono riferimenti formali, quali la "contestazione aperta" del capo di imputazione, né il principio di cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado. E', invece, necessario valutare, in concreto, sulla scorta degli elementi posti alla base della sentenza di condanna, quando l'associazione è stata sciolta o, comunque, quando possa ritenersi interrotta la partecipazione del ricorrente. A fronte, poi, di una connessione qualificata e di un reato associativo che si è consumato anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare, viene in rilievo l'elemento della desumibilità del reato di associazione per delinquere dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio per il delitto oggetto della seconda ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. pen.). 2. Il Tribunale, all'esito dell'annullamento; ha premesso che i procedimenti che vedevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] erano due ed erano iscritti in epoche sostanzialmente coincidenti (2018) presso uffici diversi.Nel marzo 2018 al nr. 4462 'dr -procedimento iscritto dalla Procura della \'Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord, inerente il furto ai danni del negozio di abbigliamento Liberty di Qualiano il 19/3/2018. Nell'ambito di esso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata emessa ordinanza di convalida dell'arresto e misura cautelare,_ dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, poi ratificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-nord ) e per il quale è stata inflitta la condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione. Ulteriore procedimento è stato iscritto nel 2018 al nr. 1812/2018, relativamente al delitto associativo. La verifica preliminare è stata operata considerando il requisito di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze. Ciò alla luce del principio di diritto delle SS.UU. del 28/5/2020, Mazzitelli, secondo cui il regime di retrodatazione può riconoscersi là dove tra i reati oggetto dei due procedimenti cautelari sussista connessione qualificata. Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato è giunta a escludere il requisito di specie. Da nessuno degli atti processuali ha osservato il Tribunale era possibile dedurre che nella programmazione associativa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] vi fosse anche il furto presso il negozio liberty di Qualiano. Peraltro, la collocazione temporale dei fatti, si è ritenuto fosse essenzialmente diversa. I furti commessi tra agosto 2017 e gennaio 2018 erano stati posti in essere in epoca diversa da quello giudicato a Napoli-Nord e commesso il 19/3/2018. Ancora, avevano preso parte al delitto soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non coinvolti nel sodalizio di specie. D'altro canto, si era esclusa una forma di connessione qualificata anche tra i fatti del procedimento in esame e quelli giudicati dal Tribunale di Napoli-nord. Si era ritenuta la sola continuazione "interna" tra delitto associativo e delitti fine contestati nello stesso procedimento. L'assenza di un requisito di connessione, pertanto, ha correttamente indotto il Tribunale della libertà a escludere la retrodatazione dei termini e a respingere l'appello. Alla luce di quanto premesso non sussistono i vizi dedotti e il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge con trasmissione della presente decisione al Direttore dell'istituto di pena, non comportando la decisione la scarcerazione dell'istante. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L 8 -8 -95 n. 332 Roma n 3 1 MAG. 2022 Manda alla cancelleria affinché provveda alla comunicazione al Direttore dell'istituto di pena ai
Sentenza Cassazione n. 21244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris