CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 02899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 20/5/2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa il 9/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena ai inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2). 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti escluso il comma 5 in esame con motivazione del tutto congrua, basata su oggettive emergenze istruttorie e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha valorizzato non solo il dato quantitativo, sia pur significativo (9,79 grammi netti di cocaina, pari a 48 dosi, e 191,14 grammi netti di marijuana, pari a 1228 dosi), ma anche quello qualitativo, così come le modalità del confezionamento, in due distinti involucri, tali da far ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] stesse trasportando la droga per conto di terzi, o si approcciasse a suddividerla in dosi. Lo stesso ricorrente, inoltre, era stato trovato in possesso di una rilevante somma di denaro, in banconote di medio e piccolo taglio (di cui non sapeva giustificare la provenienza), oltre che di banconote false e di un manganello. 4. Rilevato che tutti questi elementi sono stati, dunque, ritenuti incompatibili con un fatto di lieve entità, con argomento pienamente congruo e rispettoso dei canoni giurisprudenziali che richiedono una valutazione complessiva della condotta, delle sue circostanze e modalità, nell'ottica dell'invocato comma 5 dell'art. 73. 6. Rilevato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 I