Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32398/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 12 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di contrabbando di T.L.E., commesso in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2017 e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, pena da aggiungere, in virtù della riconosciuta continuazione esterna, a quella già irrogatagli con la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 dicembre 2018, divenuta irrevocabile nel 2023.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte territoriale, pur ritenendo generiche e dunque inammissibili le doglianze articolate nei primi due motivi di appello, li ha comunque esaminati nel merito, ritenendoli infondati con argomentazioni fattuali e giuridiche non manifestamente illogiche, con le quali l'odierno ricorso manca di confrontarsi.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità di T.L.E. rinvenuto, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale, sia i precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui tre specifici, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita contestata.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì appello ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (ritenuto invero già benevolo stante l'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna), in ragione delle pregresse condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA], una delle quali per rapina, non ravvisandosi in ogni caso concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento (pag. 5-6 della decisione gravata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2_ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 12 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di contrabbando di T.L.E., commesso in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2017 e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, pena da aggiungere, in virtù della riconosciuta continuazione esterna, a quella già irrogatagli con la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 dicembre 2018, divenuta irrevocabile nel 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte territoriale, pur ritenendo generiche e dunque inammissibili le doglianze articolate nei primi due motivi di appello, li ha comunque esaminati nel merito, ritenendoli infondati con argomentazioni fattuali e giuridiche non manifestamente illogiche, con le quali l'odierno ricorso manca di confrontarsi. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità di T.L.E. rinvenuto, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale, sia i precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui tre specifici, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita contestata. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì appello ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (ritenuto invero già benevolo stante l'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna), in ragione delle pregresse condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA], una delle quali per rapina, non ravvisandosi in ogni caso concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento (pag. 5-6 della decisione gravata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 32398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris