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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01535/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8907/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva

1. La vicenda, che viene per la seconda volta all’esame di legittimità, risulta così riassunta dalla sentenza n. 7501/2014: Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2001 BARTOLOMEI Fernanda evocava, dinanzi al Tribunale di Arezzo - Sezione distaccata di Sansepolcro, BARTOLOMEI Giovanni esponendo di avere concluso con quest'ultimo contratto preliminare il 9.8.2000, con il quale il convenuto, promissario acquirente, si era impegnato ad acquistare da lei la sua quota, pari al 50% del capitale sociale, della società [OSCURATO:SOCIETA]. - della quale l'attrice era sola accomandante ed il convenuto socio accomandatario - per il prezzo di L. 75.000.000, nonché l'immobile di via Buitoni nn. 57- 59, in cui veniva esercitata l'attività dell'azienda societaria, per il prezzo di L. 425.000.000, da pagarsi in rate mensili di L. 5.000.000 ciascuna dal 15.9.2000, previsto il termine essenziale, al 30.9.2001 per la stipula del definitivo, ormai scaduto; aggiungeva che nello stesso preliminare le parti avevano concordato che in caso di mancato pagamento del prezzo entro il termine pattuito, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a dovere cedere alla socia la sua quota nella società, per il medesimo prezzo di L. 75.000.000, decurtato di eventuali passività ed aumentato del valore delle attrezzature o dotazioni positive che nel frattempo fossero state acquistate dalla società; tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del convenuto e per l'effetto disporsi il trasferimento a proprio favore, alle predette condizioni, della quota del convenuto.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto sotto vari profili, il giudice adito, dichiarava risolto il contratto preliminare di cui alla scrittura del 9.8.2000 e, per contro, dichiarava il convenuto obbligato a cedere a BARTOLOMEI Fernanda, per il corrispettivo di L. 75.000.000, la propria quota sociale.

In virtù di rituale appello interposto da BARTOLOMEI Giovanni, con il quale insisteva nell'eccezione di improponibilità della domanda per essere la controversia devoluta al giudizio di un arbitro in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto sociale, di indeterminatezza del prezzo, di sussistenza di un collegamento negoziale fra il preliminare con asserito contratto di locazione, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell'appellata, che proponeva appello incidentale, rigettava l'appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale, disponeva il trasferimento delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. di proprietà dell'appellante a favore dell'appellata, con contestuale versamento del prezzo, confermata per il resto la decisione di primo grado.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che la clausola di cui all'art. 12 del contratto sociale atteneva esclusivamente alle controversie inerenti al rapporto societario (fra soci in quanto soci e fra soci e la società), nelle quali la causa petendi era direttamente ricollegabile al relativo contratto, mentre nella specie veniva richiesta la risoluzione di un diverso contratto, ossia un contratto preliminare di vendita che con l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di società non aveva alcun legame, irrilevante che l'esecuzione del preliminare avrebbe determinato l'estinzione della società per il venire meno della pluralità dei soci.

Determinato doveva ritenersi anche il prezzo, avendo le parti posto a carico dell'acquirente gli oneri fiscali, incluso l'INVIM, che aveva diversa finalità.

Né configurava un autonomo contratto di locazione, di durata minima di sei anni, la pattuizione nella promessa di vendita della corresponsione mensile da parte del promissario acquirente di una somma mensile, a scomputo del prezzo di vendita, corrispettivo per il godimento del bene, condividendo la corte distrettuale l'inquadramento della previsione fatta dal primo giudice secondo il quale si trattava di diritto di ritenzione, per il caso di inadempimento del promissario acquirente delle mensilità dallo stesso pagate a scomputo del prezzo e quindi di una penale, neanche eccessivamente gravosa essendo in funzione del godimento dell'immobile da parte del ricorrente.

Infine riteneva di accogliere l'appello incidentale relativamente alla pronuncia meramente dichiarativa del riconoscimento del diritto della appellata al trasferimento delle quote sociali dell'appellante, di fatto inutile, in quanto richiedeva una successiva pronuncia ex art. 2932 c.c. in caso di inottemperanza.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione BARTOLOMEI Giovanni, articolato su quattro motivi, al quale ha replicato con controricorso Valentino MERCATI, in qualità di procuratore speciale della Bartolomei, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c. .

2. La richiamata sentenza di legittimità rigettò il primo motivo, accolse il secondo e dichiarò assorbiti i rimanenti.

Il motivo rigettato concerneva l’eccezione di clausola arbitrale. 2.

1. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato violazione, mancata applicazione o falsa interpretazione degli artt. 1325, 1343, 1346, nonché dell’art. 1418 cod. civ., in relazione alla nullità del contratto, anche in riferimento all’art. 1470 cod. civ., nonché mancata applicazione o falsa interpretazione dell’art. 1419, afferente alla violazione della singola clausola, nonché violazione della normativa tributaria in materia di INVIM e IRPEF.

Assumeva il ricorrente che la disposizione negoziale di accollo delle imposte a carico del promissario acquirente doveva reputarsi nullo e, inoltre, il prezzo, così fissato, risultava indeterminato e indeterminabile.

La Corte di cassazione accolse il motivo nei termini seguenti: l’accollo delle imposte a carico del promissario acquirente, gravanti per legge sulla parte venditrice, rendeva nulla la clausola.

Tuttavia, dalla fondatezza della doglianza non discende, con la cassazione della pronunzia sul punto qui in esame, la declaratoria di nullità del preliminare, posto che la ritenuta nullità della clausola di traslazione dell'imposta inserita nel preliminare richiede non solo l'esame della correttezza dell'operazione applicativa della norma, ma anche un'operazione interpretativa della volontà delle parti per pervenire alla opinione di estensione o meno della nullità della clausola nulla all'intero atto.

Al proposito - e con specifico riguardo ai criteri con i quali l'interprete deve condurre l'indagine di "essenzialità" della pattuizione - questa Corte ha precisato: a) che detta indagine deve svilupparsi con l'intento di ricostruire, oggettivamente, la perdurante utilità del contratto (dopo la rimozione della clausola nulla) rispetto agli interessi con esso perseguiti; b) che la prova della mancanza di un interesse al mantenimento del contratto deve essere fornita dall'interessato; c) che l'apprezzamento al proposito formulato è incensurabile in sede di legittimità se motivato adeguatamente e razionalmente (v.

Cass. 1^ marzo 1995 n. 2340; cfr. anche Cass. n. 11248 del 1997 e n. 2387 del 1997).

Accertamenti questi che devono essere rimessi al giudice del rinvio .

2.2. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente aveva, rispettivamente, denunciato violazione e falsa applicazione dell’art.1571 cod. civ., che disciplina le locazioni, e l’art. 27 della l. n. 392/1978, relativo alla durata delle locazioni commerciali, avuto riguardo al pattuito corrispettivo per il godimento del bene; nonché violazione o falsa interpretazione degli artt. 1384 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza impugnata di aver fatto uso del notorio ai fini della congruità della penale, con conseguente violazione dell’art. 1384 cod. civ.

Come anticipato le predette censure vennero dichiarate assorbite.

3. Riassunta la causa, il Giudice del rinvio dichiarò la nullità parziale del contratto, relativamente alla clausola di accollo delle imposte, dichiarò l’intervenuta risoluzione del preliminare e dispose il trasferimento della quota societaria di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannando contestualmente quest’ultima al versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo di € 38.734,00 .

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa in sede di rinvio sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La controricorrente ha deposito stringata memoria.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1325, 1346, 1418, 1419 e 1362 e segg., per avere il Giudice del rinvio omesso di esaminare il profilo di nullità del contratto derivante dalla indeterminatezza del prezzo.

5.1. Il motivo non è fondato.

L’anzidetto profilo era stato sottoposto alla Corte di cassazione col precedente ricorso, in seno al secondo motivo.

Poiché il motivo in parola venne accolto solo a riguardo dell’accollo delle imposte, la questione è oramai preclusa dal giudicato.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., 1325, 1346, 1418 e 1419 cod. civ., nonché difetto di motivazione , con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

L’asse portante della censura, incentrato sull’art. 1419 cod. civ., addebita alla sentenza di avere erroneamente escluso che la nullità della clausola inficiava l’intero contratto, tanto che la controparte non lo avrebbe concluso senza la stessa. 6.

1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha, con giudizio in questa sede non sindacabile, reputato che, nel rispetto del principio di conservazione del negozio giuridico, mancasse quella inscindibile correlazione richiesta dalla norma per travolgere l’intero contratto (cita Cass.2314/2016).

Trattasi d’un apprezzamento di merito, peraltro adeguatamente argomentato, insuscettibile di critica in questa sede.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6 - 2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Nel caso di specie la Corte locale ha reso motivazione pienamente comprensibile e aderente al caso esaminato, con la quale ha assegnato carattere accessorio alla pattuizione sulle imposte, il cui venir meno non incide sul complessivo regolamento d’interessi, anche tenuto conto della mancata allegazione probatoria di una significatività dell’importo dovuto a titolo di INVIM rispetto al totale della prestazione posta a carico dell’acquirente .

7. Con il terzo motivo, posto in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione, mancata applicazione o falsa interpretazione dell’art. 27, l. n. 392/1978; violazione o falsa interpretazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.; nonché, infine, motivazione carente o insufficiente in violazione dell’art. 132 c.p.c. .

Il ricorrente assume che la Corte locale aveva errato ad affermare che il Bartolomei avesse, per la prima volta, prospettato la conversione in detenzione ad uso locatizio, trattandosi di tema già sottoposto al vaglio giudiziario, tanto da essere stato riproposto anche innanzi alla Corte di cassazione, nel primo giudizio di legittimità, e riproposto, ancora una volta davanti al giudice del rinvio.

La Corte d’appello aveva errato anche ad affermare il rigetto della pretesa, interpretando il pagamento mensile, peraltro rilevante, come se si trattasse di una penale, senza che constassero indici per fare una tale affermazione. 7.

1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata fa discendere la preclusione dei motivi ora riproposti, sotto l’aspetto sopra riportato, dalla circostanza che, posti questi in via subordinata, l’affermata validità del contratto ne avrebbe impedito il vaglio.

Una ulteriore ratio decidendi viene fondata sull’esame della clausola negoziale n. 5: il mancato adempimento della corresponsione delle somme convenute entro il termine indicato, da ritenersi essenziale ed inderogabile, costituirà motivo di risoluzione del presente atto ed in tal caso le somme corrisposte verranno trattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo di godimento dell’immobile da parte dell’azienda .

Spiega la Corte territoriale che la previsione della ritenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle somme ab originecostituenti acconto sul corrispettivo per l’acquisto sia rivolta a ristorare la promittente venditrice dell’anticipata – rispetto al prodursi dell’effetto traslativo della proprietà – concessione del godimento dell’immobile in favore peraltro della società terza, per il caso di inattuazione della pattuita compravendita.

Nella stessa si può allora scorgere la convenzionale predeterminazione delle conseguenze da ricollegare all’inadempimento dell’obbligo convenuto, in una logica che è ben diversa dalla fattispecie di un contratto di locazione invocato dall’attore in riassunzione .

Quest’ultimo argomento appare decisivo e intangibile dalla censura.

Anche in questo caso, attraverso percorso motivazionale pienamente comprensibile il Giudice del merito, interpretando lo strumento negoziale, ha assegnato alla disposizione l’effetto di penale.

La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilitàdel motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)”.

8. Con il quarto motivo, ulteriormente subordinato, il ricorrente denuncia violazione, mancata applicazione o falsa applicazione dell’art. 1384 cod. civ., mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché motivazione carente o non congrua in violazionedell’art. 132 c.p.c. , addebitando alla decisione l’errore di non avere ridotto la penale, dalla quale derivava l’incameramento di cinque milioni di lire al mese, con un arricchimento evidente della controparte, a fronte di un tasso di rendita degli immobili che non avrebbe potuto condurre a un tale importo, e di un tasso legale al tempo del 2,5%. 8.

1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha escluso l’eccessività della penale, sotto plurimi profili: a) l’affermazione della redditività degli immobili sostenuta dal Bartolomei era priva della pretesa notorietà; b) non poteva affermarsi equivalenza tra il valore venale dell’immobile e il prezzo convenuto, dato l’ampio ed eterogeneo contenuto della regolamentazione predisposta dalle parti; c) il ricorrente non aveva dimostrato di avere corrisposto la somma di novanta milioni di lire, fino al settembre 2001.

Trattasi di costrutto motivazionale in questa sede intangibile, per quel che prima si è detto, e, in parte, neppure aggredito dal ricorrente.

9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 9.

1. Sul punto deve escludersi che l’atto qualificato memoria dalla controricorrente possa sussumersi al “genus” evocato, trattandosi, per vero, dello scritto di una pagina (inclusa l’intestazione), con il quale l’intimato si limita del tutto genericamente a richiamare il proprio controricorso, senza nulla aggiungere.

La giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366, n. 4 cod. proc. civ. si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, né tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purché la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata).

Pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo ‘di genere’, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”.

Del tutto specularmente deve, pertanto, reputarsi che per la memoria qui al vaglio, estranea al “genus”, non possa essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8907/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. La vicenda, che viene per la seconda volta all’esame di legittimità, risulta così riassunta dalla sentenza n. 7501/2014: Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2001 BARTOLOMEI Fernanda evocava, dinanzi al Tribunale di Arezzo - Sezione distaccata di Sansepolcro, BARTOLOMEI Giovanni esponendo di avere concluso con quest'ultimo contratto preliminare il 9.8.2000, con il quale il convenuto, promissario acquirente, si era impegnato ad acquistare da lei la sua quota, pari al 50% del capitale sociale, della società [OSCURATO:SOCIETA]. - della quale l'attrice era sola accomandante ed il convenuto socio accomandatario - per il prezzo di L. 75.000.000, nonché l'immobile di via Buitoni nn. 57- 59, in cui veniva esercitata l'attività dell'azienda societaria, per il prezzo di L. 425.000.000, da pagarsi in rate mensili di L. 5.000.000 ciascuna dal 15.9.2000, previsto il termine essenziale, al 30.9.2001 per la stipula del definitivo, ormai scaduto; aggiungeva che nello stesso preliminare le parti avevano concordato che in caso di mancato pagamento del prezzo entro il termine pattuito, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a dovere cedere alla socia la sua quota nella società, per il medesimo prezzo di L. 75.000.000, decurtato di eventuali passività ed aumentato del valore delle attrezzature o dotazioni positive che nel frattempo fossero state acquistate dalla società; tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del convenuto e per l'effetto disporsi il trasferimento a proprio favore, alle predette condizioni, della quota del convenuto. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto sotto vari profili, il giudice adito, dichiarava risolto il contratto preliminare di cui alla scrittura del 9.8.2000 e, per contro, dichiarava il convenuto obbligato a cedere a BARTOLOMEI Fernanda, per il corrispettivo di L. 75.000.000, la propria quota sociale. In virtù di rituale appello interposto da BARTOLOMEI Giovanni, con il quale insisteva nell'eccezione di improponibilità della domanda per essere la controversia devoluta al giudizio di un arbitro in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto sociale, di indeterminatezza del prezzo, di sussistenza di un collegamento negoziale fra il preliminare con asserito contratto di locazione, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell'appellata, che proponeva appello incidentale, rigettava l'appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale, disponeva il trasferimento delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. di proprietà dell'appellante a favore dell'appellata, con contestuale versamento del prezzo, confermata per il resto la decisione di primo grado. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che la clausola di cui all'art. 12 del contratto sociale atteneva esclusivamente alle controversie inerenti al rapporto societario (fra soci in quanto soci e fra soci e la società), nelle quali la causa petendi era direttamente ricollegabile al relativo contratto, mentre nella specie veniva richiesta la risoluzione di un diverso contratto, ossia un contratto preliminare di vendita che con l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di società non aveva alcun legame, irrilevante che l'esecuzione del preliminare avrebbe determinato l'estinzione della società per il venire meno della pluralità dei soci. Determinato doveva ritenersi anche il prezzo, avendo le parti posto a carico dell'acquirente gli oneri fiscali, incluso l'INVIM, che aveva diversa finalità. Né configurava un autonomo contratto di locazione, di durata minima di sei anni, la pattuizione nella promessa di vendita della corresponsione mensile da parte del promissario acquirente di una somma mensile, a scomputo del prezzo di vendita, corrispettivo per il godimento del bene, condividendo la corte distrettuale l'inquadramento della previsione fatta dal primo giudice secondo il quale si trattava di diritto di ritenzione, per il caso di inadempimento del promissario acquirente delle mensilità dallo stesso pagate a scomputo del prezzo e quindi di una penale, neanche eccessivamente gravosa essendo in funzione del godimento dell'immobile da parte del ricorrente. Infine riteneva di accogliere l'appello incidentale relativamente alla pronuncia meramente dichiarativa del riconoscimento del diritto della appellata al trasferimento delle quote sociali dell'appellante, di fatto inutile, in quanto richiedeva una successiva pronuncia ex art. 2932 c.c. in caso di inottemperanza. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione BARTOLOMEI Giovanni, articolato su quattro motivi, al quale ha replicato con controricorso Valentino MERCATI, in qualità di procuratore speciale della Bartolomei, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c. . 2. La richiamata sentenza di legittimità rigettò il primo motivo, accolse il secondo e dichiarò assorbiti i rimanenti. Il motivo rigettato concerneva l’eccezione di clausola arbitrale. 2. 1. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato violazione, mancata applicazione o falsa interpretazione degli artt. 1325, 1343, 1346, nonché dell’art. 1418 cod. civ., in relazione alla nullità del contratto, anche in riferimento all’art. 1470 cod. civ., nonché mancata applicazione o falsa interpretazione dell’art. 1419, afferente alla violazione della singola clausola, nonché violazione della normativa tributaria in materia di INVIM e IRPEF. Assumeva il ricorrente che la disposizione negoziale di accollo delle imposte a carico del promissario acquirente doveva reputarsi nullo e, inoltre, il prezzo, così fissato, risultava indeterminato e indeterminabile. La Corte di cassazione accolse il motivo nei termini seguenti: l’accollo delle imposte a carico del promissario acquirente, gravanti per legge sulla parte venditrice, rendeva nulla la clausola. Tuttavia, dalla fondatezza della doglianza non discende, con la cassazione della pronunzia sul punto qui in esame, la declaratoria di nullità del preliminare, posto che la ritenuta nullità della clausola di traslazione dell'imposta inserita nel preliminare richiede non solo l'esame della correttezza dell'operazione applicativa della norma, ma anche un'operazione interpretativa della volontà delle parti per pervenire alla opinione di estensione o meno della nullità della clausola nulla all'intero atto. Al proposito - e con specifico riguardo ai criteri con i quali l'interprete deve condurre l'indagine di "essenzialità" della pattuizione - questa Corte ha precisato: a) che detta indagine deve svilupparsi con l'intento di ricostruire, oggettivamente, la perdurante utilità del contratto (dopo la rimozione della clausola nulla) rispetto agli interessi con esso perseguiti; b) che la prova della mancanza di un interesse al mantenimento del contratto deve essere fornita dall'interessato; c) che l'apprezzamento al proposito formulato è incensurabile in sede di legittimità se motivato adeguatamente e razionalmente (v. Cass. 1^ marzo 1995 n. 2340; cfr. anche Cass. n. 11248 del 1997 e n. 2387 del 1997). Accertamenti questi che devono essere rimessi al giudice del rinvio . 2.2. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente aveva, rispettivamente, denunciato violazione e falsa applicazione dell’art.1571 cod. civ., che disciplina le locazioni, e l’art. 27 della l. n. 392/1978, relativo alla durata delle locazioni commerciali, avuto riguardo al pattuito corrispettivo per il godimento del bene; nonché violazione o falsa interpretazione degli artt. 1384 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza impugnata di aver fatto uso del notorio ai fini della congruità della penale, con conseguente violazione dell’art. 1384 cod. civ. Come anticipato le predette censure vennero dichiarate assorbite. 3. Riassunta la causa, il Giudice del rinvio dichiarò la nullità parziale del contratto, relativamente alla clausola di accollo delle imposte, dichiarò l’intervenuta risoluzione del preliminare e dispose il trasferimento della quota societaria di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannando contestualmente quest’ultima al versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo di € 38.734,00 . 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa in sede di rinvio sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La controricorrente ha deposito stringata memoria. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1325, 1346, 1418, 1419 e 1362 e segg., per avere il Giudice del rinvio omesso di esaminare il profilo di nullità del contratto derivante dalla indeterminatezza del prezzo. 5.1. Il motivo non è fondato. L’anzidetto profilo era stato sottoposto alla Corte di cassazione col precedente ricorso, in seno al secondo motivo. Poiché il motivo in parola venne accolto solo a riguardo dell’accollo delle imposte, la questione è oramai preclusa dal giudicato. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., 1325, 1346, 1418 e 1419 cod. civ., nonché difetto di motivazione , con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. L’asse portante della censura, incentrato sull’art. 1419 cod. civ., addebita alla sentenza di avere erroneamente escluso che la nullità della clausola inficiava l’intero contratto, tanto che la controparte non lo avrebbe concluso senza la stessa. 6. 1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha, con giudizio in questa sede non sindacabile, reputato che, nel rispetto del principio di conservazione del negozio giuridico, mancasse quella inscindibile correlazione richiesta dalla norma per travolgere l’intero contratto (cita Cass.2314/2016). Trattasi d’un apprezzamento di merito, peraltro adeguatamente argomentato, insuscettibile di critica in questa sede. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6 - 2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nel caso di specie la Corte locale ha reso motivazione pienamente comprensibile e aderente al caso esaminato, con la quale ha assegnato carattere accessorio alla pattuizione sulle imposte, il cui venir meno non incide sul complessivo regolamento d’interessi, anche tenuto conto della mancata allegazione probatoria di una significatività dell’importo dovuto a titolo di INVIM rispetto al totale della prestazione posta a carico dell’acquirente . 7. Con il terzo motivo, posto in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione, mancata applicazione o falsa interpretazione dell’art. 27, l. n. 392/1978; violazione o falsa interpretazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.; nonché, infine, motivazione carente o insufficiente in violazione dell’art. 132 c.p.c. . Il ricorrente assume che la Corte locale aveva errato ad affermare che il Bartolomei avesse, per la prima volta, prospettato la conversione in detenzione ad uso locatizio, trattandosi di tema già sottoposto al vaglio giudiziario, tanto da essere stato riproposto anche innanzi alla Corte di cassazione, nel primo giudizio di legittimità, e riproposto, ancora una volta davanti al giudice del rinvio. La Corte d’appello aveva errato anche ad affermare il rigetto della pretesa, interpretando il pagamento mensile, peraltro rilevante, come se si trattasse di una penale, senza che constassero indici per fare una tale affermazione. 7. 1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata fa discendere la preclusione dei motivi ora riproposti, sotto l’aspetto sopra riportato, dalla circostanza che, posti questi in via subordinata, l’affermata validità del contratto ne avrebbe impedito il vaglio. Una ulteriore ratio decidendi viene fondata sull’esame della clausola negoziale n. 5: il mancato adempimento della corresponsione delle somme convenute entro il termine indicato, da ritenersi essenziale ed inderogabile, costituirà motivo di risoluzione del presente atto ed in tal caso le somme corrisposte verranno trattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo di godimento dell’immobile da parte dell’azienda . Spiega la Corte territoriale che la previsione della ritenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle somme ab originecostituenti acconto sul corrispettivo per l’acquisto sia rivolta a ristorare la promittente venditrice dell’anticipata – rispetto al prodursi dell’effetto traslativo della proprietà – concessione del godimento dell’immobile in favore peraltro della società terza, per il caso di inattuazione della pattuita compravendita. Nella stessa si può allora scorgere la convenzionale predeterminazione delle conseguenze da ricollegare all’inadempimento dell’obbligo convenuto, in una logica che è ben diversa dalla fattispecie di un contratto di locazione invocato dall’attore in riassunzione . Quest’ultimo argomento appare decisivo e intangibile dalla censura. Anche in questo caso, attraverso percorso motivazionale pienamente comprensibile il Giudice del merito, interpretando lo strumento negoziale, ha assegnato alla disposizione l’effetto di penale. La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilitàdel motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)”. 8. Con il quarto motivo, ulteriormente subordinato, il ricorrente denuncia violazione, mancata applicazione o falsa applicazione dell’art. 1384 cod. civ., mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché motivazione carente o non congrua in violazionedell’art. 132 c.p.c. , addebitando alla decisione l’errore di non avere ridotto la penale, dalla quale derivava l’incameramento di cinque milioni di lire al mese, con un arricchimento evidente della controparte, a fronte di un tasso di rendita degli immobili che non avrebbe potuto condurre a un tale importo, e di un tasso legale al tempo del 2,5%. 8. 1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha escluso l’eccessività della penale, sotto plurimi profili: a) l’affermazione della redditività degli immobili sostenuta dal Bartolomei era priva della pretesa notorietà; b) non poteva affermarsi equivalenza tra il valore venale dell’immobile e il prezzo convenuto, dato l’ampio ed eterogeneo contenuto della regolamentazione predisposta dalle parti; c) il ricorrente non aveva dimostrato di avere corrisposto la somma di novanta milioni di lire, fino al settembre 2001. Trattasi di costrutto motivazionale in questa sede intangibile, per quel che prima si è detto, e, in parte, neppure aggredito dal ricorrente. 9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 9. 1. Sul punto deve escludersi che l’atto qualificato memoria dalla controricorrente possa sussumersi al “genus” evocato, trattandosi, per vero, dello scritto di una pagina (inclusa l’intestazione), con il quale l’intimato si limita del tutto genericamente a richiamare il proprio controricorso, senza nulla aggiungere. La giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366, n. 4 cod. proc. civ. si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, né tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purché la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata). Pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo ‘di genere’, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”. Del tutto specularmente deve, pertanto, reputarsi che per la memoria qui al vaglio, estranea al “genus”, non possa essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori d
Sentenza Cassazione n. 01535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris