CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio delprovvedimento impugnatouditi i difensoriL'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, quale sostituto processuale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso e nechiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Venezia confermavala sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 223, comma 2 n. 1 e 2, 216, comma 1 n.1, 219, comma 1, legge fall., perchè, quale direttore (dalla Corte ritenuto“direttore generale di fatto”) della [OSCURATO:PERSONA] ed Investimenti del [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativail 13 novembre 2014, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (presidente delconsiglio di amministrazione), [OSCURATO:PERSONA] (altro direttore) e [OSCURATO:PERSONA](segretaria e responsabile del settore garanzie), aveva:- omesso di svalutare i crediti dei clienti insolventi nei bilanci degli esercizi2010, 2011 e 2012;- omesso di svalutare l’entità dei movimenti nella posta di bilancio relativa alcosì esponendo, nei bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, fatti nonrispondenti al vero, consumando i reati di cui all’art. 2621 cod. civ. e cagionandoil dissesto di [OSCURATO:PERSONA];ed inoltre:- per avere cagionato il dissesto della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] con dolo e per effettodi operazioni dolose, prestando garanzie ai soggetti, meglio indicati inimputazione, che non ne presentavano i requisiti economico-patrimoniali.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melandri, articolando le proprie censure in sette motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 521e 522 in riferimento al difetto di correlazione fra l’originaria accusa e quantoritenuto in sentenza, in specie in ordine al ruolo attribuito all’imputato.Il capo di imputazione indicava che [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere delleindicate condotte nella sua qualità di “direttore” di [OSCURATO:PERSONA]. E la sua difesa era stataimposta su tale presupposto, e, quindi, tenendo dei poteri che, secondo statuto,poteva esercitare il “direttore” di [OSCURATO:PERSONA], tali da non poter certo essere paragonatia quelli di un “direttore generale”, seppure di fatto come ritenuto nella sentenzaimpugnata.Così, peraltro, assegnandogli la Corte una posizione per la quale l’imputatoavrebbe dovuto rispondere, in proprio (e non in concorso con le figure apicali dellasocietà nel caso in cui ne fosse rimasto un mero direttore), dei delitti di bancarottaimpropria contestatigli.Non chiarendo tuttavia, la Corte, quali poteri avesse esercitato l’imputato pergiustificare tale mutamento di ruolo. In una società, poi, in cui l0’organo realmentedeliberativo era il consiglio di amministrazione.Ed al [OSCURATO:PERSONA] non era stato mai contestato, o ritenuto, il ruolo diamministratore di fatto della cooperativa.E così, mutando la posizione dell’imputato, la Corte di appello aveva omessodi confutare quanto dedotto nell’atto di appello in ordine ai, limitati, poteri del“direttore” [OSCURATO:PERSONA], e aveva anche ampliato il periodo di tempo in cui questiavrebbe assunto tale ruolo apicale di fatto oltre la cessazione dell’incarico formaledi direttore, nel 2012.Certo, a sostegno di quanto affermato, la Corte aveva citato l’art. 2630 cod.civ. che prevede lo svolgimento delle funzioni di fatto anche del direttore generalee, tuttavia, tale qualifica, di diritto o di fatto che fosse, non era stata oggetto dicontestazione alcuna nel capo di imputazione.Né poteva recuperarsi quel filone giurisprudenziale che esclude il difetto dicorrelazione nel caso in cui, in sentenza, si modifichi il ruolo rivestito dall’imputatonella società, purchè resti ferma la condotta contestata, posto che, invece, nelpresente processo, l’originaria accusa riguardava una carica societaria noncontemplata dall’art. 223 legge fall. mentre in sentenza si era ritenuto che Sartoriavesse svolto, di fatto, una funzione tale da risponderne come reato proprio.Si doveva poi considerare che le condotte contestate non erano di naturadistrattiva, realizzabili anche da estranei, ma costituivano comportamenti che solole figure apicali della società potevano consumare, incidendo, le prime, su voci delbilancio annuale, e le seconde dovendo comunque conseguire a decisioni presedall’unico organo deliberativo, il consiglio di amministrazione.Così, in conclusione, mentre il Tribunale aveva valorizzato il ruolo delprevenuto anche come extraneus, la Corte l’aveva ritenuto responsabile come“direttore generale di fatto”, e tutto ciò a fronte di una contestazione originaria incui lo si era indicato come mero “direttore” della società.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine allaritenuta responsabilità del ricorrente anche quale “direttore generale di fatto”.Non si erano, innanzitutto, valutati i limiti dei poteri dell’imputato nella societàe si era omesso di considerare che egli non prendeva parte alle procedureistruttorie relative alle pratiche di affidamento di garanzie all’interno di [OSCURATO:PERSONA] e,pur quando era parte dell’organo deliberativo ne era solo uno dei componenti.Né si era valutato il fatto che la figura del “direttore generale” non era neppureprevista nell’organigramma della società.Entrambe le sentenze di merito, poi, avevano taciuto sulle concrete condotteche potevano essere effettivamente attribuite al [OSCURATO:PERSONA].Quanto, ad esempio, alle garanzie prestate, l’imputato non aveva, anche,alcuna possibilità di intervenire, a monte, su quegli istituti di credito che avrebberoconcesso i prestiti.Si era anche affermato che l’imputato aveva consentito ai garantiti laproduzione di documentazione ideologicamente falsa, senza però spiegare comeegli avrebbe potuto rilevarne la falsità e se rientrava nei suoi poteri o compiti unsimile controllo.Quanto alle false appostazioni in bilancio, a tacere del fatto che i bilanci del2011 e del 2012 erano stati approvati quando [OSCURATO:PERSONA] aveva già dismesso la carica,si era affermato che, essendo costui a conoscenza delle reali condizioni dellasocietà, avrebbe dovuto intervenire, ma non si era precisato se ciò sarebberientrato nei suoi poteri.Del resto, la Corte d’appello aveva citato, a conferma del ruolo di fattorivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella società, delle mail che riguardavano, però, aspetti deltutto diversi da quelli relativi alla predisposizione ed alla approvazione dei bilanci(afferendo, piuttosto, alla sua presunta ingerenza nelle pratiche di concessione digaranzie).La giurisprudenza di legittimità richiede, invece, una particolare attenzionenell’accertare il contributo causale fornito dall’estraneo nel reato di bancarottasocietaria (Cass. n. 47900/2023) e la volontà del medesimo nel concorrere nelreato proprio.Un punto su cui la Corte aveva omesso di motivare, anche perché avevaritenuto l’imputato un direttore generale di fatto e che pertanto rispondessedirettamente del reato proprio, così però smentendo la decisione del Tribunale.Non si era altresì neppure considerato che i coimputati, che rivestivano lecariche apicali della società, erano stati assolti.La Corte aveva poi tenuto conto di dichiarazioni invero inutilizzabili, comequelle del maresciallo Scarcella quando aveva riferito delle voci correnti circa lariconducibilità di certe società beneficiate all’imputato, inutilizzabilità che era statagià rilevata nell’atto di appello e che la Corte aveva rigettato con motivazioneapparente.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare deld.lgs. n. 116/2017 e il correlativo vizio di motivazione.La sentenza del Tribunale era affetta da vizio di nullità in quanto il collegio eracomposto anche da un giudice onorario, senza che vi fosse un provvedimentopresidenziale che lo consentisse.La Corte aveva osservato come il collegio fosse stato poi formato da tre giudicitogati i quali avevano anche provveduto alla rinnovazione formale deldibattimento.Così però non rispondendo alla eccezione proposta circa la mancatalegittimazione del giudice onorario a partecipare al processo, considerando chealcune attività istruttorie, utilizzate per la decisione, erano state effettuate davantial primo collegio.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed in particolaredell’art. 546 cod. proc. pen.La sentenza del Tribunale non era stata sottoscritta dal presidente estensoreperché impedito ma dal giudice più anziano. Solo che la citata norma nulla prevedenel caso in cui, appunto, il presidente sia anche l’estensore della sentenza.In giurisprudenza si è certo affermato che la sentenza collegiale deve riportareuna duplice sottoscrizione (S.U. n. 14978/2013) e si è anche precisato che ilpresidente può sottoscriverla anche dopo il suo collocamento a riposo. Quando ilpresidente sia anche l’estensore si è detto come sia sufficiente la sua sola firma(Cass. 28167/2021). E quando il giudice anziano sia anche l’estensore è sufficientela sua sola firma.E tuttavia la citata sentenza delle Sezioni unite aveva precisato che l’unicocaso in cui è prevista una sola sottoscrizione è quando l’estensore sia impedito eche di tale impedimento sia fatta menzione.2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.Nella commisurazione della pena non si era tenuto debito conto dei criteridettati dall’art. 133 cod. pen. Eccessivi erano stati gli aumenti di pena fissati perle circostanze aggravanti e gli stessi erano stati calcolati in violazione dell’art. 63,comma 4, cod. pen., non potendosi stabilire un aumento per ciascuna dellecircostanze aggravanti contestate.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era illogico alla luce dellaincensuratezza dell’imputato e del suo leale comportamento processuale.Per le stesse ragioni risultava eccessiva la durata delle pene accessoriefallimentari, solo apparentemente motivata.2.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravanteprevista dall’art. 219, comma 1, legge fall.Si era fatto riferimento allo squilibrio finanziario fra attivo e passivo deldissesto e non, come dovuto, all’importo del danno cagionato dall’attività illecitacontestata. Accertamento che la Corte aveva omesso.Anche considerando che la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva solo in via sussidiaria dei debitigarantiti. Debiti la cui reale quantificazione non era stata fatta considerando chele posizioni in sofferenza sono solitamente oggetto di cessione e di successivo,seppur parziale, recupero.2.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla provvisionale fissata.Non si era correttamente quantificato il danno e così il calcolo dellaprovvisionale non si fondava su un dato certo. Danno che non poteva certocorrispondere, per quanto si è detto, al totale delle garanzie prestate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento per le ragioni che si specificheranno.1. Devono innanzitutto analizzarsi le censure mosse nel terzo e quarto motivoperché riguardano eccezioni di carattere processuale che determinerebbero lanullità del primo grado di giudizio e della relativa sentenza, travolgendo anche lafase di appello.Nel terzo motivo si è eccepito come il Tribunale collegiale avesse annoveratofra i suoi componenti anche un giudice onorario, senza apposito provvedimentodel presidente del Tribunale.L’eccezione è comunque manifestamente infondata in fatto posto che, nelricorso stesso, si ricorda come quel componente del collegio fosse stato poisostituito così che la decisione finale era stata assunta da tre giudici togati.La circostanza che, anche davanti al giudice onorario fossero state espletategiudici togati, la difesa avrebbe potuto (e dovuto se lo riteneva necessario)chiedere la riassunzione di tali mezzi istruttori.Comunque si è già avuto modo di affermare che l'integrazione del collegio delTribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizionemonocratica, nè è causa di nullità processuale, atteso che detta previsionenormativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimentitra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato,Rv. 272941 – 01).Quanto al quarto motivo, speso sulla sottoscrizione della sentenza, sempredel Tribunale, da parte del giudice anziano, al posto del presidente, che ne eraanche l’estensore, impedito, anch’esso è manifestamente infondato.sottoscrizione del giudice anziano, l’unica prevista per legge, anche come relatoredella sentenza medesima.L’unica alternativa possibile – la sottoscrizione dell’altro componente delcollegio – non è consentita da alcuna norma.Del resto, se si è affermato che, in tema di requisiti della sentenza, qualora ilpresidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione dellasentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell'art.546 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 –01), deve intendersi che, ai sensi dell’art. 546 cod. proc. pen., la sentenza debbaessere sottoscritta, in caso di impedimento del presidente che ne sia stato ancheil relatore, dal solo componente più anziano del collegio.2. Il primo ed il secondo motivo – spesi sulla ritenuta colpevolezzadell’imputato come “direttore generale di fatto” della [OSCURATO:PERSONA] – meritano,invece, accoglimento.2.1. Si rilevano, infatti, nella sentenza impugnata una pluralità di deficitmotivazionali.Innanzitutto, non si comprende - e non vi è stato congruo approfondimento –quali siano state le modifiche del quadro probatorio che hanno indotto la Corte aritenere che il ruolo dell’imputato nell’organigramma (ancorchè di fatto) dellasocietà fosse diverso da quello in origine contestato.Questi, infatti, nell’originaria accusa, era stato chiamato a rispondere dellecondotte di bancarotta impropria contestate, quale uno dei “direttori” di CofidiPolesine e, quindi, in concorso con le figure apicali della cooperativa, con loroevidentemente condividendo decisioni (falsi in bilancio e operazioni dolose) cheavevano condotto al dissesto della medesima e che, come tali, non rientravanonell’ambito della sua stretta competenza funzionale (di direttore, appunto).Un ruolo che non era mutato in sede di giudizio e di sentenza di prime cure.Si era così ritenuto che l’imputato avesse concorso con altri nel reato propriodi cui all’art. 223 legge fall., che contempla la punizione delle sole figure apicali -gli “amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori” - posto che, con tuttaevidenza, solo costoro possono realizzare, avendone la legittimazione ed il potere,i comportamenti descritti nella norma.Tale impostazione veniva, invece, radicalmente mutata dalla Corte venezianache, eludendo quanto argomentato nell’atto di appello dell’imputato circa lamancata prova del suo concorso con altri e circa la limitatezza dei poteri inerentialla sua funzione, con l’affermazione, pur fondata sul medesimo costruttoprobatorio di prime cure, che il prevenuto doveva rispondere di quantocontestatogli non come “direttore” di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre soggetti apicali,ma, in proprio, come “direttore generale di fatto”.Un mutamento di prospettiva che, oltre a vanificare il contraddittoriosostanziale instaurato in fase di appello, si poggiava su una motivazionepalesemente carente, posto che:- non esplicitava la ragione per la quale il prevenuto avrebbe assunto un ruolonon previsto all’interno della società pur in presenza di altro “direttore”, ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA];- non ne approfondiva l’ambito di autonomia decisionale sia rispetto agli ufficiche curavano l’istruttoria delle pratiche, sia in relazione alle decisioni finalispettanti comunque agli organi superiori, come in particolare il consiglio diamministrazione.2.2. Oltre alle carenze motivazionali rilevate in ordine al ruolo del prevenuto,se ne sono aggiunte altre.E’ del tutto inesplorata la questione dei poteri (di diritto o di fatto) in capo alprevenuto circa la redazione dei bilanci, oggetto della contestazione mossa ai sensidel numero 1 del secondo comma dell’art. 223 legge fall.La condotta contestata – di omessa svalutazione dei crediti insolventi el’omessa rettifica del fondo rischi – non poteva discendere soltanto dallacompartecipazione alla procedura di concessione delle garanzie (verso gli istitutibancari) richiesta a [OSCURATO:PERSONA] dai propri soci – come sembra prefigurare la Corteveneziana – ma doveva presuppore un intervento, decisivo, dell’imputato nellaprocedura di formazione del bilancio degli anni in contestazione.Ruolo che, invece, non viene in alcun modo evidenziato.2.3. In ordine poi alle procedure di concessione delle garanzie, difetta – al dilà di alcune di esse di cui avrebbero beneficato dei soci che all’imputato facevanodiretto riferimento – la motivazione sulla prova degli elementi che costituiscono ilreato stesso.Non vi è stato, infatti, il dovuto approfondimento sul carattere doloso delleoperazioni stesse (se, in altri termini, fossero state rilasciate in assenza deirequisiti richiesti), sull’iter di approvazione delle medesime (che in buona partenon faceva comunque capo all’imputato) e, infine, sulla loro incidenza sul dissestodi [OSCURATO:PERSONA].3. Non resta pertanto che annullare la sentenza impugnata (assorbiti gliulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla configurabilità dellacircostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.) in conseguenzadei rilevati vizi motivazionali con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione dellaCorte di appello di Venezia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Venezia.Così deciso, in Roma il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]