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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07238/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 21323/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeunite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 573/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 21/02/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Il consigliere all’uopo delegato della Corte d’appello di Milano accoglievail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeliziaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StranoDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della I [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato con sentenzadepositata il 16.7.2010 e poi chiuso con decreto depositato il 15.12.2022,con domande di insinuazione al passivo depositate il 20.12.2010.Riconosceva, pertanto, considerato il parziale soddisfo dei crediti ammessial passivo, un indennizzo di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e, dunque,la somma di euro 2.400,00 pro capite.2.

Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano accoglieva il gravame, condannando lo stesso al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 233,98 e, infavore di ciascuno degli altri ricorrenti, dell’importo di euro 1.200,00,nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate, quanto alla fasemonitoria, in euro 284,00 per compenso e, quanto alla fasedell’opposizione, in euro 962,00 per compenso, il tutto oltre spese edaccessori.Deduceva a tal fine che, nella fattispecie, la riduzione del parametro minimodi euro 400,00 si giustificava non con il numero dei creditori ammessi, macon la complessità della procedura fallimentare (ammissione al passivo dinumerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, verifica diulteriori numerose domande di ammissione tardiva, passivo accertato dicirca 200 milioni di euro, promozione di numerosi giudizi che avevanocoinvolto la curatela fallimentare) e con il conseguimento (entro il terminedi ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di unaparziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l’interventodel Fondo di garanzia dell’INPS.

Con riferimento alla posizione di BelloniNicoletta [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che l’indennizzo non poteva superarel’importo del credito che era residuato all’esito del pagamento operato, nelperiodo di ragionevole durata della procedura, dal Fondo di garanziaNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’INPS.

Non considerava, invece, altresì, al fine di ridurre ulteriormentel’indennizzo, i riparti intervenuti oltre il periodo di ragionevole durata delfallimento.3.

Avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originariricorrenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione all’art.6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corteterritoriale riconosciuto un indennizzo che si poneva al di sotto del minimo(di euro 400,00) previsto per legge, non derogabile neppure in presenza diun intervento del Fondo di garanzia dell’INPS.1.1.

Il motivo è infondato.La riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, nonsi applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedentel'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante unapluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restandoche il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puòcostituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensidell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.734 del 12/01/2023).Tanto premesso, la corte d’appello non è incorsa nella violazione di leggedenunziata con il motivo, avendo giustificato il riconoscimentodell’indennizzo nella misura annua di euro 200,00 sulla base dellacomplessità della procedura fallimentare (dovuta all’ammissione al passivodi numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, alla verificadi ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, al passivo accertatodi circa 200 milioni di euro ed alla promozione di numerosi giudizi cheavevano coinvolto la curatela fallimentare; cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 5316 del 04/03/2011, secondo cui la complessità della proceduraNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, èrilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo) e del conseguimento(entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte deiricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorierilevanti somme.Del resto, in materia di risarcimento del danno per la irragionevole duratadel processo, la possibilità del giudice, nel determinare la quantificazionedel danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere aldi sotto del livello di "soglia minima” è riconosciuta anche in altre situazioni(Cass. civ., Sez.

VI - 2, Ordinanza, 17/01/2020, n. 974), salva lamotivazione e comunque il divieto di riconoscere un importoirragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione della norma.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6,par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],riconosciuto un indennizzo pari al credito residuato a seguito del pagamentoparziale operato dal Fondo di garanzia INPS senza considerare che il “valoredella causa” ai fini della domanda di riparazione, per il creditore ammessoal passivo, non può che essere quello della sua ammissione.2.1.

Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.26858 del 04/10/2021) a mente del quale, in tema di giudizio per l'equariparazione del danno da irragionevole durata del processo, ladeterminazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non puòsuperare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia unaprocedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito nonsoddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata,dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.A ben vedere, del resto, tale impostazione non è in contrasto con l’indirizzoNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025) secondo cui, ai finidell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto alvalore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso alpassivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfattaall'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misuradel parametro annuo di liquidazione del danno.Invero, come condivisibilmente evidenziato nel decreto qui impugnato,occorre operare una distinzione tra la soddisfazione (sia pure parziale)intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della proceduraconcorsuale e quella intervenuta successivamente.

Ciò in quanto nelperiodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto adalcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo nonha precipua valenza e, in ordine alle pretese soddisfatte (ancheparzialmente) nel detto periodo, non è configurabile un pregiudizio chegiustifichi il riconoscimento dell’indennizzo (a differenza dei ripartiintervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevoledurata).3.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corted’appello liquidato le spese relative alla fase di opposizione omettendo di3.1.

Il motivo è fondato.Invero, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processualial difensore, compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez.6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; dello stesso avviso, inprecedenza, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9701 del 05/04/2019, Cass. Sez.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20262, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576del 17/12/2018, tutte non massimate).4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver lacorte territoriale riconosciuto l’aumento percentuale (del 270%) per ilnumero (10) delle parti difese “trattandosi di posizioni sostanzialmenteidentiche, ai fini dell’impegno difensivo”.4.1.

Il motivo è fondato.E’ vero che, in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste piùparti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solocompenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare lemaggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese deidiversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base delcalcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare peruna sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fattoed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovutocomunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindimaggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, invocata dagli stessi ricorrenti).Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti non abbiano contestatol’affermazione, resa dalla corte d’appello, secondo cui le loro posizionisarebbero identiche ed il numero dei clienti sia pari a dieci, la riduzione del30% non si compenserebbe con la maggiorazione della stessa percentualespettante in astratto per i primi dieci clienti, atteso che le due operazioninon sono sovrapponibili sul piano temporale, il loro parametro di partenzanon coincide ed i criteri di calcolo della maggiorazione e della riduzione sonodifferenti.5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzoe del quarto motivo, il decreto impugnato va cassato, con conseguenteNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Milano.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEEqua riparazione – EccessivaComposta da durata procedura fallimentare –Parziale soddisfo dei creditiammessi al passivoGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 21323/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 21323/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeunite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 573/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 21/02/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Il consigliere all’uopo delegato della Corte d’appello di Milano accoglievail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeliziaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StranoDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della I [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato con sentenzadepositata il 16.7.2010 e poi chiuso con decreto depositato il 15.12.2022,con domande di insinuazione al passivo depositate il 20.12.2010.Riconosceva, pertanto, considerato il parziale soddisfo dei crediti ammessial passivo, un indennizzo di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e, dunque,la somma di euro 2.400,00 pro capite.2.

Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano accoglieva il gravame, condannando lo stesso al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 233,98 e, infavore di ciascuno degli altri ricorrenti, dell’importo di euro 1.200,00,nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate, quanto alla fasemonitoria, in euro 284,00 per compenso e, quanto alla fasedell’opposizione, in euro 962,00 per compenso, il tutto oltre spese edaccessori.Deduceva a tal fine che, nella fattispecie, la riduzione del parametro minimodi euro 400,00 si giustificava non con il numero dei creditori ammessi, macon la complessità della procedura fallimentare (ammissione al passivo dinumerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, verifica diulteriori numerose domande di ammissione tardiva, passivo accertato dicirca 200 milioni di euro, promozione di numerosi giudizi che avevanocoinvolto la curatela fallimentare) e con il conseguimento (entro il terminedi ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di unaparziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l’interventodel Fondo di garanzia dell’INPS.

Con riferimento alla posizione di BelloniNicoletta [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che l’indennizzo non poteva superarel’importo del credito che era residuato all’esito del pagamento operato, nelperiodo di ragionevole durata della procedura, dal Fondo di garanziaNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’INPS.

Non considerava, invece, altresì, al fine di ridurre ulteriormentel’indennizzo, i riparti intervenuti oltre il periodo di ragionevole durata delfallimento.3.

Avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originariricorrenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione all’art.6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corteterritoriale riconosciuto un indennizzo che si poneva al di sotto del minimo(di euro 400,00) previsto per legge, non derogabile neppure in presenza diun intervento del Fondo di garanzia dell’INPS.1.1.

Il motivo è infondato.La riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, nonsi applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedentel'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante unapluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restandoche il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puòcostituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensidell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.734 del 12/01/2023).Tanto premesso, la corte d’appello non è incorsa nella violazione di leggedenunziata con il motivo, avendo giustificato il riconoscimentodell’indennizzo nella misura annua di euro 200,00 sulla base dellacomplessità della procedura fallimentare (dovuta all’ammissione al passivodi numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, alla verificadi ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, al passivo accertatodi circa 200 milioni di euro ed alla promozione di numerosi giudizi cheavevano coinvolto la curatela fallimentare; cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 5316 del 04/03/2011, secondo cui la complessità della proceduraNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, èrilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo) e del conseguimento(entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte deiricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorierilevanti somme.Del resto, in materia di risarcimento del danno per la irragionevole duratadel processo, la possibilità del giudice, nel determinare la quantificazionedel danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere aldi sotto del livello di "soglia minima” è riconosciuta anche in altre situazioni(Cass. civ., Sez.

VI - 2, Ordinanza, 17/01/2020, n. 974), salva lamotivazione e comunque il divieto di riconoscere un importoirragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione della norma.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6,par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],riconosciuto un indennizzo pari al credito residuato a seguito del pagamentoparziale operato dal Fondo di garanzia INPS senza considerare che il “valoredella causa” ai fini della domanda di riparazione, per il creditore ammessoal passivo, non può che essere quello della sua ammissione.2.1.

Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.26858 del 04/10/2021) a mente del quale, in tema di giudizio per l'equariparazione del danno da irragionevole durata del processo, ladeterminazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non puòsuperare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia unaprocedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito nonsoddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata,dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.A ben vedere, del resto, tale impostazione non è in contrasto con l’indirizzoNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025) secondo cui, ai finidell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto alvalore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso alpassivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfattaall'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misuradel parametro annuo di liquidazione del danno.Invero, come condivisibilmente evidenziato nel decreto qui impugnato,occorre operare una distinzione tra la soddisfazione (sia pure parziale)intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della proceduraconcorsuale e quella intervenuta successivamente.

Ciò in quanto nelperiodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto adalcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo nonha precipua valenza e, in ordine alle pretese soddisfatte (ancheparzialmente) nel detto periodo, non è configurabile un pregiudizio chegiustifichi il riconoscimento dell’indennizzo (a differenza dei ripartiintervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevoledurata).3.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corted’appello liquidato le spese relative alla fase di opposizione omettendo di3.1.

Il motivo è fondato.Invero, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processualial difensore, compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez.6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; dello stesso avviso, inprecedenza, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9701 del 05/04/2019, Cass. Sez.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20262, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576del 17/12/2018, tutte non massimate).4.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver lacorte territoriale riconosciuto l’aumento percentuale (del 270%) per ilnumero (10) delle parti difese “trattandosi di posizioni sostanzialmenteidentiche, ai fini dell’impegno difensivo”.4.1.

Il motivo è fondato.E’ vero che, in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste piùparti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solocompenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare lemaggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese deidiversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base delcalcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare peruna sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fattoed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovutocomunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindimaggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, invocata dagli stessi ricorrenti).Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti non abbiano contestatol’affermazione, resa dalla corte d’appello, secondo cui le loro posizionisarebbero identiche ed il numero dei clienti sia pari a dieci, la riduzione del30% non si compenserebbe con la maggiorazione della stessa percentualespettante in astratto per i primi dieci clienti, atteso che le due operazioninon sono sovrapponibili sul piano temporale, il loro parametro di partenzanon coincide ed i criteri di calcolo della maggiorazione e della riduzione sonodifferenti.5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzoe del quarto motivo, il decreto impugnato va cassato, con conseguenteNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Milano.

P.Q.Maccoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa ildecreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoP.Q.Maccoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa ildecreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 21323/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeunite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 573/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 21/02/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Il consigliere all’uopo delegato della Corte d’appello di Milano accoglievail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeliziaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StranoDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della I [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato con sentenzadepositata il 16.7.2010 e poi chiuso con decreto depositato il 15.12.2022,con domande di insinuazione al passivo depositate il 20.12.2010.Riconosceva, pertanto, considerato il parziale soddisfo dei crediti ammessial passivo, un indennizzo di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e, dunque,la somma di euro 2.400,00 pro capite.2. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano accoglieva il gravame, condannando lo stesso al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 233,98 e, infavore di ciascuno degli altri ricorrenti, dell’importo di euro 1.200,00,nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate, quanto alla fasemonitoria, in euro 284,00 per compenso e, quanto alla fasedell’opposizione, in euro 962,00 per compenso, il tutto oltre spese edaccessori.Deduceva a tal fine che, nella fattispecie, la riduzione del parametro minimodi euro 400,00 si giustificava non con il numero dei creditori ammessi, macon la complessità della procedura fallimentare (ammissione al passivo dinumerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, verifica diulteriori numerose domande di ammissione tardiva, passivo accertato dicirca 200 milioni di euro, promozione di numerosi giudizi che avevanocoinvolto la curatela fallimentare) e con il conseguimento (entro il terminedi ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di unaparziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l’interventodel Fondo di garanzia dell’INPS. Con riferimento alla posizione di BelloniNicoletta [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che l’indennizzo non poteva superarel’importo del credito che era residuato all’esito del pagamento operato, nelperiodo di ragionevole durata della procedura, dal Fondo di garanziaNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’INPS. Non considerava, invece, altresì, al fine di ridurre ulteriormentel’indennizzo, i riparti intervenuti oltre il periodo di ragionevole durata delfallimento.3. Avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originariricorrenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione all’art.6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corteterritoriale riconosciuto un indennizzo che si poneva al di sotto del minimo(di euro 400,00) previsto per legge, non derogabile neppure in presenza diun intervento del Fondo di garanzia dell’INPS.1.1. Il motivo è infondato.La riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, nonsi applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedentel'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante unapluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restandoche il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puòcostituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensidell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.734 del 12/01/2023).Tanto premesso,  la corte d’appello non è incorsa nella   violazione di leggedenunziata con il motivo, avendo giustificato il riconoscimentodell’indennizzo nella misura annua di euro 200,00 sulla base dellacomplessità della procedura fallimentare (dovuta all’ammissione al passivodi numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, alla verificadi ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, al passivo accertatodi circa 200 milioni di euro ed alla promozione di numerosi giudizi cheavevano coinvolto la curatela fallimentare; cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 5316 del 04/03/2011, secondo cui la complessità della proceduraNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, èrilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo) e del conseguimento(entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte deiricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorierilevanti somme.Del resto, in materia di risarcimento del danno per la irragionevole duratadel processo, la possibilità del giudice, nel determinare la quantificazionedel danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere aldi sotto del livello di "soglia minima” è riconosciuta anche in altre situazioni(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 17/01/2020, n. 974), salva lamotivazione e comunque il divieto di riconoscere un importoirragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione della norma.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6,par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],riconosciuto un indennizzo pari al credito residuato a seguito del pagamentoparziale operato dal Fondo di garanzia INPS senza considerare che il “valoredella causa” ai fini della domanda di riparazione, per il creditore ammessoal passivo, non può che essere quello della sua ammissione.2.1. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.26858 del 04/10/2021) a mente del quale, in tema di giudizio per l'equariparazione del danno da irragionevole durata del processo, ladeterminazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non puòsuperare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia unaprocedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito nonsoddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata,dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.A ben vedere, del resto, tale impostazione non è in contrasto con l’indirizzoNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025) secondo cui, ai finidell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto alvalore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso alpassivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfattaall'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misuradel parametro annuo di liquidazione del danno.Invero, come condivisibilmente evidenziato nel decreto qui impugnato,occorre operare una distinzione tra la soddisfazione (sia pure parziale)intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della proceduraconcorsuale e quella intervenuta successivamente. Ciò in quanto nelperiodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto adalcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo nonha precipua valenza e, in ordine alle pretese soddisfatte (ancheparzialmente) nel detto periodo, non è configurabile un pregiudizio chegiustifichi il riconoscimento dell’indennizzo (a differenza dei ripartiintervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevoledurata).3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corted’appello liquidato le spese relative alla fase di opposizione omettendo di3.1. Il motivo è fondato.Invero, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processualial difensore, compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez.6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; dello stesso avviso, inprecedenza, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9701 del 05/04/2019, Cass. Sez.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20262, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576del 17/12/2018, tutte non massimate).4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver lacorte territoriale riconosciuto l’aumento percentuale (del 270%) per ilnumero (10) delle parti difese “trattandosi di posizioni sostanzialmenteidentiche, ai fini dell’impegno difensivo”.4.1. Il motivo è fondato.E’ vero che, in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste piùparti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solocompenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare lemaggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese deidiversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base delcalcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare peruna sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fattoed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovutocomunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindimaggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, invocata dagli stessi ricorrenti).Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti non abbiano contestatol’affermazione, resa dalla corte d’appello, secondo cui le loro posizionisarebbero identiche ed il numero dei clienti sia pari a dieci, la riduzione del30% non si compenserebbe con la maggiorazione della stessa percentualespettante in astratto per i primi dieci clienti, atteso che le due operazioninon sono sovrapponibili sul piano temporale, il loro parametro di partenzanon coincide ed i criteri di calcolo della maggiorazione e della riduzione sonodifferenti.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzoe del quarto motivo, il decreto impugnato va cassato, con conseguenteNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Milano.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A  C O R T E  D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEEqua riparazione – EccessivaComposta da durata procedura fallimentare –Parziale soddisfo dei creditiammessi al passivoGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 21323/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 21323/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialeunite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 573/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 21/02/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Il consigliere all’uopo delegato della Corte d’appello di Milano accoglievail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeliziaAngela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StranoDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della I [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato con sentenzadepositata il 16.7.2010 e poi chiuso con decreto depositato il 15.12.2022,con domande di insinuazione al passivo depositate il 20.12.2010.Riconosceva, pertanto, considerato il parziale soddisfo dei crediti ammessial passivo, un indennizzo di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e, dunque,la somma di euro 2.400,00 pro capite.2. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano accoglieva il gravame, condannando lo stesso al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 233,98 e, infavore di ciascuno degli altri ricorrenti, dell’importo di euro 1.200,00,nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate, quanto alla fasemonitoria, in euro 284,00 per compenso e, quanto alla fasedell’opposizione, in euro 962,00 per compenso, il tutto oltre spese edaccessori.Deduceva a tal fine che, nella fattispecie, la riduzione del parametro minimodi euro 400,00 si giustificava non con il numero dei creditori ammessi, macon la complessità della procedura fallimentare (ammissione al passivo dinumerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, verifica diulteriori numerose domande di ammissione tardiva, passivo accertato dicirca 200 milioni di euro, promozione di numerosi giudizi che avevanocoinvolto la curatela fallimentare) e con il conseguimento (entro il terminedi ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di unaparziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l’interventodel Fondo di garanzia dell’INPS. Con riferimento alla posizione di BelloniNicoletta [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che l’indennizzo non poteva superarel’importo del credito che era residuato all’esito del pagamento operato, nelperiodo di ragionevole durata della procedura, dal Fondo di garanziaNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’INPS. Non considerava, invece, altresì, al fine di ridurre ulteriormentel’indennizzo, i riparti intervenuti oltre il periodo di ragionevole durata delfallimento.3. Avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originariricorrenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione all’art.6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corteterritoriale riconosciuto un indennizzo che si poneva al di sotto del minimo(di euro 400,00) previsto per legge, non derogabile neppure in presenza diun intervento del Fondo di garanzia dell’INPS.1.1. Il motivo è infondato.La riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, nonsi applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedentel'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante unapluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restandoche il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puòcostituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensidell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.734 del 12/01/2023).Tanto premesso,  la corte d’appello non è incorsa nella   violazione di leggedenunziata con il motivo, avendo giustificato il riconoscimentodell’indennizzo nella misura annua di euro 200,00 sulla base dellacomplessità della procedura fallimentare (dovuta all’ammissione al passivodi numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, alla verificadi ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, al passivo accertatodi circa 200 milioni di euro ed alla promozione di numerosi giudizi cheavevano coinvolto la curatela fallimentare; cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 5316 del 04/03/2011, secondo cui la complessità della proceduraNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, èrilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo) e del conseguimento(entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte deiricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorierilevanti somme.Del resto, in materia di risarcimento del danno per la irragionevole duratadel processo, la possibilità del giudice, nel determinare la quantificazionedel danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere aldi sotto del livello di "soglia minima” è riconosciuta anche in altre situazioni(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 17/01/2020, n. 974), salva lamotivazione e comunque il divieto di riconoscere un importoirragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione della norma.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6,par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost.,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],riconosciuto un indennizzo pari al credito residuato a seguito del pagamentoparziale operato dal Fondo di garanzia INPS senza considerare che il “valoredella causa” ai fini della domanda di riparazione, per il creditore ammessoal passivo, non può che essere quello della sua ammissione.2.1. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.26858 del 04/10/2021) a mente del quale, in tema di giudizio per l'equariparazione del danno da irragionevole durata del processo, ladeterminazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non puòsuperare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia unaprocedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito nonsoddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata,dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.A ben vedere, del resto, tale impostazione non è in contrasto con l’indirizzoNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025) secondo cui, ai finidell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto alvalore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso alpassivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfattaall'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misuradel parametro annuo di liquidazione del danno.Invero, come condivisibilmente evidenziato nel decreto qui impugnato,occorre operare una distinzione tra la soddisfazione (sia pure parziale)intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della proceduraconcorsuale e quella intervenuta successivamente. Ciò in quanto nelperiodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto adalcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo nonha precipua valenza e, in ordine alle pretese soddisfatte (ancheparzialmente) nel detto periodo, non è configurabile un pregiudizio chegiustifichi il riconoscimento dell’indennizzo (a differenza dei ripartiintervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevoledurata).3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corted’appello liquidato le spese relative alla fase di opposizione omettendo di3.1. Il motivo è fondato.Invero, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processualial difensore, compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez.6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; dello stesso avviso, inprecedenza, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9701 del 05/04/2019, Cass. Sez.Numero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/20262, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576del 17/12/2018, tutte non massimate).4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver lacorte territoriale riconosciuto l’aumento percentuale (del 270%) per ilnumero (10) delle parti difese “trattandosi di posizioni sostanzialmenteidentiche, ai fini dell’impegno difensivo”.4.1. Il motivo è fondato.E’ vero che, in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste piùparti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solocompenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare lemaggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese deidiversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base delcalcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare peruna sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fattoed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovutocomunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindimaggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, invocata dagli stessi ricorrenti).Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti non abbiano contestatol’affermazione, resa dalla corte d’appello, secondo cui le loro posizionisarebbero identiche ed il numero dei clienti sia pari a dieci, la riduzione del30% non si compenserebbe con la maggiorazione della stessa percentualespettante in astratto per i primi dieci clienti, atteso che le due operazioninon sono sovrapponibili sul piano temporale, il loro parametro di partenzanon coincide ed i criteri di calcolo della maggiorazione e della riduzione sonodifferenti.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzoe del quarto motivo, il decreto impugnato va cassato, con conseguenteNumero registro generale 21323/2024Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 7238/2026Data pubblicazione 26/03/2026rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Milano. P.Q.Maccoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa ildecreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoP.Q.Maccoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa ildecreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris