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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46504/2021

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 13 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], escludendo, in relazione al reato loro ascritto, di cui agli artt. 582, 585, 61 n., 112, cod. pen., la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., rideterminando in me/ius il trattamento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla deposizione del teste Trubia, nonché l'omessa valutazione della prova dichiarativa rappresentata dall'esame di [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

La censura di travisamento della prova, nel caso al vaglio, è inammissibile.

Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Peraltro, per entrambe le prove dichiarative indicate in ricorso, non viene specificamente esposta la ragione della decisività della deposizione, ai fini di un diversa, più favorevole esito per gli imputati, risultando il motivo, sotto questo profilo, genericamente prospettato.

E' noto, invero, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).

Detta decisività non viene sottolineata, nella specie.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef_0no Palla , r C-2 1' eAT-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Enna, in data 13 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], escludendo, in relazione al reato loro ascritto, di cui agli artt. 582, 585, 61 n., 112, cod. pen., la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., rideterminando in me/ius il trattamento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla deposizione del teste Trubia, nonché l'omessa valutazione della prova dichiarativa rappresentata dall'esame di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. La censura di travisamento della prova, nel caso al vaglio, è inammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Peraltro, per entrambe le prove dichiarative indicate in ricorso, non viene specificamente esposta la ragione della decisività della deposizione, ai fini di un diversa, più favorevole esito per gli imputati, risultando il motivo, sotto questo profilo, genericamente prospettato. E' noto, invero, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non viene sottolineata, nella specie. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef_0no Palla , r C-2 1' eAT-
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