CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 00970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16360/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. COOP. SOCIALE - ONLUS - "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. BARRACCO N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (SA) VIA A. RESCIGNO N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.354/2024 depositata il 24/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo,con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 6 00,00 per onorari , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente , con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma,